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Responsabilità professionale e Covid. Il punto di vista degli operatori di diritto sanitario

di Franco Di Maria, Bruno Sgromo

02 APR - Gentile Direttore,
in un momento di eccezionale criticità come quello che stiamo vivendo, dovremmo sforzarci di esercitare equilibrio e senso della misura tralasciando polemiche che, ove proprio necessario, potranno trovar ingresso quando saremo usciti dall’emergenza e da questo stato di necessità che esige uno sforzo unitario da parte di tutti.
 
È in questo spirito che come Società Italiana Operatori Diritto Sanitario (S.I.O.DI.S) ci rivolgiamo attraverso la sua testata alla Società di Ginecologia e Ostetricia che critica “alcuni studi legali che, anche in questa fase drammatica, continuano a pubblicizzare in maniera deplorevole le azioni legali nei confronti di medici e personale sanitario”.
 
Le stesse osservazioni valgono per il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che si esprime più o meno negli stessi termini in una lettera al Presidente del Consiglio Nazionale Forense.
 
È certamente vero che alcune pubblicità, pur non essendo né offensive nei confronti della classe medica né lesive del codice deontologico forense, possono apparire inappropriate (e persino controproducenti) in un momento in cui una forte, giustificata e condivisa partecipazione emotiva a favore dei medici pervade la pubblica opinione.
 
Non pare tuttavia né opportuno né lecito servirsi di questa emergenza sanitaria che ha determinato una più che legittima partecipazione emotiva per giustificare anche l’ingiustificabile e per esigere una sorta di zona franca in cui il medico sia legibus solutus.
 
È forse opportuno chiarire alcune circostanze che sembrano sfuggire sia alla Sigo che alla Fnomceo.
1) Molte delle pubblicità criticate provengono proprio da medici e non da studi legali (ad esempio: “medici legali specializzati nel risarcimento dei danno alla salute”; info@risarcimentoeconsulenza.com).
 
2) Si finge poi di ignorare che la valutazione dell’eventuale responsabilità sanitaria è – giocoforza- espressa solo ed esclusivamente da altri medici: quelli di parte, prima dell’eventuale azione legale; quelli del Collegio peritale nominato dal Tribunale successivamente, in corso di causa.
Non sono dunque gli avvocati che accertano l’eventuale responsabilità professionale dei sanitari e del sistema sanitario in generale ma, esclusivamente, altri medici. Gli avvocati sono soltanto dei tecnici che, con il loro bagaglio di competenze giuridiche, guidano e “veicolano” le modalità per far appurare una eventuale responsabilità sanitaria che solo altri medici dovranno accertare.
Il problema è quindi iscritto esclusivamente all’interno del perimetro della classe medica e del sistema sanitario.
 
3) “Promuovere il versamento del compenso solo in caso di effettivo risarcimento” – condotta che sia la SIGO che la FNOMC e O deplorano - spesso (aggiungiamo noi) accompagnato dall’anticipo di ingenti esborsi per istruire e portar avanti l’azione legale, è – innanzitutto- un comportamento del tutto lecito (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10393; Cass. Civ. Sez. III, 30 dicembre 1993, n. 13008).
 
Di più. Da quando la legge ammette che l’incarico professionale possa essere svolto a titolo gratuito, la pattuizione che subordini il riconoscimento del compenso al buon esito della controversia, rientra nella libertà del professionista di determinare il prezzo della prestazione stessa come statuito più e più volte dall’Antitrust (cfr. AGCOM, indagine conoscitiva IC15- Settore degli ordini professionali del 9 ottobre 1997; relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004 e poi del 2005; audizione presidente AGCOM al Parlamento dell’8 marzo 2007; Relazione dell’Autorità anno 2018 sul tema del c.d. equo compenso).
 
Per altro verso, è noto che – il più delle volte - le vittime dei casi di presunta malasanità sono soggetti deboli, privi delle ingenti risorse economiche necessarie per istruire e portar avanti un’azione legale.
Questa tipologia di pattuizione tutela così un’ampia platea di cittadini a cui viene garantito il diritto costituzionale di agire in giudizio.
 
Da ultimo, non si può non rilevare che, proprio perché questi studi legali subordinano il compenso al risarcimento e, molto spesso, anticipano le ingenti spese necessarie, si guardano bene dal promuovere liti temerarie per l’evidente motivo (tra gli altri) che ci rimetterebbero economicamente.
Sono proprio queste pattuizioni dunque a rappresentare un sicuro argine alla proposizione di cause infondate a tutela di quei medici (l’ assoluta maggioranza) che nulla hanno da rimproverarsi.
 
Ciò detto, ci possono ovviamente essere casi di studi legali la cui condotta sia censurabile e non saremo certo noi a difenderli perché convinti che il prestigio di una categoria (medici o avvocati che siano) non si tutela nascondendone gli errori, quando ci sono.
 
Tutti gli aderenti alla S.I.O.DI.S. sono stati invitati a non patrocinare cause relative a pazienti affetti da coronavirus e a non pubblicare annunci pubblicitari a pagamento che facciano riferimento a responsabilità professionale da COVID 19 come segno tangibile di vicinanza alla classe medica che non può però pretendere – a tutela del suo stesso prestigio - di non veder tutelato il diritto costituzionale alla salute quando esso sia vulnerato proprio da chi ha, invece, il dovere deontologico di salvaguardarlo.
 
Avv. Franco Di Maria
Segretario Generale S.I.O.DI.S.
 
Avv. Bruno Sgromo
Presidente S.I.O.DI.S.

  


02 aprile 2020
© Riproduzione riservata

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