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Riforma sanitaria. La legge Omnibus sotto la lente del Governo

di Elisabetta Caredda

Gli uffici del dipartimento della Ragioneria dello Stato si esprimono sul comma 1 dell’art. 34 della Omnibus relativo a modifiche apportate alla legge di riforma sanitaria, e chiedono alla Regione specifiche in merito “alla provenienza delle risorse destinate alla ‘Gestione Sanitaria liquidatoria’ che dovrà disciplinare le posizioni attive e passive e le cause pendenti alla data di costituzione di Ats, e quelle delle vecchie Usl e aziende sanitarie soppresse

17 GEN - La legge Omnibus della Sardegna approvata nell’ottobre scorso e resa pubblica a novembre, è al vaglio ora degli Uffici del Governo per la fase di valutazione. Sono numerose le osservazioni del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su ben 14 articoli della norma, che Quotidiano Sanità ha avuto modo di visionare. Sull’area relativa alla Sanità, l’ufficio dell’Ispettorato per la finanza delle P.A. cita l’articolo 6 della Omnibus, che richiama le disposizioni in materia di politiche sociali e sanità, rinviandolo però alle valutazioni di competenza del ministero della Salute e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Gli Ispettori entrano invece più nel merito dell’articolo 34, sulle modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di riforma del sistema sanitario, e nello specifico del comma 1 con il quale viene istituita “la Gestione Sanitaria liquidatoria con l’attribuzione degli oneri a carico del fondo sanitario regionale dell’ARES”. Prevista per essere dotata “di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica”, come riporta la norma stessa, alla ‘Gestione’ compete “la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie”.

Riguardo a ciò, il dipartimento della Ragioneria di Stato osserva che “per quanto di competenza, nel rinviare al competente Ministero della salute, si rileva che tali oneri non possono essere posti a carico del finanziamento per il Servizio sanitario regionale destinato all’erogazione corrente dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e riportato nell’Intesa Stato Regioni concernente il riparto del fabbisogno sanitario standard”.

“Pertanto – concludono su questo comma gli ispettori -, in merito, è necessario acquisire maggiori informazioni dalla Regione in merito alla provenienza delle risorse destinate alla gestione liquidatoria, in quanto il nulla da osservare è subordinato alla verifica che la relativa copertura sia individuata tra le risorse afferenti al bilancio regionale autonomo ulteriori rispetto a quanto previsto con riferimento alla regione Sardegna dall’Intesa Stato Regioni concernente il Riparto del fabbisogno sanitario standard”.

Elisabetta Caredda

17 gennaio 2022
© Riproduzione riservata

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