Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Sabato 20 APRILE 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

Consiglio di Stato su pubblicità odontoiatri dà ragione all’Ordine

di Sandro Sanvenero

11 GIU - Gentile Direttore,
nel valutare la sentenza del Consiglio di Stato, che ha confermato la sospensione per 6 mesi dell’autorizzazione sanitaria per violazione delle norme sulla pubblicità, in via preliminare, come medico, mi preme evidenziare come dalla sospensione dell’attività del centro odontoiatrico non siano richiamabili, se non in maniera totalmente strumentale, problemi di salute per i cittadini.
 
Questo per due ordini di motivi: un primo, di carattere generale, legato al principio costituzionale di uguaglianza; ed un secondo di merito, relativo al caso specifico.

Principio di uguaglianza per il quale i diversi soggetti operanti nello stesso settore debbano sottostare alle stesse regole: è la Legge che stabilisce l’entità delle sanzioni a seguito di comportamenti identificati dalla Legge come scorretti; e non mi pare che si siano mai evocati tali scenari quando un medico viene sospeso dall’attività professionale.
 
Inoltre nel caso specifico, se problemi dovessero porsi, la responsabilità sarebbe tutta da ascrivere all’organizzazione della struttura. Infatti la prima Ordinanza di sospensione dell’autorizzazione era del 19 luglio 2017 e la cui esecutività (proprio per evitare i paventati problemi) era stata differita, previo parere favorevole della CAO di La Spezia, “a tutela e garanzia dello svolgimento delle cure già in corso ai pazienti della struttura”…… “fino alla pronuncia sull’esito” dall’Ordinanza del 16 agosto 2017. Pertanto non sarebbe stato consentito alla struttura di intraprendere nuovi percorsi terapeutici ed, in ogni caso, sin dal luglio 2017 era a conoscenza della (concreta) possibilità che la sua autorizzazione venisse sospesa per sei mesi (tra l’altro il minimo della sanzione prevista dalla Legge).

Venendo ora alle valutazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato, posso affermare che essa sia, nell’ambito sanitario, di portata storica.
Infatti, nelle motivazioni della sentenza, si trovano numerosi aspetti che mi preme evidenziare.

Essa afferma che, anche dal punto di vista del diritto amministrativo (sulla vigenza di aspetti penali contenuti nella Legge 175/92 avevano già sentenziato varie Corti: dalla Cassazione nel 2007 al Tribunale di Cosenza nel 2017) la Legge 175/92 non è stata abrogata: risultano abrogate solamente le parti (siano esse di natura legislativa o regolamentari) chiaramente contrari alla possibilità “svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispettoè' verificato dall'ordine;” per il resto, stante la particolarità e delicatezza del “mercato dei servizi sanitari” vige il principio lex posterior generalis (nel caso specifico la Bersani) non derogat priori speciali (nel caso specifico la 175/92).
 
Circa la, a questo punto posso affermare, corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento invito a leggere la descrizione dettagliata effettuata dal TAR Liguria, ricostruzione appieno sposata dal Consiglio di Stato che, altresì, inquadra correttamente la portata della più volte citata sentenza della Cassazione 3717 del marzo 2012 che “in realtà si pronuncia sulla successione temporale delle norme e sull’ampiezza del potere disciplinare, diversamente da come vorrebbe l’appellante.” (cioè il centro odontoiatrico), anche in questo caso dandone la lettura che sempre ho avuto della stessa (essendo, anch’essa, una sentenza che ha riguardato l’attività della CAO della Spezia).

Specifica, altresì, che risulta corretto il comportamento della CAO di aver segnalato, chiedendo l’applicazione della Legge, all’amministrazione che aveva rilasciato l’autorizzazione all’esercizio da parte della struttura, concludendo che “Né, tanto meno, possono trovare condivisione le censure tese ad affermare la legittimità di modalità pubblicitarie che – in concreto – comportino una diminuzione della comprensione del messaggio da parte dei consumatori/pazienti".
 
Da questa, come da altre sentenze di Alte Corti (vedasi, ad esempio, la Corte di Giustizia Europea del 4 maggio 2017), emerge chiaramente il quadro che il legislatore non ha mai inteso “liberalizzare” con “deregulation” e consentire qualunque comportamento in campo pubblicitario, ma, viceversa, si mantengono delle regole (speciali) che tutelano i cittadini da pubblicità non trasparenti e non veritiere, demandando tali verifiche all’Ordine.

Un ultimo aspetto, inerente la sentenza, mi preme evidenziare, aspetto che si lega appieno con l’attualità.

Il ricorso era proposto contro il Comune di Sarzana e nei confronti “Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di La Spezia e Commissione Albo Odontoiatri dell' Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di La Spezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore”, passaggio, quest’ultimo, che dà fiato alle aspirazioni di autonomia della professione odontoiatrica; autonomia riconosciuta dalla Legge Lorenzin e in fase di definizione con lo Statuto della Federazione alla cui valutazione abbiamo a lungo lavorato nel corso dell’Assemblea dei Presidenti CAO di questo fine settimana.

Finisco con un ringraziamento all’avv. Mattia Crucioli che ha accompagnato l’Ordine e la CAO della Spezia in questo percorso e con una considerazione, mi sia consentito, di tipo personale: sono particolarmente soddisfatto che posizioni ed idee che propugno dal 2006 (immediatamente dopo la promulgazione della Legge Bersani) trovino conferma definitiva in ambito giurisprudenziale; ringrazio, altresì, il mio maestro, dott. Giuseppe Renzo, per aver sostenuto tale linea (ex) “interpretativa” del quadro normativo e, comprendo, i Colleghi Presidenti che, sino al 8 giugno 2018, erano scettici e dubbiosi di tale linea interpretativa essendo, naturalmente portati a credere maggiormente all’interpretazione opposta che veniva fornita da legali (di parte).
 
Sandro Sanvenero
Presidente CAO La Spezia 


11 giugno 2018
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer La sentenza

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy