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Rivedere la posizione dell’esercente la professione sanitaria nel SSN

di Domenico Francesco Donato

25 MAG - Gentile Direttore,
tra le tante riflessioni che la crisi da Covid-19 dovrebbe suggerire si dovrebbe inserire anche una meditata rilettura delle principali leggi che disciplinano il nostro Servizio sanitario nazionale, in primis, la legge 833/1978 ed il D.lgs. 502/1992 e s.m.i. E, difatti, se in esse dovessimo cercare un adeguato approntamento di tutela per gli esercenti le professioni sanitarie, dovremmo amaramente constatare che, per assurdo, coloro i quali sono il motore primo dell’SSN, in realtà ed immeritatamente, sembrano collocati solo ai margini estremi di questa galassia.
 
Guardando ex novo a questi due grandi affreschi normativi, non potrà non cogliersi in entrambi una mancanza basilare: il Servizio sanitario nazionale “(…) e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute (…)” (Legge 833/1978 art. 1, comma 2). Dello stesso tenore l’art. 1) commi 1) e 2) del D.lgs 502/1992.
 
Tali definizioni, che costituiscono “l’ouverture” della Legge 833 e del D.lgs 502, si approssimano molto alla nozione di azienda (art. 2555 cod. civ.) racchiusa nel Codice civile.
 
Non pochi mali discendono da questa falla, divenuta ineludibile anche a causa del capovolgimento culturale che, dagli anni 70 ad oggi, si è verificato riguardo alla relazione medico-paziente. Relazione sconvolta, secondo recenti e rinomati studi, da almeno due elementi significativi - lo sviluppo della soggettività umana e l’aumentata attitudine al “self-care” – che hanno cambiato alla radice l’antica liaison tra l’uomo ed il ”cerusico”, portandola da un piano di incondizionato e fiducioso affidamento alle braccia del medico ad un piano di ambigua pariteticità e quasi pretesa concertazione delle scelte terapeutiche per il trattamento del paziente.
 
Ora, potremmo dire che l’assenza dalla foto di famiglia veniva compensata dall’atteggiamento quasi devozionale del paziente verso gli arcana imperii della scienza medica ma, oramai, datosi per comune il “collocamento” del medico poco al di sopra di uno dei tanti services providers, che gli esercenti le professioni sanitarie non abbiano il conforto di essere indicati come “parte” integrante dell’SSN, figurandovi, dal punto di vista normativo, solo come prestatori di lavoro, è motivo di gravi conseguenze ad ampio impatto.
 
Se un medico subisce violenza sul luogo di lavoro o in ragione del proprio lavoro, la vittima è il medico o il Servizio sanitario nazionale? Se il potenziale autore della violenza lo percepisce come singolo individuo isolato e non come elemento di un più ampio e solido organismo che lo possa meglio tutelare, la probabilità di dare libero sfogo al peggiore istinto aumenta o diminuisce?
 
Le risposte non destano particolari difficoltà. Perchè, per come congegnato, il Servizio sanitario nazionale, o, almeno per come definito nelle principali leggi che lo regolano, la vittima è esclusivamente il singolo individuo, con la conseguenza pacifica che l’”isolamento” – giuridico, molto più che fisico– aumenta considerevolmente il rischio di sopruso.
 
Per rimediare, alcuni significativi sforzi sono in corso di compimento – vedi il disegno di legge che fa da “navetta” tra Camera e Senato in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie - ma, ammesso che trovino approdo, si ha sempre l’impressione che essi rappresentino il tamponamento di una situazione contingente, cioè un’azione legislativa di “pronto soccorso” e non un’ampia, approfondita e sistematica riflessione sul loro ruolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
 
Occorre di più, perché il fenomeno è in aumento costante.
Occorre riconoscere ai professionisti che “vivono” e lavorano per il Servizio sanitario nazionale il giusto posto nel Sistema, il posto che essi meritano in modo strutturale nel quadro giuridico che lo disciplina, anche oltre il mero rapporto economico, per potervi far discendere le adeguate tutele normative senza che sia possibile scindere la figura del medico da quella del grande “Organismo” in cui opera.
 
E se l’introduzione della figura del medico nell’ordito costituzionale, pure accennata da molti, potrebbe sembrare un passo “ardito” e, in ogni caso, di notevole complessità tecnico-giuridica, anche solo guardando all’iter parlamentare che tale corso dovrebbe seguire, molto meno arduo dovrebbe essere l’emendamento delle norme della Legge 833/1978 e del Dlgs. 502/1992 che definiscono il Servizio sanitario.
Se è vero come è vero che il riformatore ossessivo è un conservatore, perché aggiungere strati su strati di norme, quasi sempre, impedisce un’efficacia reale sulle cose, forse è più utile guardare alle “intuizioni” apparentemente semplici per ottenere risultati più consistenti e duraturi.
 
Avv. Domenico Francesco Donato
(Avvocato della Federazione CISLMEDICI)
 


25 maggio 2020
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