Con il Ddl Zan si punta al superamento del sesso biologico
di Sandra Morano
19 APR -
Gentile Direttore,
la famosa domanda: “E’ un lui o una lei?” nel film “Il senso della vita”, fatta da una donna che ha appena partorito, e la ancor più famosa risposta del curante: ”Non le pare che sia un po’ troppo presto per attribuire dei ruoli?”, potrebbe diventare presto una formula routinaria per adeguare i protocolli delle società scientifiche perinatali a una legge che si sta discutendo nel nostro Parlamento.
La geniale fantasia dei Monthy Phyton è finalmente, per parafrasare il 1968, al potere? Il dettato del DDL Zan, nato dalla necessità di legiferare contro atti di violenza, disprezzo o vilipendio per omotransfobia, va oltre le intenzioni iniziali. Nell’art. 1 esso affronta il complesso capitolo della definizione di sesso (sesso biologico o anagrafico) e genere (identificazione percepita/manifestata di sé in relazione al genere), a sua volta definito come “qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”.
Si procede così, in modo autoreferenziale, del tutto astratto, e non scientifico, in ambiti complessi, negli anni divenuti appannaggio della bioetica, e che mai come oggi necessitano di sguardi filosofici in dialogo con le neuroscienze e le discipline STEM. La saggezza del politico, la competenza e l’autorevolezza del legislatore richiedono una visione più complessa e corrispondente alla società tutta. Definire il sesso (biologico e anagrafico) e poi riferirsi al genere (manifestazioni esteriori conformi o non con le aspettative sociali connesse al sesso) appare un dettato confusivo, non adeguato alla chiarezza del messaggio legislativo.
Mentre si definisce il sesso se ne sancisce il superamento, in base a variabili percepite individualmente, manifestazioni esteriori legati all’”autocertificazione di genere”. Il genere quindi sostituisce il sesso, e affida la sua definizione alla identificazione percepita e manifestata di sé: una ri-definizione di identità di una minoranza a cui però tutto un popolo è chiamato ad adeguarsi. Un passaggio di tale portata richiederebbe altri necessari sguardi: quello della biologia e quello della adeguatezza del linguaggio; verrebbe inoltre chiamato in causa l’ambito della Pubblica Istruzione, coinvolta eventualmente nel disegno di interventi educativi a partire dal ciclo delle primarie.
Infine, tale costrutto implicherebbe il necessario concorso delle sedi in cui si curano le cause e gli effetti delle discriminazioni su cui il DDL vuole legiferare, in primis la medicina e poi il sistema giuridico. Una proposta di “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso” sarebbe stata molto più utile a tutti se si fosse concentrata solo su questo. La pretesa di ridefinire e regolamentare per legge “sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere” interferisce anche con i fondamenti scientifici di materie come la Anatomia, la Embriologia, la Genetica, la Fisiologia, e nel suo ambito specialistico l’Ostetricia e Ginecologia, la Medicina della Riproduzione, la Psichiatria, l’Endocrinologia, la Sessuologia, la Chirurgia Plastica, solo per citare discipline, di base e non, in cui la differenziazione sessuale, il patrimonio genetico, le patologie legate al sesso, rappresentano i fondamenti della conoscenza, della ricerca scientifica e, in ultima analisi, delle competenze.
La legge in questione non vuole limitarsi a sanzionare comportamenti offensivi ed aggressivi, ma vuole allo stesso tempo affermare e sancire (a partire dai desideri individuali, dalle biografie, dal riferimento alla cultura gender come modello main-stream) il superamento nei fatti del sesso biologico, e la sua riduzione a categoria obsoleta, a favore di una identità di genere autopercepita. Ricordiamo che questo provvedimento riguarda solo un’esigua parte del paese, che non si riconosce nel recinto di uno dei due sessi biologici, ma piuttosto nella sua “identificazione percepita/manifestata di sé”.
Resta ferma la convinzione che sia necessario introdurre le aggravanti per violenza o discriminazione a sfondo sessuale, che pur essendo già presenti nel sistema legislativo sono passibili di ulteriori ampliamenti e integrazioni. Proprio in ragione della molteplicità dei vissuti intimi dell’esistenza umana, e della loro delicatezza, non si può acconsentire, a fianco di giuste misure a contrasto della discriminazione sessuale, all’introduzione per Legge dell’autoidentificazione di genere.
Sandra Morano
Ginecologa, Università di Genova
19 aprile 2021
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