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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Cronache

Anche il Tar boccia il ‘metodo Panzironi’: “Lede il bene salute”

immagine 19 luglio - I giudici amministrativi hanno bocciato il ricorso contro i provvedimenti dell’Antitrust che aveva sanzionato le trasmissioni che proponevano l’adozione dello stile di vita ‘life 120’ideato dai fratelli Panzironi. “È decisamente pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare all’adozione di uno stile di vita la cura o la regressione di patologie gravi, quali tumori o cardiopatie o patologie genetiche”. LA SENTENZA

“L’idoneità della condotta a ledere il bene salute va apprezzata tenendo conto della particolare pervasività del mezzo di comunicazione impiegato e della potenziale ampia platea di telespettatori, una parte dei quali versa in situazione di particolare vulnerabilità in quanto affetta da patologie, anche difficilmente curabili”. Scrive così il Tar del Lazio che ha bocciato il ricorso contro i provvedimenti dell’Antitrust che aveva sanzionato le trasmissioni che proponevano l’adozione dello stile di vita ‘life 120’ideato dai fratelli Panzironi.

“In questo contesto – si legge nella sentenza - , la circostanza che in modo continuo ed insistente, nell’arco dell’intera giornata, vengano trasmessi approfondimenti e testimonianze in cui si dà atto dei benefici (miglioramento o addirittura guarigione) ottenuti in diretta conseguenza dell’adozione dello stile di vita “Life 120” (comprensivo anche dell’assunzione degli integratori), è certamente idonea ad ingenerare nei telespettatori una sfiducia, o quanto meno un forte dubbio, sulla efficacia della medicina tradizionale”.

“Ed infatti – prosegue -, se può essere vero che la riduzione degli zuccheri, l’attività motoria e la perdita di peso (ottenibili peraltro non solo con lo stile di vita “Life 120”), possono determinare il miglioramento di numerose patologie, tanto da essere consigliati anche dalla medicina tradizionale, è decisamente più pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare all’adozione di uno stile di vita la cura o la regressione di patologie gravi, quali tumori o cardiopatie o patologie genetiche (v. esemplificativamente alcune delle testimonianze richiamate nel provvedimento impugnato relative a: cardiopatia dilatativa, basalioma, fibroadenoma al seno). Per tali ragioni la valutazione svolta dall’amministrazione appare corretta ed incensurabile”.

 

19 luglio 2022
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