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Come scegliere i Dirigenti dei Servizi infermieristici, tecnici e riabilitativi aziendali?

di Gianni Melotti

07 GIU - Gentile Direttore,
con i prossimi pensionamenti degli attuali Dirigenti dei Sitra (Servizio infermieristico, tecnico e riabilitativo aziendale), si deve pretendere dalle Regioni l’attuazione delle norme vigenti per la loro sostituzione. Come noto, esiste una legge nazionale, la 251/00, riconfermata in Lombardia anche dalla recente riforma socio sanitaria lombarda (articolo 7 c. 8), che dà la possibilità di avere Servizi Infermieristico-Ostetrici, Tecnico sanitari, di Riabilitazione e di Prevenzione con relativo Dirigente proveniente dalla rispettiva area, alle quali si aggiunge l’area Sociale entrata nella 251 solo nel 2004.
 
Sulla stessa lunghezza d’onda il DPR n.1681 del 4 novembre 2016 che, nell’accogliere il parere del Consiglio di Stato n. 52/2015, ha sancito che il Dirigente delle Professioni Sanitarie deve obbligatoriamente ed in via esclusiva appartenere alla relativa area professionale e possa dirigere solo quella.
 
Comunque sia, al momento del pensionamento degli attuali Dirigenti dei Sitra o per la loro sostituzione, per qualsiasi altro motivo, va chiesto alla Regione che le Amministrazioni attuino la normativa concorsuale prevista dal DPCM 25-01-2008, che prevede:
 
- per accedere alla Dirigenza di un’Area, si deve essere in “possesso di Laurea Specialistica/Magistrale della classe relativa alla specifica Area”, per la quale è stato bandito il posto.
- che a far parte della Commissione Esaminatrice siano presenti “due Dirigenti dell’Area delle professioni sanitarie di riferimento” oggetto del concorso.
- una prova pratica relativa all’area per la quale è stato bandito il concorso.
 
Fa eccezione solo l’Area Sociale che può avere il proprio Dirigente grazie all’ art. 1- octies. Legge 27/06, ma è ancora priva della relativa disciplina concorsuale.
 
Quanto appena affermato la si rinviene nel Contratto Stpa  2006-2009, titolo IV, che usa due articoli per mettere a regime questi Servizi con relative Dirigenze provenienti dalla stessa Area:
 
- l’ art. 8, mette a regime queste nuove Dirigenze, prevedendo un regolamento di attribuzione delle funzioni, atto questo propedeutico alla attivazione del Sevizio di Area per il quale si propone la Dirigenza;
 
- l’ art. 9,lascia utilizzare il sistema precedente e cioè l’art 15 septies del Dlgs 502/92, previsto dall’art. 7 della 251/00 (ora privo di efficacia per la presenza sul mercato dei laureati magistrali usciti dei corsi universitari previsti all’articolo 5 delle stessa norma) e cioè incarichi triennali rinnovabili, solo e unicamente per l'area Sociale, entrata nella 251/00 con la L. 138/2004 e ancora priva della relativa disciplina concorsuale.

E per capire che la norma faccia riferimento a più dirigenti basta rifarsi anche solo al terzo comma dell’articolo 7 della legge 251/00 che prevede la partecipazione dei Dirigenti delle varie aree al Collegio dei Dirigenti aziendali.
 
Resta, ovviamente, il dubbio da dove sia saltato fuori il dirigente unico del Sitra buono per tutti come capita ora. Probabilmente da come è stata sottovalutata la materia fin dal suo nascere in Regione Lombardia.
 
In fase di prima applicazione, ad oggi conclusasi con la presenza sul mercato dei Laureati Magistrali delle singole Aree, la materia è stata definita dalla delibera VII/14049 del 8 agosto 2003 che al punto 10.3.2 prevede, in base all’art 7 della 251/00, nell’assetto organizzativo il Sitra in linea alla Direzione Sanitaria aziendale e che poi, successivamente, la Regione riconferma nelle linee guida dei POA precisando, con la circolare 15/san/2005, che in coerenza con le caratteristiche delle realtà organizzative aziendali e con lo spirito di valorizzazione delle professioni sanitarie, fermo restando quanto stabilito dal punto 10.3.2 della DGR n 14049/03 ovvero la necessità che la direzione aziendale individui una responsabilità unitaria (non unica come invece capita) del Sitra, si sottolinea che alle singole aziende non è preclusa la possibilità di attivare altre posizioni dirigenziali per le specifiche aree professionali.
 
Ecco allora chiarito che per Sitra si dovrebbero intendere solo quei Servizi con almeno più di una dirigenza, di diversa area, al suo interno. Una di queste poi verrà scelta dalla Direzione Aziendale come referente del Servizio, come recita la Circolare 15/san 2005.

Nel caso invece questi fossero strutturati, come sta capitando ora, con una o più dirigenze, ma di una sola Area, forse sarebbe il caso di riflettere se questi altro non siano che servizi di area.
 
Se poi le Aziende ritengono di non riconoscere la dirigenza alle altre 4 Aree, subordinandole però all’unico Dirigente, si evidenzia un conflitto di competenze professionali non avendo, questa unica dirigenza (qualsiasi sia l’area di provenienza), competenze e conoscenze adeguate rispetto alle altre aree.

Determinandosi così, di fatto, una impropria ed illegittima invasione di campo verso l’autonomia delle singole aree professionali come più volte ribadito dalla legge 251/2000.
 
Insomma un rapporto gerarchico complicato e funzionale/professionale imbarazzante tanto che ci si può chiedere se non si possa configurare un abuso di potere su Aree Sanitarie non conferite per legge, nella stragrande maggioranza dei casi, al Dirigente degli infermieri.
 
Ecco perché si invitano tutti, dalle Federazioni degli Ordini, alle OOSS a vigilare affinché venga puntualmente attuata la normativa concorsuale vigente per assumere i futuri Dirigenti di area.
 
Gianni Melotti
Fisioterapista, Breno (Brescia)

07 giugno 2019
© Riproduzione riservata

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