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QS Edizioni - venerdì 19 aprile 2024

Non solo Calabria. Ecco le richieste delle Regioni su formazione in medicina generale e carenza medici

9 maggio - Non si è discusso solo delle misure per la Calabria oggi nel corso dell'audizione in Commissione Affari Sociali. Il rappresentante della Conferenza dei presidenti delle Regioni, Donato Toma, ha avanzato una serie di richieste anche su altri temi affrontati nel decreto: dalla formazione in medicina generale alla carenza di medici, fino alla proposta di una norma relativa alle Regioni benchmark.
 
Formazione specifica in medicina generale. Analizzando il Capo II del provvedimento, le Regioni hanno proposto di riformulare così il comma 3 dell’articolo 12: “A partire dal concorso per l’accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso accedono, al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.
 
Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019- 20221, 2020, in relazione al corso 2020-20232 e 2021, in relazione al corso 2021- 20243, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale".
 
Poi, al comma 4 dell’articolo 12, propongono di aggiungere la seguente lettera c): “L'articolo 9, comma 1, del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, con L. 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente "Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato."
Infine, presentata la proposta di stralciare la lettera a) del comma 5 dell’art. 12.
 
Regioni benchmark. Come dicevano, le Regioni hanno inoltre proposto di integrare il testo del provvedimento con una norma relativa alle “Regioni benchmark” nell’ambito del riparto del fabbisogno sanitario standard:

“All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12 bis:
“12 bis. A decorrere dall’esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell’anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non sia applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.”

 
La norma prevede che siano Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni elegibili secondo i criteri previsti dalla legge.
 
Carenza medici. Le Regioni infine ritengono necessario prevedere in sede di conversione l’approvazione di specifiche norme dirette a far fronte, per un periodo transitorio, alla carenza di medici specialisti. "Nel merito risulta particolarmente critica la carenza di medici specialisti nell’area dell’emergenza e urgenza, nel cui ambito potrebbe essere prevista l’assunzione di medici privi di specializzazione che abbiano maturato una significativa esperienza professionale con contratti di lavoro flessibile presso i servizi di emergenza-urgenza. Dovrebbe inoltre essere previsto per tali medici l’inserimento, anche in soprannumero, presso una scuola di specializzazione, prevedendo peraltro che l’intera attività di tirocinio venga svolta presso l’azienda sanitaria.
Al conseguimento del diploma di specializzazione il medico dovrebbe essere inquadrato a tempo indeterminato".

"Con riferimento invece a tutti gli ambiti di impiego dei medici, potrebbe essere utile prevedere, oltre a quanto già stabilito dall’art.1, commi 547 e 548 della L.145/2018, la possibilità di assumere a tempo determinato medici in formazione specialistica nell’ultimo anno di corso. Infine si ritiene necessario prevedere, per il triennio 2019-2021, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo anche con medici privi di specializzazione, stabiledendo che le modalità di inserimento siano definite da specifiche linee guida regionali", concludono le Regioni.
9 maggio 2019
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