toggle menu
QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Lavoro e Professioni

Cassazione. Medico competente non è tenuto a valutazioni generali sullo stato di salute ma solo sul rischio specifico per la mansione 

di Domenico Della Porta
immagine 13 luglio - La Corte suprema ha chiarito che il medico competente è chiamato a valutare lo stato di salute del lavoratore esclusivamente in relazione al rischio specifico di svolgere le proprie mansioni. Il medico era stato precedentemente condannato per non aver segnalato una patologia cui era affetto il lavoratore ma non compromettente la sua attività lavorativa: “E' opportuno precisare che non è prevista alcuna interlocuzione diretta da parte del medico competente nei confronti del medico curante del lavoratore, cosicchè nessun rimprovero a tale titolo può essergli addebitato”.
Al Medico competente, attraverso la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, spetta solo ed esclusivamente valutare lo stato di salute del prestatore d’opera riferito al rischio specifico cui lo espone la mansione. Il giudizio di idoneità lavorativa si chiama “specifico” proprio per questo.
 
A ribadirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, sezione Penale del 2 luglio scorso (n.19856) in cui viene annullato e rinviato per un nuovo esame la precedente condanna a otto mesi di reclusione della Corte d'Appello nei confronti di un Medico Competente accusato di non aver avvertito “formalmente”  il medico di medicina generale e lo stesso lavoratore deceduto per una patologia non compromettente la sua attività lavorativa.
 
In particolare per i giudici di merito il medico competente sotto accusa era “incorso in un errore diagnostico per non avere correttamente valutato, per colpa, la gravità del quadro clinico emergente dalle visite periodiche eseguite negli anni 2012 e 2013 e, in particolare, dagli esami ematochimici da cui risultava una grave forma di leucopenia e di piastrinopenia con inversione della formula leucocitaria, e, conseguentemente, per non avere comunicato al lavoratore e al medico curante la situazione allarmante sul suo stato di salute che di lì a poco si sarebbe manifestata, in forma conclamata, nella malattia (mielodisplasia) che ne ha cagionato la morte, il cui ritardo diagnostico ha compromesso la possibilità di un intervento terapeutico che gli avrebbe quantomeno procrastinato l'esito infausto”. 
 
Al medico viene in sostanza rimproverato “in presenza del predetto quadro clinico, di avere sottovalutato le condizioni del lavoratore, quanto meno pre - patologiche, che imponevano lo svolgimento di ulteriori accertamenti sanitari e di non avere espresso un giudizio di inidoneità al lavoro”.
 
Ma la Cassazione sottolinea che “per quanto emerge dalle sentenze di merito, il (medico) aveva provveduto a consegnare i risultati delle analisi cliniche e in particolare degli esami ematologici al Marcuzzo consigliandogli di recarsi dal medico curante per ulteriori approfondimenti diagnostici mentre quest'ultimo non aveva dato alcun seguito a tali indicazioni. E che, aggiuge la Corte: E' opportuno precisare che non è prevista, al riguardo, alcuna interlocuzione diretta da parte del medico competente nei confronti del medico curante del lavoratore, cosicchè nessun rimprovero a tale titolo può essergli addebitato”. 
 
Si tenga presente del resto che la sorveglianza sanitaria è solo una parte dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, compito fondamentale del Medico Competente. Per quanto importante, è una forma di prevenzione secondaria (individuazione delle controindicazioni al lavoro specifico cui il lavoratore è destinato e diagnosi precoce di una patologia che ne compromette la specifica attività) e deve, quindi, essere integrata dalla attività di formazione/informazione e preceduta dalle attività di prevenzione primaria. L’attività di prevenzione primaria si articola in misure tecniche, organizzative e procedurali e nell’uso di idonei DPI (per periodi temporanei, lavori eccezionali e di breve durata, per ridurre la quota ineliminabile di rischio, etc.). La sorveglianza sanitaria si effettua quando, dopo l’adozione di tutte le misure di prevenzione primaria, si individua – comunque – un rischio residuo di entità non trascurabile previsto dalle leggi vigenti.
 
Rispetto al Medico Competente, è necessario illustrare la realtà tecnologica e organizzativa aziendale, sviluppare l’attività di sopralluoghi e di confronto, informare e fare partecipare all’attività complessiva di formazione e prevenzione, stabilire gli obiettivi e i limiti aziendali, stimolandone e favorendone l’interesse e le motivazioni verso i singoli lavoratori e l’intero contesto aziendale. Se non si perseguono e non si raggiungono progressivamente questi obiettivi l’attività del Medico Competente sarà vissuta come inutile o dannosa dall’Azienda e con grande diffidenza e fastidio dalle maestranze.
 
