Dal Tar nessun giudizio di "merito" sulla massofisioterapia
di Gianni Melotti
18 GIU -
Gentile direttore,
ho letto, con una certa sorpresa, un vostro
articolo sulla recente sentenza del Tar del Lazio relativa alla richiesta di Aifi di togliere i Massofisioterapisti dall'elenco delle professioni presente sul sito del ministero della Salute, dove ancora compare come “Professione Sanitaria non riordinata prevista da leggi vigenti”. Una presenza, questa, ovviamente formale e non certo avvalorata dall'elenco ufficiale, di quelle riconosciute e citate dal D.M. 29 marzo 2001.
Contrariamente, però, a quanto ho letto nel vostro articolo, mi pare di poter affermare che il Tar non sia nemmeno entrato nel merito della questione e abbia semplicemente rigettato il ricorso, in quanto inammissibile, nulla obiettando riguardo al merito e cioè la dubbia legittimità di quanto riportato sul sito web, perchè, agli atti, risulta una risposta del Ministero della Salute, all'Associazione ricorrente, nella quale si precisa che “per una compiuta rivalutazione della questione”, bisogna attendere una pronunzia del Consiglio di Stato sulla nota sentenza n.5 del Tar di Perugia.
Cosa questa non nuova perchè lo stesso Ministero a luglio 2010 ebbe a scrivere: “Si segnala che con la recente sentenza n. 5/2010, il Tar dell'Umbria è intervenuto sulla figura del massofisioterapista, collocando la stessa non già fra le professioni sanitarie (ausiliarie), bensì fra gli operatori di interesse sanitario di cui alla legge 43/2006. Detto inquadramento sistematico, se confermato dal Consiglio di Stato presso cui la citata sentenza è stata impugnata, collocherebbe i massofisioterapisti ad un livello inferiore rispetto non solo alle professioni sanitarie, ma anche rispetto alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”.
Fermo restando il fatto che i Mft biennali, che hanno conseguito un titolo entro l'entrata in vigore della legge 42/99, potranno usufruire delle procedure di equivalenza al fisioterapista, che sono in fase avanzata di attuazione, se questa sentenza, oggi esecutiva, venisse confermata e diventasse definitiva, la richiesta di Aifi sarebbe più che fondata e legittima.
Gianni Melotti
Gentile dottor Melotti,
non mi sembra anomalo che il Tar non entri nelle questioni di merito. E infatti la sentenza in oggetto si limita a considerare inammissibile il ricorso dell'Aifi in quanto verrebbero a cadere i presupposti stessi del ricorso, evidenziando come il Ministero della Salute avesse già formalmente risposto al ricorrente (cioè l'Aifi) con sostanziale diniego ad una prima formale diffida avente il medesimo oggetto, attraverso comunicazione del novembre 2011.
C.F.
18 giugno 2013
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