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Per la definizione di eutanasia è centrale l’elemento della volontà del paziente

di Mario Riccio

20 GIU - Gentile direttore,
la Suprema Corte si esprime su una vicenda giudiziaria, ancora sub iudice, circa un presunto omicidio per mano di un collega anestesista. Senza entrare nello stretto ambito giudiziario del caso in questione, datosi che ovviamente non abbiamo adeguata competenza, sorprende però che i supremi giudici scrivano per definire cosa sia l'eutanasia: “…si intende una azione od omissione che ex se procura la morte, allo scopo di porre fine a un dolore” (sent. 26899/18 Sez. 1ª Penale), come riporta l'articolo di Quotidiano Sanità.
 
Due gli aspetti rilevanti della affermazione in sentenza. Innanzitutto la chiara volontà di utilizzare il concetto di eutanasia passiva cioè per omissione. Ora, è evidente che il medico che non procede ad un trattamento sanitario benché salvavita ma rifiutato dal paziente non potrà ovviamente essere assoggettato ad una fattispecie penalmente perseguibile. Tanto che oggi il concetto di eutanasia passiva - sia nel non procedere ad iniziare che ad interrompere un trattamento sanitario su indicazione chiara ed esplicita del paziente - non è più utilizzata perché è in evidente contrasto con il diritto ad autodeterminarsi anche in materia sanitaria. 


L’altro aspetto che ci saremo attesi di veder chiarito riguarda la volontà del soggetto nell’ambito di una definizione di eutanasia. Per eutanasia, infatti, oggi si intende la richiesta esplicita diretta attuale di un soggetto ad un terzo - solitamente un sanitario - di ricevere la somministrazione di un farmaco che gli possa procurare una morte rapida ed indolore.
 
L'elemento della volontà del richiedente è essenziale, non solo sul piano etico-deontologico, ma riteniamo anche sul profilo giuridico. Non specificare questo aspetto rende equivalente l'omicidio di consenziente - una fattispecie giuridica assai vicina al concetto di eutanasia - all’omicidio volontario. Mentre ci è chiaro che oggi nel nostro paese sono entrambi ancora reati ben definiti, non possiamo non registrare la forte diversità sul piano etico deontologico. Ed è su tale piano etico che vi è una forte pressione di determinati settori del pensiero del biodiritto che auspicano la depenalizzazione dell’eutanasia anche nel nostro paese, come già presente in altri ordinamenti giudiziari.
 
Critica sotto il piano etico non deontologico. Due elementi ha sottolineato l’eutanasia passiva di cui oggi non si parla più e il fatto che è mancato l’elemento della volontà del paziente.
 
Mario Riccio
Componente della Consulta di Bioetica
Anestesista e rianimatore 

20 giugno 2018
© Riproduzione riservata

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