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QS Edizioni - martedì 15 ottobre 2024

Studi e Analisi

La dirigenza delle professioni sanitarie e l’indennità di esclusività: una partita ancora aperta

di Saverio Proia
immagine 26 maggio - È riconosciuto da tutti  l’importante ruolo strategico che questa dirigenza svolge per il miglior funzionamento del SSN e sarebbe, quindi, auspicabile un conseguente intervento contrattuale e normativo per valorizzare ed apprezzare tale ruolo.

Sono stato invitato al convegno sulla dirigenza delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione indetta dalla loro rappresentanza ordinistica e, su loro invito, mi sono trovato a dover fare un intervento in conclusione dell’evento, anche se non previsto in scaletta, i cui passi salienti di seguito riporto.

Come è noto sono stato il coautore della formulazione sia dell’articolo 6 della legge 251/00, che ha istituito la nuova qualifica di dirigente delle professioni sanitarie, sia del successivo articolo 6 della legge 43/06 che ha istituito la loro carriera professionale completa (professionista, professionista specialista, professionista coordinatore, professionista dirigente) nonché della loro normativa concorsuale diversa e distinta per ognuna delle quattro aree professionali declinate dalla richiamata legge 251/00 (articoli 1,2,3 e 4) e di tutta l’attività che ho profuso nei vari ruoli istituzionali che mi sono trovato a svolgere per apprezzare e valorizzare questa nuova dirigenza sanitaria, speso con risultati positivi.

Purtroppo, uno dei pochi risultati non ancora positivi che non sono riuscito a portare a termine, pur avendola messa tutta sia quando ero componente tecnico del Comitato di Settore Regioni-Sanità che come consulente ARAN o nei vari emendamenti e ordini del giorno fatti proporre dai gruppi parlamentari è la questione della piena applicabilità dell’articolo 15 e seguenti del dlgs 502/92 ai dirigenti sanitari dei cui alle successive leggi 251/00 e 43/06, avendo trovato contrarietà da più parti.

Infatti, come è noto è in corso la attività negoziale per il rinnovo dell’area contrattuale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, nella quale sono compresi a pieno titolo anche i dirigenti sanitari appartenenti alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica di cui all’articolo 6 della legge 251/00.

Sarebbe augurabile e sarebbe un’ottima notizia per la stessa migliore funzionalità dello stesso SSN, non solo per il giusto interesse del personale interessato, se questa tornata contrattuale al contrario della precedente affrontasse e risolvesse la questione delle questioni e cioè se ai sopradescritti dirigenti rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 15 quater del dlgs 502/92 riguardante la disciplina del rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari con il conseguente beneficio o meno della cosiddetta indennità di esclusività al pari degli altri dirigenti sanitari.

Per analizzare questo problema è opportuno fare un esame corretto delle leggi che regolano il rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria nel suo complesso attraverso un excursus storico di tale normativa.

L’articolo 6 della legge 251/00 al secondo comma, confermato dall’identico articolo della legge 43/06, prevede che “ Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”.

Ne consegue che nella dirigenza sanitaria del SSN insieme ai preesistenti profili di dirigente medico, odontoiatra, veterinario, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo è stato previsto un nuovo dirigente sanitario che ha come requisito di accesso una delle quattro lauree magistrali di una delle quattro aree professionali previste dagli articoli 1,2,3 e 4 della legge 251/00 e in sostituzione della specializzazione post-laurea richiesta per i suddetti preesistenti profili della dirigenza sanitaria cinque anni di esperienza lavorativa come dipendente nella professione sanitaria di appartenenza.

Quindi l’unica differenza tra la nuova qualifica di dirigente sanitario e le preesistenti consiste nel requisito di accesso: invece che un esercizio professionale positivamente svolto in un corso di specializzazione quadriennale o quinquennale successivo alla laurea magistrale, si richiede un esercizio professionale svolto positivamente con un contratto di lavoro dipendente pubblico in una delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/00, contratto che si stipula dopo aver vinto una procedura concorsuale il cui requisito è la specifica laurea magistrale e l’iscrizione all’albo professionale.

Nella sostanza il requisito richiesto appare analogo cioè una pluriennale esperienza professionale precedente all’accesso alla dirigenza sanitaria e ciò porterebbe alla conclusione che essendo successiva la normativa dell’articolo 6 della legge 251/00 abbia modificato e integrato in questo requisito la precedente normativa prevista per la dirigenza sanitaria all’articolo 15 e seguenti del dlgs 502/92 che, del resto è titolato: “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie” ne consegue che nel titolo sia già compresa la nuova qualifica di dirigente sanitario di cui si tratta che è, appunto, un “dirigente delle professioni sanitarie” senza alcuna ombra di dubbio.

