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QS Edizioni - giovedì 18 aprile 2024

Lavoro e Professioni

Contratto dirigenza medica e sanitaria. Riparte la trattativa ma i sindacati sono spaccati e l’Aran mette in campo una nuova bozza. Il testo

di L.F.
immagine 15 luglio - L’Agenzia per i contratti pubblici ha riconvocato per martedì 16 luglio il tavolo di trattativa per il rinnovo. Si ripartirà dalla nuova bozza di articolato che Qs è in grado di anticipare. Il clima è molto teso e l’equilibrio è appeso ad un filo. Da un lato c’è la forte contrarietà di alcuni sindacati (Cimo-Fesmed e Aaroi-Emac in testa) soprattutto sulla questione dei nuovi fondi unici contrattuali mentre il principale sindacato di Area (l’Anaao) cerca di trovare un compromesso per chiudere la trattativa. LA BOZZA
Si riaccendono i motori della trattativa per il rinnovo del contratto della Dirigenza medica e sanitaria del Ssn. Martedì 16 i sindacati sono stati convocati per una nuova riunione che di fatto apre una 15 giorni caldissima dove saranno molti gli incontri con l’obiettivo di chiudere la partita entro fine luglio.
 
Il clima, come si è visto nelle ultime settimane è molto teso e l’equilibrio è appeso ad un filo. Da un lato c’è la forte contrarietà di alcuni sindacati (Cimo-Fesmed e Aaroi-Emac in testa) soprattutto sulla questione dei nuovi fondi unici contrattuali mentre dall’altro, il principale sindacato di Area (l’Anaao) cerca di trovare un compromesso per chiudere la trattativa di un contratto che sono 10 anni che non si rinnova.
 
Le due parti si sono lasciate la scorsa settimana con un’intesa verbale, proprio sui nuovi fondi, in modo che quella che viene definita ‘un’armonizzazione’ degli stessi possa al contempo tutelare le specificità di ogni professione.
 
A parte la trattativa normativa, si è poi ancora in attesa del via libera da parte del Mef al nuovo Atto d’indirizzo che contiene la parte economica per cui sono previsti aumenti medi di 200 euro al mese.
 
Nell’attesa che le nubi si dipanino nella nuova bozza vi sono alcune novità. In primis viene precisato che “a carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l’assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (d’ora in avanti “incarichi gestionali”) sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (d’ora in avanti “incarichi professionali”). Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale”.

In seconda istanza viene precisato che il numero di posizioni dirigenziali istituibili da ciascuna azienda o ente non può superare:
- per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al comma 1, par. II, lett. a): il 50% (arrotondato all’unità superiore) delle posizioni dirigenziali corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa previsti nell’atto aziendale;
- per gli incarichi professionali di elevata professionalità di cui al comma 1, par. II, lett. b): il 30% (arrotondato all’unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale ex art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Area IV 8/6/2000 ed ex art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Area III 8/6/2000, in essere alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
 
 
Inoltre, si prevede che “il nuovo sistema degli incarichi e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 91, comma 3 (Retribuzione di posizione), sono applicati a decorrere dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze:
 

PRECEDENTI TIPOLOGIE

NUOVE TIPOLOGIE

Incarico di direzione di struttura complessa (art. 27, comma 1, lett. a) del CCNL Area IV 8/6/2000; art. 27, comma 1, lett. a) del CCNL Area III 8/6/2000
 

Incarico di direzione di struttura complessa (art. 18, comma 1, par I, lett. a)

Incarico di direzione di struttura semplice (art. 27, comma 1, lett. b) del CCNL Area IV 8/6/2000; art. 27, comma 1, lett. b) del CCNL Area III 8/6/2000), nel caso in cui lo stesso sia stato formalmente qualificato come “incarico a valenza dipartimentale”
 

Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale (art. 18, comma 1, par I, lett. b)

Incarico di natura professionale (art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Area IV 8/6/2000; art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Area III 8/6/2000), nel caso in cui lo stesso sia stato formalmente qualificato come “incarico di alta specializzazione”
 

Incarico professionale di elevata professionalità (art. 18, comma 1, par II, lett. b)

Incarico di natura professionale (art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Area IV 8/6/2000; art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Area III 8/6/2000)

Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (art. 18, comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale (art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL Area IV 8/6/2000; art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL Area III 8/6/2000), i cui titolari hanno maturato i requisiti di cui all’art. 4 del CCNL Area IV del 8/6/2000 (biennio economico 2000-2001) e di cui all’art. 4 del CCNL Area III del 8/6/2000 (biennio economico 2000-2001)

Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (art. 18, comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale (art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL Area IV 8/6/2000; art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL Area III 8/6/2000), i cui titolari non hanno maturato i requisiti di cui all’art. 4 del CCNL Area IV del 8/6/2000 (biennio economico 2000-2001) e di cui all’art. 4 del CCNL Area III del 8/6/2000 (biennio economico 2000-2001)

Incarico professionale di base (art. 18, comma 1, par II, lett. d)





Viene infine precisato che “i titolari di incarico di natura professionale ex art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL Area III 8/6/2000, conservano, a titolo di assegno personale, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), l’eventuale maggior valore della retribuzione minima contrattuale unificata in godimento all’atto della trasposizione alle nuove tipologie di incarico attuata ai sensi dell’art. 18, comma 6 (Tipologie d’incarico) rispetto alla retribuzione di posizione parte fissa prevista per la nuova tipologia di incarico. Detto assegno è riassorbito con i futuri incrementi di retribuzione di posizione parte fissa, ove conseguiti all’atto del conferimento di una diversa tipologia di incarico”.
 
L.F.
15 luglio 2019
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