In questa vicenda giocheranno sicuramente le caratteristiche personali di correttezza ed onestà del medico, ma anche la capacità aziendale di proporre un contesto programmato, orientato, capace di autocontrollo e suggestivi aggiustamenti. In sintesi, l’attività del Medico Competente, deve inquadrarsi non solo come un mero - e possibilmente sbrigativo - obbligo di legge, ma come un elemento capace di produrre frutti efficaci in termini di soluzione di problemi, gestione delle risorse, immagine aziendale, riduzione dei costi - diretti e indiretti - degli infortuni e delle malattie da lavoro.
 
Al riguardo si impone una riflessione sull’adeguatezza del contesto normativo attuale rispetto al più volte proclamato ruolo pubblicistico del MC, il quale “…è  tenuto ad operare con imparzialità nell’ottica esclusiva della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori“, ma che non trova adeguata sponda e regia in un rapporto strutturale con il SSN ed i suoi presidi territoriali (quali ad es. i MMG).
 
Si segnala che più di un Corso di aggiornamento ECM di ANMA  in questi anni si è occupato – nel contesto  più ampio della Promozione della Salute – del nodo spesso critico e poco sinergico dei rapporti con il mondo della Medicina di Base. Infatti si fa fatica da parte di tutti – e la recente ed attuale crisi legata alla Pandemia da COVID ne sta dando un ulteriore esempio – ad uscire da una “medicina di settore” per operare in modo strutturale con il territorio.
 
Da parte di Umberto Candura presidente dell’Associazione Nazionale Medici Aziendali e Competenti con la sentenza 19856/2020 la Cassazione ha chiarito compiti e responsabilità del Medico Competente nello svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria.
 
“Nella specifica evoluzione della storia giudiziaria in esame mi sembra che i giudici di merito siano sostanzialmente  incorsi nell’ equivoco di fondo di attribuire un potenziale ruolo di prevenzione omnicomprensiva  svolto dalle attività di sorveglianza sanitaria e dei relativi giudizi di idoneità, che sono invece notoriamente mirati specificamente ai rischi professionali“, ha sottolineato Candura. 
 
“Bene ha fatto quindi la Suprema Corte a considerare “…le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito al riguardo meramente congetturali, illogiche ed inconferenti”, quando nel primo grado di giudizio si afferma che : “l’imputato avrebbe dovuto…non dare la piena idoneità lavorativa, non solo perché con una patologia così grave non si comprende come possa essere idoneo al lavoro (sic)” ed inoltre “così facendo avrebbe costretto il lavoratore a intraprendere i dovuti accertamenti diagnostici”; ed ancora peggio quando nella sentenza di Appellosi afferma che:” … il giudizio di idoneità lavorativa lo avrebbe indotto a riferire alla moglie che “era tutto a posto”. Le suddette  frasi, ha aggiunto il Presidente ANMA, sembrano – al di là poi della infondatezza a quanto pare delle accuse rivolte al collega  – affermazioni  alquanto inquietanti da parte di giudici che dovrebbero giudicare secondo una conoscenza specifica del ruolo e  delle prerogative del medico del lavoro, al quale non viene prioritariamente richiesta una specifica attività diagnostica o terapeutica.”
 
Entrando ulteriormente nel merito della vicenda emergono alcune osservazioni sulle ordinarie buone prassi del MC,  laddove sia costretto a dimostrare nelle sedi preposte di aver agito secondo scienza e coscienza.  Nel bene e nel male appare quindi necessario a volte appesantire con firme, consensi, ricevute, archiviazioni, procedure scritte e quant’altro l’operatività quotidiana, e lasciare traccia degli interventi svolti a futura memoria.
 
Il caso concreto risveglia inoltre più in generale l’interesse sulla specificità dei  protocolli sanitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla potenzialità di un loro ruolo di prevenzione “globale” ma anche sul “carico” di informazioni da gestire correttamente dal MC con le evidenti responsabilità connesse.
 
Domenico Della Porta
Docente Medicina del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza Università Internazionale Uninettuno Roma
13 luglio 2020
© QS Edizioni - Riproduzione riservata