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QS Edizioni - sabato 20 aprile 2024

Governo e Parlamento

Manovra. I 5 Stelle e la Lega scelgono gli emendamenti di “punta”. Tra questi quello sul 51% del capitale ai farmacisti e la deroga per l’iscrizione all’Ordine dei professionisti senza titoli. Fuori i finanziamenti per gli infermieri

di Giovanni Rodriquez
immagine 15 dicembre - Si tratta dei cosiddetti emendamenti "segnalati". Selelezionati anche quelli per la diffusione di defibrillatori semiautomatici, per i caregiver, i farmaci orfani, il payback per i dispositivi medici, per i dirigenti delle professionalità sanitarie, per anagrafe vaccinale e assunzioni in sanità a tempo indeterminato nelle Regioni colpite dal sisma. Il voto da domani in Commissione Bilancio. Ancora attesa per gli emendamenti del Governo
Arrivano le segnalazioni dei gruppi parlamentari sugli emendamenti depositati lo scorso giovedì. Diverse le proposte per la sanità sulle quali M5S e Lega insisteranno maggiormente per vederle approvate nel corso delle votazioni che prenderanno il via da domani. Tra queste, da segnalare gli interventi su farmacie e società di capitali, diffusione di defibrillatori semiautomatici, fondo in favore dei caregiver, farmaci orfani e deroga per l'iscrizione agli Ordini di quei professionisti sanitari non in rfegola con i titoli. Restano fuori invece i finanziamenti per l'assunzione di personale infermieristico.
 
Gli emendamenti del Governo,  in discussione oggi al Mef potrebbero arrivare domani in Commissione Bilancio o essere presentati direttamente in Aula.
 
EMENDAMENTI SEGNALATI M5S
Per il Fondo in favore dei caregiver, già istituito dalla legge di Bilancio 2018 con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 201820192020, si propone ora, con l'emendamento Catalfo, un incremento di 5 mln a decorrere dal 2021. Per le coperture economiche si interverrà riducendo il Fondo per le esigenze indifferibili.
 
L'emendamento Pellegrini sugli emotrasfusi che estende al 2019 e al 2020 gli effetti dei comandi obbligatori, per un contingente fino a 20 unità di personale in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile, proveniente dal Mef e da altre amministrazioni definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della salute, che provvede al riconoscimento e alla corresponsione degli indennizzi a favore di tali soggetti residenti su tutto il territorio nazionale, nonché alla definizione del relativo contenzioso instauratosi avverso il diniego di riconoscimento di indennizzi.
 
L'emendamento Pellegrini sulle assunzioni in derogaLa disposizione prevede al comma 191-quater un incremento della dotazione organica del Ministero della salute pari a 210 unità di profilo professionale medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico, farmacista e di 108 unità di personale non dirigenziale. Nell’ambito di tale incremento della dotazione organica del Ministero della salute è previsto al comma 191-bis l’autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di n. 80 unità di personale di Area III, posizione economica F1, nel limite di una maggiore spesa pari ad euro 294.957 per l’anno 2019, (pari a 35 unità immesse in servizio per due mesi) ed ad euro 2.781.020 per l’anno 2020, (pari a 35 unità immesse in servizio nel 2019 e ulteriori 20 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 55 unità) ed euro 4.045.120 a decorrere dal 2021, (pari a 55 unità a regime nel 2020 e ad ulteriori 25 unità immesse in servizio nel 2021 per un totale di 80 unità a regime).
 
Il Ministero della salute è, altresì, autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di n. 28 unità di personale di Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nel limite di una maggiore spesa pari ad euro 67.007 per l’anno 2019, (pari a 10 unità immesse in servizio per due mesi) ed ad euro 603.060 per l’anno 2020, (pari a 10 unità immesse in servizio nel 2019 e ulteriori 5 unità immesse in sevizio nel 2020, per un totale di 15 unità) ed euro 1.125.712 a decorrere dal 2021, (pari a 15 unità a regime nel 2020 e ad ulteriori 13 unità immesse in servizio nel 2021 per un totale di 28 unità a regime).

Il Ministero della salute è, ulteriormente, autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di n. 55 unità di profilo professionale medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico, farmacista, nel limite di una maggiore spesa pari ad euro 362.883 per l’anno 2019, (pari a 25 unità immesse in servizio per due mesi) ed ad euro 3.048.220 per l’anno 2020, (pari a 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ulteriori 10 unità immesse in sevizio nel 2020, per un totale di 35 unità) ed euro 4.790.060 a decorrere dal 2021, (pari a 35 unità a regime nel 2020 e ad ulteriori 20 unità immesse in servizio nel 2021 per un totale di 55 unità a regime).

La disposizione autorizza, inoltre, l’assunzione a tempo indeterminato, di ulteriori 155 unità di profilo professionale medico, veterinario, chimico, farmacista, selezionate mediante procedure per titoli ed esami riservate, al personale titolare di incarico per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale ai sensi dell’art. 34 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il medesimo Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il limite massimo delle assunzioni complessivamente autorizzate dal comma 1.

Agli oneri quantificati in euro 14.608.750 si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni normative: decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, euro 867.945 a decorrere dall’anno 2019; legge 23 dicembre 2005, n. 266, euro 9.484.115 a decorrere dall’anno 2019; decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, euro 4.256.690 dall’anno 2019, già allocate nel bilancio di previsione del Ministero della salute sui capitoli 3036, 3039 e 5022. 
 
L'emendamento Pellegrini sul payback per i dispositivi medici. Il comma 297-bis, nel rispetto dei principi di semplificazione, equità e trasparenza, è finalizzato a superare le attuali criticità riscontrate per effettuare il calcolo del superamento del tetto di spesa previsto per legge - articolo 17 del DL n. 98 del 2011 e s.m.i. – e del conseguente ripiano a carico delle aziende che producono dispositivi medici, nel rispetto dell’articolo 9-ter del DL n. 78 del 2015.
 
Nel merito, la prospettata sostituzione del comma 8 dell’articolo 9-ter del DL n. 78 del 2015, che a legislazione vigente prevede, come metodo di calcolo, l’utilizzo dei dati di consuntivo, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, - con il nuovo modello sopra descritto che punta al fatturato azienda, rilevato sulla base dei dati della fatturazione elettronica, si ritiene la misura adeguata per garantire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il contenimento della spesa pubblica.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 297-ter, l’obiettivo della norma muove dalla necessità di garantire ai cittadini, nel rispetto del diritto alla salute, la corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, anche mediante una adeguata implementazione e gestione dei dati di cui ai sistemi di sorveglianza. Al riguardo, nell’ambito dei sistemi di sorveglianza e dei registri che il Ministero della salute, già a legislazione vigente può proporre ed istituire con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono inseriti anche i registri relativi ai dispositivi medici impiantabili differenziando e chiarendo così quest’ultimi dai registri relativi agli impianti protesici. La norma, inoltre, provvede a rendere obbligatoria l’attività di tenuta e aggiornamento dei registri prevedendo un’apposita misura di programmazione all’interno del prossimo Patto della salute 2019-2021, già previsto dal presente disegno di legge.
 
L'emendamento Pellegrini sui dirigenti delle professionalità sanitarie. Il comma 191-ter integra le risorse contrattuali riferite al triennio 2016-2018 per le finalità di cui all’art. 17 della legge 3/2018 (legge Lorenzin). In particolare, la quantificazione dello stanziamento occorrente (euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2019) è basata sull’ipotesi di realizzare l’allineamento delle voci fisse della retribuzione dei dirigenti con professionalità sanitaria interessati dalla disposizione in esame (stimati in circa n. 700 unità) ai dirigenti medici del Ssn. Viene previsto l’allineamento tra la retribuzione di posizione parte fissa (attualmente prevista in base al contratto dell’Area I) e la retribuzione di posizione minima unificata (prevista in base ai contratti collettivi nazionali della dirigenza medica), per un differenziale pro-capite di circa 4.100 euro medi lordo dipendenti.
Conseguentemente nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è prevista una apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all’accantonamento del Ministero della salute, di cui alla Tabella A della presente legge.
 
E ancora un ulteriore emendamento Pellegrini, sempre sui dirigenti delle professionalità sanitarie. Relativamente ai commi 191-bis e 191-ter, si evidenzia che l’articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (legge Lorenzin) ha previsto che i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all’art. 18, comma 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, fossero collocati in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e che fossero progressivamente equiparati, attraverso il rinnovo contrattuale 2016-2018 e, con riferimento agli istituti contrattuali applicabili, ai dirigenti medici del Ssn. A tal fine, tuttavia, non è stato previsto uno specifico stanziamento di spesa e tale equiparazione avrebbe dovuto essere posta a carico del rinnovo contrattuale, sulle disponibilità destinate agli incrementi retributivi dei restanti dirigenti del settore statale. Al fine di superare lo stallo determinatosi nella trattativa relativa all’Area dirigenziale Funzioni centrali, nel cui ambito sono ricompresi anche i dirigenti in questione, la norma in esame al comma 191-bis, apporta, a tal fine, alcune modifiche al predetto articolo 17, nella parte in cui prevede l’invarianza di oneri, e al comma 191-ter, prevede una specifica autorizzazione di spesa di 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,che consente di realizzare l’obiettivo posto dal citato articolo 17, con priorità per le voci fisse della retribuzione, secondo le modalità definite nel contratto nazionale in corso di rinnovo.
 
L'emendamento Patuanelli sull'anagrafe vaccinale. Si stabilisce che per la completa realizzazione dell'anagrafe nazionale vaccini lo stanziamento gli stanziamenti previsti dalla legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale viene incrementato di 50mila euro annui a decorrere dal 2019. Per raccogliere in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, vengono stanziati 2 mln di euro per l'anno 2019 e 500mila euro a decorrere dal 2019, da ripartire tra le Regioni da ripartire sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero della Salute.
 
L'emendamento Turco e Taverna sui farmaci orfani. Si inserisce una tutela per i farmaci orfani fino a 50 mln di fatturato assicura che tali farmaci per malattie rare possano continuare a beneficiare dall’ esclusione dal payback che viene sostenuto da tutte le altre aziende come contributo di solidarietà evitando così grave impatto sulla ricerca e sviluppo per le aziende che investono in Farmaci orfani. Infatti fuori dal registro comunitario vi sono numerosi farmaci orfani che rappresentato un'unica speranza di cura. Tale modifica non ha alcun onere per il bilancio dello stato né tantomeno un aggravio per il servizio sanitario nazionale.
 
L'emendamento Accotto sulle assunzioni in sanità a tempo indeterminato nelle Regioni colpite dal sisma. L’emendamento proposto prevede che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti in sede di valutazione della spesa per il personale del servizio sanitario nazionale non consideri nel computo e quindi le escluda, le spese relative alle assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate a far fronte all’emergenza sisma del Centro Italia, poiché evento di carattere straordinario e non ricorrente. Si precisa che la valutazione viene avviata l’anno successivo a quello di riferimento.
 
L'emendamento Pisani che incrementa il fondo per gli investimenti degli enti territoriali di una quota che viene erogata dalle industrie le cui attività producono effetti sui siti di interesse nazionale. Tali risorse sono destinate ai Comuni che subiscono gli effetti nocivi e tossici di tali attività industriali per opere di compensazione e mitigazione ambientale.
 
