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Quando il paziente non vuole essere curato

di Anna Aprile

14 APR - Gentile Direttore,
ho letto con interesse la nota di Daniele RodriguezIl paziente può rifiutare anche i trattamenti salvavita” relativamente alla sentenza di condanna penale di un medico per violenza privata (art.610 c.p.) consistita in tre trasfusioni di sangue rifiutate.
 
Condivido da molti anni con Daniele Rodriguez la riflessione sui temi della responsabilità professionale, della deontologia e della bioetica e sono del tutto concorde con lui quando sottolinea che l’art. 54 del codice penale non pone alcun obbligo di intervento ma si limita a conferire (al medico) una eventuale facoltà di intervenire se "costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile".
 
Esercito la mia attività medico legale anche nella dimensione della clinica e il riferimento all’art. 54 c.p. è questione che mi trovo non di rado ad affrontare con i Colleghi, soprattutto anestesisti e chirurghi, ma non solo. Taluni di Loro sono convinti che la situazione clinica che configuri lo “stato di necessità” non solo autorizzi ma, addirittura, imponga un obbligo di porre in essere l’intervento terapeutico.
 
Non è così e va pertanto ribadito che il verificarsi di qualsivoglia situazione patologica - quand’anche questa sia di gravità tale da condurre, se non trattata, al decesso - non consente un intervento coattivo non essendo giustificato il richiamo all’art. 54 del codice penale se il paziente esprime, o abbia espresso, un dissenso consapevole. Il tema sarà, semmai, quello di verificare la reale consapevolezza del paziente, attività delicata e talora non adeguatamente esperibile in un contesto di urgenza.
 
Su questo siamo tutti concordi. Tuttavia, se il rifiuto possa ritenersi conforme alla concreta ed effettiva volontà della persona, non si può somministrare la terapia non voluta, perché il riferimento normativo è quello dell’articolo 32 della costituzione, secondo comma, che sancisce il diritto a rifiutare trattamenti sanitari, salvo quelli imposti da norme di legge.

Data questa premessa osservo che l’unico contesto nel quale, a mio avviso, potrebbe farsi ricorso all’art. 54 del codice penale è quello riconducibile a situazioni quali quella di seguito ipotizzata, che esemplifico relativamente ad un paziente Testimone di Geova.

Immaginiamo che nel corso di intervento in cui si sia preventivamente assicurato al paziente di rispettarne la volontà di non essere trasfuso, il chirurgo si trovi a dover constatare che vi è una grave perdita ematica e che questa sia espressione non già di una complicanza realizzatesi nonostante la corretta conduzione dell’intervento ma, bensì, sia espressione di una lesione iatrogena da lui provocata per manovra scorretta e da ritenersi “colpevole” con riferimento ai criteri penalistici della colpa.

In tal caso, qualora le conseguenze di danno riferibili all’emorragia siano suscettibili di adeguata correzione mediante emotrasfusione, si pongono al chirurgo le seguenti alternative:
a) rispettare la volontà di non essere trasfuso del paziente che così verrà a morte;
b) violare la volontà del paziente e, grazie all’effettuazione della trasfusione, impedire che le conseguenze della propria colpevole condotta determinino il decesso del paziente.

Qualora il chirurgo optasse per la risoluzione indicata in a) si troverebbe nella posizione di aver mantenuto fede all’impegno assunto con il paziente il relazione al divieto di emotrasfondere ma, nel contempo, a dover affrontare un procedimento penale per omicidio colposo poiché la ricostruzione dell’evento porterà, con ogni verosimiglianza, ad identificare come antecedente causalmente rilevante del decesso la lesione iatrogena.
 
Qualora il chirurgo, invece, optasse per la risoluzione in b), ed il paziente sopravvivesse grazie alla trasfusione, egli potrebbe dover rispondere del delitto di violenza privata cui all’art.610 c.p., ma, nel contempo, a poter legittimamente invocare l’esimente di cui all’art. 54, stato di necessità, per aver commesso il reato al fine di “salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
 
Si può concludere indicando che, in casi consimili, l’esimente dell’art. 54 c.p. viene utilizzata per salvare sé (il chirurgo) dal processo penale in una dimensione di medicina difensiva.

Anna Aprile
Professore Associato di Medicina legale - Università degli Studi di Padova


14 aprile 2018
© Riproduzione riservata

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