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Il contratto dei medici tra luci e ombre per la dirigenza delle professioni sanitarie

di Marcello Bozzi

08 AGO - Gentile Direttore,
ritorno sul rinnovo del CCNL della Dirigenza del Medica, Veterinaria e Sanitaria del SSN, firmato il 24 luglio u.s. a distanza di 10 anni, già scaduto il 31 dicembre 2018, con l’auspicio di riprendere da subito il confronto e la discussione per il periodo 2019/2021.
In una precedente nota erano state formulate espressioni positive relativamente ad alcuni importanti risultati raggiunti (unificazione dei fondi, aumento economico, progressione economica alle scadenze 5-15-20 anni, maggiori voci stipendiali su pensione e liquidazione, etc.).
 
L’approfondimento di documentazioni, propedeutici all’inizio della fase di discussione in ARAN, ha spinto
molti professionisti (dirigenti già inseriti nel SSN e “aspiranti dirigenti”), attraverso il sistema web, ad esprimere il forte disappunto per una nuova penalizzazione e per una considerazione ancora una volta diversa (a fronte di impegni e responsabilità certamente non inferiori alle altre dirigenze sanitarie).
In particolare si fa riferimento all’atto di indirizzo all’Aran del 26 ottobre 2017 per il rinnovo del CCNL che, oltre a precisi riferimenti al contesto generale e alle due linee prioritarie di intervento, pesantemente coinvolgenti e riguardanti la Dirigenza delle Professioni Sanitarie, dava proprio questo incarico alle parti negoziali “… omissis … Il CCNL dovrà, altresì, definire l’opportuna collocazione del personale con qualifica dirigenziale delle professioni sanitarie, ai sensi della Legge n. 251/2000 nei limiti di cui all’art. 40 comma 1 del D.lgs n.165/2001”.
 
Nei fatti:
Non vengono superate le differenziazioni economiche  (indennità di esclusività e specificità medica per medici e veterinari, indennità di esclusività per le altre professioni sanitarie, nulla per la dirigenza delle professioni sanitarie),  con l’evidente mancato rispetto del “pari diritti e pari dignità” rispetto alle altre dirigenze sanitarie);
 
Non viene trovata soluzione alle criticità presenti nella normativa concorsuale riguardante le Professioni Sanitarie, relativamente all’accesso alle posizioni di Direzione di SC (in analogia con quanto avviene con le altre dirigenze sanitarie – L. 158/2012 – Balduzzi);
 
Non vengono considerati gli anni lavorati nell’Area del Comparto per il riconoscimento delle progressioni economiche alle scadenze 5-15-20 anni, sempre per il rispetto del principio “pari diritti e pari dignità”  (non è giusto che un professionista che accede al ruolo dirigenziale dopo 15-20 anni di inquadramento nell’Area del Comparto debba iniziare da zero, senza alcun riconoscimento del pregresso, con il forte rischio di non arrivare al beneficio del ventesimo anno);
 
Nell’Art.18 –punto 1 – comma c - non viene specificato che l’incarico di direzione delle professioni sanitarie (apicale) è equiparato all’ incarico di direzione di struttura complessa, come in essere almeno nel 50% delle posizioni dirigenziali al momento in essere  (al pari dei riferimenti del Direttore Medico di Presidio e del Direttore di Distretto).
 
C’è da capire se si è trattato di una “svista” di ARAN e Comitato di Settore … o di una precisa volontà di qualcuno a continuare a “perimetrare” una Dirigenza Sanitaria che tutti riconoscono (a parole) come fondamentale per il funzionamento del SSN … ma considerata diversamente nei fatti.
 
È anche opportuno rendere evidente che le normative che disciplinano il funzionamento del sistema e delle professioni sanitarie  risalgono a 20 e 27 anni fa, sicuramente non più in linea con le reali esigenze di oggi, con l’assoluta esigenza di adeguamenti, tenuto conto sia delle evoluzioni normative e formative che hanno interessato le Professioni Sanitarie, sia dell’importanza della Direzione delle Professioni Sanitarie nelle azioni programmatorie, organizzative e gestionali nelle Aziende Sanitarie (certamente l’unica direzione “di sistema” e non “di settore”), non certamente per “lobby” ma per caratterizzazioni e specificità professionali e di saperi, non mutuabili e non contendibili da altri..
 
E siccome era chiara a tutti la situazione, viene naturale domandarsi il perché della mancata attenzione al riguardo, con il rimando (rimpallo) ai livelli ministeriali e governativi di adeguamento legislativo e/o di atti di indirizzo, o con il richiamo al comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs 165/2001 per quanto di competenza ARAN (vedi dichiarazioni congiunte 6 e 7)
 
ANDPROSAN richiama la giusta attenzione e richiede:
- gli interventi di adeguamento necessari relativamente alle criticità evidenziate (legislativi e di indirizzo), a livello governativo, a livello ministeriale, a livello delle Regioni (Comitato di Settore), della stessa ARAN, ognuno per quanto di competenza e responsabilità;
 
- un riconoscimento economico pari alle altre dirigenze sanitarie, nelle more degli adeguamenti normativi e degli atti di indirizzo necessari a superare le criticità presentate, anche attraverso specifiche disposizioni collegate alla prossima legge di bilancio, per il superamento delle criticità in essere (riguardanti anche le dirigenze di aree sanitarie di altri Enti);
 
- il riconoscimento di pari diritti e pari dignità rispetto alle altre dirigenze sanitarie.
 
 
Dott. Marcello Bozzi
Segretario ANDPROSAN (Associazione nazionale Dirigenti professioni sanitarie)

08 agosto 2019
© Riproduzione riservata

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