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Spese massofisioterapista. Dopo il sì del Mef, attendiamo conferma dal Ministero della Salute su possibilità detrazione fiscale

di S.Del Testa, F.Lorenzoni, F.Rendina, C.F.Paracchini

11 GEN - Gentile Direttore,
il nostro appello - avente per oggetto la detrazione fiscale delle spese per le prestazioni fornite dal massofisioterapista - è rivolto in particolare al Ministero della Salute e all’Ordine dei TSRM  in cui è posto l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti.
 
Considerata la modifica della legge n.42/1999, introdotta dall’art.1 comma 537 della legge n.145 del 2018. Preso atto della fase attuale di riordino della figura del massofisioterapista di cui al DM 9.08.2019. Ritenuto che il MEF, sin dall’estate scorsa, ha aperto alla possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per le prestazioni rese dai massofisioterapisti oggetto dei provvedimenti poc’anzi riportati.
 
Il MEF, nella valutazione fornita, ha evidenziato che non risulta in contrasto con la normativa fiscale il riconoscimento per le prestazioni, fornite dai massofisioterapisti, di cui all’art.15, comma 1, lettera c), del TUIR.
 
Alla luce delle nuove misure adottate e tenuto conto dell’attuale fase di riordino della professione sanitaria del massofisioterapista, il Ministero della Salute è invitato a fornire un suo nuovo parere in merito.
 
Al riguardo, sia l’estate scorsa che attualmente, l’Agenzia delle Entrate e il MEF hanno già dichiarato per iscritto di essere disposti, anche prima dell’inizio della fase di riordino, a concedere il riconoscimento del rimborso spese a tutti i massofisioterapisti a prescindere dalla data dell’acquisizione del diploma.
 
Tenuto presente che a breve termine avranno inizio le dichiarazioni dei redditi, invitiamo cordialmente il Ministero della Salute a comunicare quanto dovuto agli Enti preposti che rimangono in attesa di un riscontro come tutti i massofisioterapisti.
 
Richiamiamo l’attenzione dell’Ordine dei TSRM poiché, a fronte di una cospicua quota d’iscrizione, si faccia portavoce anche di questa problematica che altrimenti discriminerebbe la natura sanitaria delle prestazioni dei massofisioterapisti rispetto ad altri professionisti coinvolti nel riordino in atto.
 
La comunicazione richiesta prescinde dai ricorsi posti in essere da organizzazioni sindacali o dai colleghi “non 36 mesi” ai quali, oltretutto, spetterebbe, come confermato dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate già la scorsa estate, lo stesso trattamento fiscale a prescindere dalla data dell’acquisizione del diploma o del riordino in atto.
 
Simonetta Del Testa, Fabrizio Lorenzoni, Federico Rendina, Cosma Francesco Paracchini
Massofisioterapisti

11 gennaio 2020
© Riproduzione riservata

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