Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Martedì 16 APRILE 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

Deroga iscrizione Ordine. Quante perplessità...

di Angelo Papa

28 DIC - Gentile Direttore,
rispetto alla deroga all’iscrizione all'Ordine per i professionisti sanitari senza titoli (comma 283-bis e comma 283-septies) recentemente inserita impropriamente nella finanziaria, i conti non tornano. Da una parte abbiamo il Ministro della salute che si esprime nel modo seguente: “Si dà la possibilità di continuare ad esercitare a lavoratori con titoli validi fino all'approvazione della legge Lorenzin inserendoli in elenchi speciali. Non sarà un via libera per tutti. ….. Non creiamo abusivi e finalmente si mette fine al caos prodotto da una giungla di corsi regionali. Abbiamo evitato che 20.000 famiglie di lavoratori finissero in mezzo a una strada"
 
Vado a leggere il comma 283-bis e scopro che “… coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento…”.
 
La prima cosa che salta all’occhio è quel “abbiano svolto” se dobbiamo salvare dei posti lavoro come dice il Ministro cosa centra chi ha svolto una particolare attività in passato e non la svolge oggi? Mistero.
 
Ulteriore aspetto è il requisito proposto, 36 mesi nell’arco di 10 anni, parliamo quindi dal 2009 al 2018. Guarda caso una persona ha svolto un’attività sanitaria tra il 2009 e il 2011 e si è dedicato ad altra attività dal 2011 al 2018, cosa viene tutelato? Ancora mistero.
 
Poi c’è un altro fatto curioso, mancano i titoli professionali interessati dal provvedimento, eppure la propaganda sostiene che quelli “sanati” (dato che le attività prese in considerazione sono quelle “previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento) avessero titoli validi prima dell’introduzione della legge 3/2018. Ma se erano validi perché non indicarne i riferimenti normativi in modo che fosse chiaro il senso di queste misure? Altro mistero.
 
Da quanto visto la salvaguardia di posti di lavoro c’entra poco, l’obiettivo parrebbe essere un altro. Il buon giudice Falcone quando indagava sui fenomeni di mafia diceva sempre che bisognava seguire il flusso dei soldi. Nel nostro caso va guardato gli effetti di queste misure, L’effetto più evidente è quello di attaccare, dequalificare e fare arretrare le professioni sanitarie a un livello che poteva andare bene 30 anni fa. Naturalmente a farci le spese sono soprattutto i cittadini ed il loro diritto ad avere cure appropriate e sicure.
 
Ulteriore aspetto di perplessità è dato dal comma 283-septies che abolisce l’art. 1 della legge dl 19 maggio 1971, n. 403 ma senza abolire la figura del massofisioterapista. Vorrei sapere se dopo tale abrogazione rientrano in vigore le norme pregresse.
 
Ultimo aspetto di perplessità è verso chi con il proprio silenzio si rende complice di questo attentato alla salute dei cittadini dimenticando i propri obblighi deontologici..
 
Angelo Papa
Fisioterapista

28 dicembre 2018
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy