toggle menu
QS Edizioni - giovedì 18 aprile 2024

Governo e Parlamento

DAT. Ecco come funzionerà la Banca dati nazionale. Il decreto in Gazzetta Ufficiale

di G.R.
immagine 18 gennaio - Il regolamento definisce i contenuti informativi della banca dati, i soggetti che concorrono alla sua alimentazione, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona, le modalità e i livelli diversificati di accesso alla medesima banca dati. La legge sulle DAT diventa così pienamente operativa. IL REGOLAMENTO, IL DISCIPLINARE TECNICO
Lo scorso 10 dicembre, il ministro della Salute Roberto Speranza firmava il decreto sulla banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) rendendo così pienamente operativo quanto disposto dalla legge legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ieri sera, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, è stato pubblicato il decreto con il regolamento che definisce i contenuti informativi della banca dati, i soggetti che concorrono alla sua alimentazione, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona, le modalità e i livelli diversificati di accesso alla medesima banca dati. La legge diventa così pienamente operativa.
 
Il regolamento è composto da 12 articoli.
 
L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del regolamento. Qui si spiega che l'obiettivo della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, nel caso in cui per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato. 
 
Si chiarisce inoltre che i dati contenuti nella Banca dati nazionale dovranno essere utilizzati dal Ministero della salute esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi alle finalità richiamate dai commi 418 e 419 della legge di Bilancio 2018. Nei due commi citati si spiegava come la banca dati destinata alla registrazione delle DAT dovesse essere istituita presso il Ministero della Salute, e come, proprio attraverso le DAT, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, potesse esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 
 
Infine, per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla banca dati nazionale, viene sottolineato come queste debbano attenersi alle modalità individuate dal disciplinare tecnico. 
 
L'articolo 2 chiarisce quali siano le funzioni della banca dati nazionale, queste sono:
a) raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, e dei relativi aggiornamenti;
b) raccolta di copia della nomina dell'eventuale fiduciario nonché dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente;
c) accesso ai dati di cui alle lettere a) e b) da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
d) accesso ai dati di cui alla lettera a) e b) da parte del fiduciario, finché questi conservi tale incarico.  
 
L'articolo 3 spiega che i soggetti che andranno ad alimentare la banca dati nazionale DAT, seguendo le modalità previste dal disciplinare tecnico, saranno:
a) gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
b) i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili;
c) i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 219 del 2017.  
 
Questi soggetti dovranno trasmettere il contenuto delle DAT alla Banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche previste dal disciplinare tecnico.
 
Il modulo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici e di contatto del disponente;
b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, e l'attestazione dell'accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT;
c) attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilità.
 
Nel caso poi in cui l'accettazione della nomina del fiduciario dovesse avvenire con atto separato, la stessa, corredata di copia del documento di
identità dello stesso fiduciario, dovrà consegnata, a cura del disponente, agli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti; oppure agli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; o in alternativa ai notai o ai capi degli uffici consolari italiani all'estero; o ancora alla struttura sanitaria presso cui è stata consegnata la DAT che procederà alla trasmissione alla Banca dati nazionale mediante
il modulo elettronico.
 
La Banca dati nazionale, come previsto dall'articolo 4, attraverso le modalità definite nel disciplinare tecnico, consente la consultazione dei documenti in essa contenuti ai seguenti soggetti
a) il medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
b) il fiduciario, fino a quando conservi l'incarico;
c) il disponente. 
 
All'atto dell'accesso, il medico dovrà dichiarare:
a) le proprie generalità;
b) l'iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
c) le generalità del disponente, attestandone l'incapacità di autodeterminarsi;
d) di avere in cura il disponente o di avere necessità di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso.  
 
All'atto dell'accesso, il fiduciario dovrà indicare:
a) le proprie generalità;
b) le generalità del disponente.  
 
Nel caso in cui, al momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario dovranno essere resi noti i soli estremi dell'atto di revoca.
 
 
Il disciplinare tecnico, così come disposto dall'articolo 5, individuerà le modalità di interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete
unitaria del notariato e quelle eventualmente istituite nelle regioni.
 
All'articolo 6 vengono previste particolari modalità di espressione delle DAT. Si spiega quindi che, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le DAT per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, le stesse potranno essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste in precedenza, queste potranno essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. Il medico dovrà dunque rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che verrà poi trasmessa alla banca dati nazionale.
 
Il trattamento dei dati e le misure di riservatezza e sicurezza, vengono disciplinati dall'articolo 7. Si spiega innanzitutto che Il Ministero della salute sarà il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella Banca dati nazionale. I dati contenuti nella Banca dati nazionale potranno essere diffusi dal Ministero della salute esclusivamente in forma anonima e aggregata. 
 
Inoltre, i notai, i comuni di afferenza degli ufficiali di stato civile, le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, le unità organizzative, e le
strutture sanitarie saranno titolari del trattamento dei dati dagli stessi raccolti. 
 
Come disposto dall'articolo 8, i dati personali presenti nella Banca dati nazionale saranno cancellati trascorsi dieci anni dal decesso dell'interessato. 
 
Per verificare l'idoneità delle disposizioni a perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore e a garantirne la più estesa attuazione, come spiegato all'articolo 9, il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, predispone e somministra, con frequenza biennale, agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e ad enti del Terzo settore nel cui atto costitutivo sia prevista, tra le finalità, la tutela del diritto all'autodeterminazione terapeutica un idoneo questionario, che sarà valutato anche ai fini delle eventuali modifiche da apportare al presente decreto. 
 
L'articolo 10 chiarisce che le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento dei dati e le misure tecniche di sicurezza saranno  contenute in un disciplinare tecnico adottato con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal presente decreto, e saranno aggiornate, quando necessario, allo stesso modo. In sede di prima applicazione, il richiamato disciplinare tecnico è stato allegato al presente regolamento. 
 
Arriviamo così all'articolo 11 ed alle disposizioni transitorie. Si prevede che entro sessanta giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti interessati dovranno trasmettere al Ministero della salute, affinchè venga inserito nella Banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della stessa Banca dati. La Banca dati nazionale renderà disponibile al medico che ha in cura il paziente e al fiduciario, che ne facciano richiesta, l'indicazione dell'esistenza della DAT e del luogo dove la stessa verrà conservata. 
 
Entro poi centottanta giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti interessati dovranno trasmettere al Ministero della salute copie delle DAT dei disponenti.
 
Infine, l'articolo 12 chiarisce che agli oneri derivanti dal decreto si provvede nel rispetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 al comma 418, dove, per queste finalità, veniva autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
 
Giovanni Rodriquez
18 gennaio 2020
© QS Edizioni - Riproduzione riservata