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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Regioni e Asl

Personale Ssn. Ecco chi potrà essere stabilizzato. Le linee guida delle Regioni

di L.F.
immagine 29 luglio - Nell’ultima manovra si è data la possibilità alle Regioni di stabilizzare il personale precario che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Ssn almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. LE LINEE GUIDA

Con l’ultima legge di Bilancio si è data la possibilità alle Regioni di stabilizzare il personale precario che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Ssn almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Ma per evitare che ogni regione interpreti la norma a modo suo la Conferenza ha predisposto un documento sull’applicazione della misura

Documento sull’applicazione dell’articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN
Il documento contiene alcune indicazioni, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ordine all’applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021. In particolare, si intende fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte delle aziende ed enti del SSN.

Vediamo cosa prevede il documento:

L’assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, del personale, anche non più in servizio, del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario è consentita per chi:

  • sia stato assunto a tempo determinato con procedure concorsuali ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi;
  • abbia prestato il servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Nelle linee guida si specifica che il “destinatario delle procedure di stabilizzazione è il personale del ruolo sanitario e quello del ruolo socio-sanitario. Considerata l’assenza di specificazioni deve ritenersi stabilizzabile il personale dei predetti ruoli appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza. Tale modalità di stabilizzazione è “diretta” e quindi non prevede ulteriori selezioni. Tuttavia, gli enti dovranno pubblicare appositi avvisi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di partecipare alla procedura. Le stabilizzazioni potranno essere operate in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale”.

Per quanto attiene al requisito del reclutamento a tempo determinato con procedura concorsuale, “l’assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione. La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l’anzianità di servizio prevista dalla norma”.

In relazione invece “al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”.

E ancora: “Ancorché non espressamente stabilito, non si ritiene stabilizzabile il personale che ha prestato servizio presso gli enti del SSN con contratti di somministrazione in quanto il rapporto di lavoro di tale personale è instaurato con le agenzie di somministrazione e non con gli enti del SSN”.

Niente da fare anche per i co.co.co “La norma prevede la possibilità, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di attivare procedure selettive per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle “sopra indicate”. Queste ultime procedure devono ritenersi quelle diverse dalle procedure “concorsuali” (intese nell’accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017). In ogni caso il personale destinatario delle stesse procedure deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. In assenza di specificazioni da parte della norma circa la procedura selettiva di reclutamento, la stessa deve considerarsi quella del concorso riservato al quale, ferme restando le categorie di personale interessate e i requisiti di anzianità previsti al primo periodo, potranno avere accesso coloro i quali, per ogni singolo profilo coinvolto, possiedono i requisiti di accesso generali e specifici stabiliti per i pubblici concorsi dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le relative graduatorie potranno essere utilizzate fino al 31.12.2023, termine finale previsto dalla norma per effettuare le assunzioni”.

L.F.

29 luglio 2022
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