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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Governo e Parlamento

Formazione in sanità. Dall’attività didattica ai tirocini le Regioni predispongono linee guida per i protocolli con le Università

di Luciano Fassari
immagine 27 luglio - Il documento intende superare l’estrema disomogeneità e individuano gli elementi a cui dovranno informarsi i rapporti tra le Regioni/Province e le Università per l’istituzione, l’attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie. LE LINEE GUIDA

Programmazione dei corsi delle professioni sanitarie anche nel rispetto del fabbisogno dei professionisti sanitari espressi dalle Regioni/Province autonome; assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare il perseguimento dell’effettiva possibilità occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie; coerenza tra esigenze formative e l’impegno finanziario per sostenere il funzionamento dei corsi di studio; dovere informativo delle Università nei confronti delle Regioni/Province autonome con riferimento alle determinazioni incidenti sulla programmazione ed organizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie. Sono questi i principi cardine delle linee guida messe a punto dalle Regioni per eliminare l’estrema disomogeneità nei vari protocolli che le Regioni mettono a punto con le Università per la formazione delle professioni sanitarie.

“L’emergenza Covid-19 e i conseguenti provvedimenti resisi necessari per il contenimento dei contagi – si legge nel documento messo a punto dalla Commissione Salute - hanno evidenziato nelle relazioni tra Università e aziende sanitarie alcune criticità connesse alla erogazione della formazione nei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie che hanno posto in risalto a livello nazionale l’eterogeneità delle risorse e delle soluzioni organizzative messe in campo dalle Regioni e Province autonome per far fronte alle necessità formative”.

Per questo per le Regioni “nella fase di ripresa attualmente in atto è necessario quindi cercare di porre rimedio ad un sistema disomogeneo che mette in crisi tutti gli attori coinvolti laddove oggi è invece evidente come sia opportuno intervenire ed investire per assicurare che, a fronte di un’offerta formativa universitaria insufficiente a coprire il fabbisogno espresso a livello regionale per alcune figure professionali e, in particolare, per quella di Infermiere, la programmazione del numero di posti per i corsi di laurea delle professioni sia sostenuta dagli Atenei e dalle Regioni e Province autonome”.

Cosa prevedono le linee guida:

SEDI DEI CORSI DI LAUREA Le Regioni e Province autonome possono mettere a disposizione per i corsi di laurea e corsi di laurea magistrali, le strutture idonee delle strutture sanitarie, nonché le risorse umane gestionali ed organizzative necessarie. Presso le strutture sanitarie può svolgersi, l’attività didattica frontale e, in tutto o in parte, l’attività di tirocinio previsto dall’ordinamento dei singoli corsi di studio, oppure può svolgersi unicamente l’attività di tirocinio. Le Regioni e Province autonome autorizzano con proprio atto l’attivazione o la disattivazione presso le proprie strutture sanitarie dei corsi di studio delle professioni sanitarie.

ATTIVITÀ DIDATTICA La Scuola di Medicina e Chirurgia/Facoltà e/o i Dipartimenti universitari interessati assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei corsi di studio, mediante attribuzioni dirette al proprio personale docente, e procedure selettive per il personale tecnico-amministrativo universitario, nonché il personale dipendente dal S.S.N. o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali previsti dagli ordinamenti didattici. Gli incarichi di docenza, possono essere a titolo oneroso qualora rivolti a soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o al personale tecnico-amministrativo universitario, nonché ad altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti. L’Università provvede al pagamento dei compensi in ragione dell’incarico didattico attribuito dalla stessa Università ai docenti, secondo quanto previsto nella specifica intesa con la Regione o Provincia autonoma di riferimento. L’attività di insegnamento da parte dei soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà essere svolta compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo, in orario o fuori orario di servizio in accordo alla normativa di riferimento.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEI TUTOR DIDATTICI/PROFESSIONALI Per garantire la qualità e l’integrazione dei processi formativi e di tirocinio le Regioni e Province autonome e le Università possono attivare rapporti di collaborazione per la qualificazione e l’aggiornamento del personale docente e tutor del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’ambito della programmazione regionale della formazione permanente del personale dipendente del SSN (ECM) le Università e le Regioni/Province autonome promuovono lo sviluppo delle competenze didattiche e tutoriali, secondo le modalità definite negli appositi accordi attuativi.

APPORTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME Le Regioni/Province Autonome disciplinano il contribuito delle parti (Università/Strutture del SSN/SSR) in appositi Protocolli di Intesa da aggiornare con cadenza almeno quinquentnale Per lo svolgimento delle funzioni didattiche le Regioni e Province autonome, tramite le strutture sanitarie, possono mettere a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture, nonché il ristoro finanziario dei costi degli incarichi di insegnamento dei corsi di laurea e/o laurea magistrale che rispondono al fabbisogno regionale prevedendo l’erogazione o di una quota complessiva definita previamente o l’erogazione 5 dell’importo derivante da apposita rendicontazione fornita dall’Università. Il compenso orario dell’attività di docenza il cui costo è sostenuto dalle Regioni/Province autonome per gli incarichi a titolo oneroso attribuiti dalle Università agli interessati, è definito dalle Regioni/Province autonome sulla base della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, fatti salvi diversi accordi. Gli ulteriori costi a carico delle Università o delle Regioni e Province autonome sono specificamente definiti e previsti nei protocolli d’intesa di cui all’articolo e, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi. Le Regioni e Province autonome possono assicurare la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi che si svolgono presso le strutture sanitarie e garantire la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative professionalizzanti.

APPORTO DELL’UNIVERSITÀ Per lo svolgimento delle funzioni didattiche le Università mettono a disposizione le proprie risorse di personale, attrezzature e strutture; assicurano per ciascun corso di studio il rispetto dei requisiti minimi di docenza previsti dalla disciplina di riferimento per l’accreditamento dei corsi di studio; provvedono al pagamento degli incarichi di docenza assegnati ai docenti e ricercatori universitari, ai soggetti esterni e al personale tecnico-amministrativo universitario per gli insegnamenti dei corsi di laurea e lauree magistrali che afferiscono alla sede centrale, fatte salve le intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento. Le Università assicurano il supporto tecnico-amministrativo e l’organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche professionalizzanti, le attività di segreteria agli studenti iscritti ai corsi, avvalendosi di proprio personale amministrativo e collaborando con il personale di segreteria e amministrativo messo a disposizione dalle strutture sanitarie; garantiscono i servizi agli studenti (biblioteche, iniziative di internazionalizzazione), il materiale didattico, attrezzature, strutture e arredi presso le proprie sedi nonché interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell’offerta didattica quali l’implementazione di laboratori didattici avanzati fatte salve le intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento. Le università assicurano iniziative di continuo miglioramento anche attraverso le interlocuzioni con i portatori di interesse rappresentati anche dalle strutture sanitarie della rete di riferimento. Monitorano la qualità formativa attraverso l’analisi e la messa a disposizione alle parti interessate degli indicatori di monitoraggio periodici. Assicurano un numero di docenti universitari pari ad almeno il 50% del totale degli insegnamenti frontali ed almeno un docente universitario del SSD dello specifico Profilo Professionale del Corso, necessari all’accreditamento del Corso stesso. Assicurano la definizione di convenzioni specifiche con aziende esterne e/o con liberi professionisti non afferenti al SSN/SSR per garantire le esperienze di tirocinio e l’individuazione di figure per le funzioni tutoriali e la Direzione delle attività professionalizzanti quando tali professionalità non sono disponibili nel SSN/SSR in misura sufficiente ad assicurare il pieno supporto del Corso di Laurea.

FUNZIONI TUTORIALI E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE, PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO Le strutture sanitarie mettono a disposizione per le funzioni di coordinatore delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, di tutor didattico/professionale e di guida/assistente di tirocinio, personale dipendente secondo quanto indicato all’Allegato A delle presenti Linee Guida. Le procedure di selezione per l’individuazione dei dipendenti a cui attribuire tali funzioni, che possono essere incentivate con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono attivate dalle strutture sanitarie o dalle Università, in forma concertata, secondo quanto definito nei protocolli d’intesa di cui all’articolo e, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi.

TIROCINIO L'attività formativa di tirocinio nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie deve essere svolta in sedi adeguate al raggiungimento degli obiettivi formativi, sotto la guida di propri operatori qualificati che svolgono la funzione di guida/assistente in un rapporto con gli studenti di max 1:2; il tirocinio è inoltre supervisionato da tutor didattici/professionali da 1:20 a 1:30 in relazione alla complessità formativa e ai modelli di ed è coordinato dal coordinatore (per aspetti di maggior dettaglio si veda l’Allegato A). Le strutture sanitarie, sede di corso di laurea, mettono a disposizione divise per gli studenti e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti sale di esercitazione e attrezzature multimediali; tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in cui si svolge il tirocinio mettono a disposizione DPI, idonei locali spogliatoio per gli studenti, fatte salve diverse intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento. Le strutture sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o l’attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redigono apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

FORMAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs 81/08 Considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore (le Università) e ospitante (le strutture sanitarie sedi periferiche di corso di studio e/o di tirocinio) assicurano le misure di tutela sanitaria (visite, riduzione dei rischi) e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti; il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

 

L.F.

27 luglio 2022
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