L'emendamento Sileri su farmacie e società di capitali in farmacia. Si prevede che la proprietà delle farmacie di capitali venga affidata per una quota non inferiore al 51% a farmacisti iscritti all’albo. Nel testo si spiega, inoltre, che l'assenza di una maggioranza delle quote in mano a farmacisti iscritti all'Albo costituirà causa di scioglimento della società, salvo che quest'ultima non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente dovrà revocare l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge, dovranno adeguarsi alle nuove norme entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applicherà unasanzione di 50.000 euro. I proventi di queste sanzioni confluiranno in un fondo a tutela delle piccole farmacie che verrà costituito presso il Ministero della Salute.
L'intento è quello di salvaguardare il gettito che assicurano i farmacisti iscritti all'albo, piuttosto che società estere che detengono fino al 20% delle farmacie di una regione che sono tassate in altri Paesi.
 
L'emendamento Marinello sui defibrillatori semiautomatici. Viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita.
 
L'emendamento Endrizzi sopprime il comma 275 della manovra relativo all'estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista ai presìdi socio-sanitari e della salute.
 
L'emendamento Sileri prevede che Il Ministero della salute, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dovrà definire le modalità per la promozione di campagne di informazione, prevenzione e di sensibilizzazione sui rischi connessi all'uso di eroina. A tal fine è autorizzata la spessa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Da segnalare che lo stanziamento previsto potrebbe essere ridotto in caso di approvazione.
 
EMENDAMENTI SEGNALATI LEGA
L'emendamento Romeo sugli stanziamenti in favore del 'Dopo di noi'. Per l’anno 2019, la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare viene determinata in 56,1 milioni di euro.
 
L'emendamento Romeo sui dispositivi medici a base di sostanze. Si applica l'Iva al 10% per i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.
 
L'emendamento Romeo stabilisce che l'Inail, dal 1 gennaio 2019, per la compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie del Ssn, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, dovrà trasferire annualmente al fondo sanitario nazionale 25 mln da ripartire tra le Regioni. Per gli anni successivi al 2019, questo importo viene maggioranto del tasso di inflazione programmato dal governo. Quota parte di questi trasferimenti di Inail, determinata con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, andrà ad implementare per il personale dipendente del Ssr, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa, altra quota parte sarà invece vincolata al fondo destinato ai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

L'importo che l'Inail trasferirà al Fsn potrà essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente.

 

L'emendamento Romeo interviene in favore dei professionisti sanitari non iscritti all'albo. Fermo restando quanto sancito dalla legge Lorenzin, viene previsto che, chi svolge professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo professionale e, alla data di entrata in vigore della legge, intrattenga un rapporto di lavoro dipendente esercitando le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, da almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni, potrà continuare a svolgere queste attività.

 

Questi dipendenti dovranno però iscriversi ad un'apposita sezione speciale dell'albo di riferimento. Potranno transitare dalla sezione speciale all'albo, o a seguito del riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto o a seguito del conseguimento della laurea abilitante, da intraprendere e concludere entro 10 anni dall'entrata in vigore della legge. Il corso sarà costituito da un minimo di 60 a un massimo di 120 crediti formativi universitari, nelle discipline previste dai rispettivi ordinamenti didattici. Le spese per questi corsi saranno integralmente a carico dei frequentanti. L'acquisizione della laurea o il riconoscimento dell'equivalenza non comporterà, per il personale già dipendente, un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori.

 

L'emendamento Romeo sulla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Ssn. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11 comma 1 lettera b) della legge 124 del 7 agosto 2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito Accordo, ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del D.lgs 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016. 

 

L'emendamento Romeo sulla Sisac, che affida alla struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale 980mila euro a decorrere dal 2019 (dal 2003 il finanziamento era di 2 mln l'anno). 

 

L'emendamento Romeo su farmacie e società di capitali in farmacia. Si prevede anche in questo caso che la proprietà delle farmacie di capitali venga affidata per una quota non inferiore al 51% a farmacisti iscritti all’albo.

 

Giovanni Rodriquez

15 dicembre 2018
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