Del resto una volta separato il destino contrattuale della dirigenza sanitaria da quello della dirigenza professionale, tecnico e amministrativa del SSN, senza alcuna difficoltà anche i dirigenti sanitari di cui all’articolo 6 della legge 251/00 sono transitati nella nuova area contrattuale della dirigenza medica e sanitaria; tuttavia agli stessi non viene tuttora applicata integralmente la disciplina della dirigenza sanitaria prevista dagli articoli 15 e seguenti del dlgs 502/92 ed in particolare l’articolo 15 quater “esclusività' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario” come se nella dirigenza sanitaria vi fossero profili con più diritti e profili con meno, per dirla alla latina: non uomini liberi ma uomini liberti.

Secondo questa ricostruzione comparata e sequenziale della normativa questa esclusione dall’applicazione dell’articolo 15 quater del dlgs 502/92 e della prevista indennità di esclusività ai dirigenti sanitari di cui all’articolo 6 del dlgs 502/92 non sembrerebbe comprensibile certamente non sotto il punto di vista economico: si tratta di poche centinaia di dirigenti che rivestono in gran parte incarichi gestionali strategicamente rilevanti non solo nell’ambito dell’attività professionale di appartenenza ma anche trasversale ad esempio direttori di distretto o nella stessa Direzione Aziendale come in Emilia Romagna e altre Regioni si stanno orientando in tal senso.

Riguardo l’obiezione se gli esercenti le professioni sanitarie di cui alla richiamata legge 251/00 all’interno del rapporto di lavoro di dipendenza non dirigenziale possano svolgere attività libero professionale o meno è bene tener conto che oltre ad svolgere attività di supporto all’attività libero-professionale intra moenia della dirigenza medica e sanitaria, la può svolgere in modalità di rapporto di lavoro a tempo parziale, e se regolarmente autorizzata, in virtù del recente “decreto legge bollette” dall’Azienda Sanitaria anche per i dipendenti a tempo pieno ed infine le c.d. prestazioni aggiuntive regolamentate a livello regionale sono assimilabili a prestazioni libero professionali acquistate dall’Azienda di dipendenza, con fondi dal bilancio aziendale e non da quello contrattuale.

Altra questione spinosa è costituito dal requisito richiesto alla dirigenza medica e sanitaria dell’anzianità quinquennale per il conferimento di un incarico gestionale di struttura semplice o complessa che contrasta anzi è contradditorio con i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/00 che sono nella quasi totalità essere assunti non per esercitare una professione e quindi aver bisogno di un periodo di formazione specialistica, bensì per gestire e dirigere con un età anagrafica di anzianità di servizio diversa e più avanzata rispetto ai dirigenti medici e agli altri dirigenti sanitari nonché molti dopo aver svolto funzioni organizzative per un lungo periodo nella qualifica predirigenziale.

Per questo sarebbe auspicabile una correzione legislativa che modifichi la normativa in materia riconoscendo che il requisito dell’anzianità nella qualifica dirigenziale di cinque anni per il conferimento di un incarico gestionale è sostituito per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/00 da una positiva pluriennale anzianità di servizio come dipendente nella professione di appartenenza nella corrispondente qualifica predirigenziale.

Non vorrei che l’inserimento di questi dirigenti sanitari nell’area contrattuale della dirigenza medica e sanitaria ricordi per loro la famosa barzelletta di Giggi Proietti tra l’avvocato e il suo cliente, parafrasandola ed edulcorando il linguaggio verrebbe: “….qui e cioè l’inserimento nel contratto dei medici abbiamo vinto…qui nell’indennità di esclusività e nell’incarico gestionale hai perso…”

Infatti, per paradosso se questi dirigenti sanitari avessero seguito il destino degli altri dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi del SSN nel contratto dell’area dirigenziale degli enti locali e delle regioni avrebbero, come per loro, avrebbero potuto avere, come è per tutti i dirigenti pubblici, l’incarico gestionale senza aspettare i cinque anni e migliori fondi aziendali…è quanto mai vera la massima cinese non importa di che colore è il gatto l’importante che catturi il topo…oppure alla Manzoni: fu vera gloria aver portato questi dirigenti sanitari nel contratto dei dirigenti medici? Ai posteri l’ardua sentenza….

Mi pare di aver riscontrato coincidenza di analisi e di proposte dai sindacati intervenuti e sarebbe quanto mai prezioso un analogo atteggiamento da parte di altri sindacati della dirigenza medica e sanitaria.

Infatti, anche in questo convegno è stato riconosciuto da tutti l’importante ruolo strategico che questa dirigenza svolge per il miglior funzionamento del SSN e sarebbe, quindi, auspicabile un conseguente intervento contrattuale e normativo per valorizzare ed apprezzare tale ruolo.

Saverio Proia

26 maggio 2023
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