toggle menu
QS Edizioni - giovedì 28 marzo 2024

Studi e Analisi

Vaccino Covid. Consulenti del lavoro: “Per gli operatori sanitari è già obbligatorio”

di Domenico Della Porta
immagine 7 gennaio - È la tesi sostenuta in un recente documento messo a punto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che esamina l'attuale normativa, comprese le più recenti disposizioni detatte dall'emergenza pandemica. Mentre per tutti gli altri comparti servirebbe una norma ad hoc quale misura preventiva del contagio in azienda
Almeno per il comparto sanità la vaccinazione contro la Covid-19 è da ritenersi obbligatoria, alla luce di inoppugnabili riferimenti legislativi sopravvenuti nel periodo pandemico da Sars Cov 2, mentre per tutti gli altri settori lavorativi è necessaria una specifica norma che preveda il ricorso a questa azione primaria di prevenzione per i prestatori d’opera, alla stregua dell’utilizzo di mascherine, detergenti e distanziamento.
 
E’ la conclusione cui è giunto l’approfondimento del 22 dicembre scorso della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro di fronte alle questioni applicative per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.
 
In un certo qual modo simili sono, peraltro, le raccomandazioni elaborate dal Comitato Nazionale Bioetica del 27 novembre scorso, sempre in tema di obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, che sottolineano:
- che sia rispettato il principio che nessuno dovrebbe subire un trattamento sanitario contro la sua volontà preferendo l’adesione spontanea rispetto all’imposizione autoritativa, ove il diffondersi del senso di responsabilità individuale e le condizioni complessive della diffusione della pandemia lo consentano;
 
- che, nell’eventualità che perduri la gravità della situazione sanitaria e l’insostenibilità a lungo termine delle limitazioni alle attività sociali ed economiche, non vada esclusa l'obbligatorietà dei vaccini soprattutto per gruppi professionali che sono a rischio di infezione e trasmissione di virus; tale obbligo dovrà essere revocato qualora non sussista più un pericolo significativo per la collettività.
 
Queste invece in sintesi le principali osservazioni dei Consulenti del lavoro nel documento citato.
Per il Legislatore la causa virulenta alla base della COVID-19 è equiparabile a quella violenta tipica dell’incidente occorso in occasione di lavoro; peraltro, non si tratta della prima “malattia infettiva” ad essere assimilata a infortunio sul lavoro, visto che lo stesso D.P.R. 1124/65, già ricomprende in questa categoria l’infezione carbonchiosa (antrace) e che l’infezione malarica è stata equiparata ad infortunio sul lavoro per effetto della sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1987, n. 226.
 
Il datore di lavoro di fronte ad un quadro del genere dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’articolo 2087 c.c., adottando “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica” dei propri lavoratori.
 
Dal campo scientifico nei mesi scorsi sono giunte prima alcune indicazioni in tema di prevenzione del contagio, confluite nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020, e ora finalmente i primi vaccini. L’adozione delle misure del Protocollo ha comportato considerevoli spese per i datori di lavoro e, in alcuni casi, anche lo stravolgimento dell’organizzazione del lavoro, ma non fornisce alcuna garanzia circa l’effettiva eliminazione dei contagi sul luogo di lavoro.
 
Al momento non esistono farmaci specifici per i quali sia accertata l’efficacia per curare gli effetti dell’infezione da COVID-19, sicché il vaccino risulta essere l’unico vero presidio per l’infezione. Dunque - si legge nel documento - per garantire la sicurezza delle sedi di lavoro, il datore dovrebbe poter pretendere che ciascun dipendente si sottoponga a vaccinazione (aderendo al piano nazionale) garantendo così l’incolumità del singolo e dei suoi colleghi.
 
Soltanto con riferimento all’esposizione ad agenti biologici, l’art. 286 sexies del Testo Unico indica, però l’obbligo di vaccinazione a carico del datore di lavoro, quantomeno nel settore dell’assistenza sanitaria.
 
Infatti, qualora le lavorazioni adottate comportino il rischio di infezione, come accade nel comparto sanitario dal momento che il Sars Cov 2 è stato inserito nel gruppo 3° degli agenti biologici, la norma in parola prescrive l’obbligo di informare i lavoratori sull’importanza dell’immunizzazione e sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione specificando che “tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro”.
 
Trattandosi però di una previsione che contempla condizioni di rischio specifiche, immediatamente riconducibili agli agenti nocivi potenzialmente presenti in quei determinati ambienti di lavoro del comparto sanità, non può essere ritenuta suscettibile di interpretazione, e quindi applicazione, generale.
 
Allo stato attuale - si precisa nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - pertanto, non si rinvengono precetti normativi per effetto dei quali si possa immediatamente ritenere la possibilità per il datore di richiedere la vaccinazione quale misura obbligatoria di prevenzione e quindi condizione di accesso sui luoghi di lavoro.
 
Cionondimeno - continua il documento - considerate le esigenze premesse e la già manifestata intenzione da parte del Governo di prevedere a determinate condizioni l’obbligatorietà della vaccinazione, questa potrebbe essere oggetto di una specifica previsione per i luoghi di lavoro, innanzitutto per quelli in cui, per il tipo di lavorazione e/o organizzazione o ancora dei locali, risulti altrimenti più difficoltoso il rispetto delle altre misure anti-contagio.
 
“Senza una norma che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, quale misura preventiva del contagio in azienda, come sarà possibile tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro e la conseguente responsabilità penale del datore di lavoro?”, conclude il documento.
 
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi - Salerno
7 gennaio 2021
© QS Edizioni - Riproduzione riservata