Spesa per personale. Il chiarimento della Corte dei Conti: “La soglia si valuta a livello regionale”
La questione, sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio nell’ambito dell’esame del bilancio dell’Asl Roma 1, ha riguardato l’interpretazione del decreto-legge 35/2019. In particolare, si è chiesto se il tetto di spesa per il personale debba essere verificato a livello di singola azienda sanitaria o sull’intero aggregato regionale. La risposta della Corte è netta: il limite deve essere riferito all’intero Ssr, con la Regione responsabile del governo complessivo della spesa. LA DELIBERA
11 APR - Con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2025/QMIG, adottata nell’adunanza del 4 aprile scorso, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha fornito un importante chiarimento interpretativo riguardo ai limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale (Ssr), sancendo un principio che avrà effetti significativi sulla programmazione delle risorse umane nella sanità pubblica.
La questione, sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio nell’ambito dell’esame del bilancio dell’Asl Roma 1, ha riguardato l’interpretazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 35/2019. In particolare, si è chiesto se il tetto di spesa per il personale debba essere verificato a livello di singola azienda sanitaria o sull’intero aggregato regionale. La risposta della Corte è netta: il limite deve essere riferito all’intero sistema sanitario regionale, con la Regione responsabile del governo complessivo della spesa, assegnando i relativi obiettivi ai singoli enti.
Nel ricostruire il contesto normativo, la Corte ha evidenziato l’evoluzione della disciplina, passando dalla previsione dell’art. 2, comma 71, della legge 191/2009 (che faceva riferimento al tetto calcolato sul 2004 meno l’1,4%) fino alla norma attualmente vigente del 2019. Quest’ultima stabilisce che, a partire dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSR non può superare quella del 2018, con possibilità di incremento legato all’aumento del Fondo sanitario regionale.
Importante anche il richiamo alla facoltà, concessa alle Regioni, di beneficiare di un’ulteriore deroga del 5% in presenza di “oggettivi ulteriori fabbisogni di personale”, purché valutati dagli organismi tecnici competenti e nel rispetto dell’equilibrio economico complessivo.
La Corte ha adottato una lettura sistematica delle norme, osservando che sia i riferimenti testuali sia la ratio della disciplina portano chiaramente a considerare il vincolo di spesa come aggregato a livello regionale. In altri termini, è la Regione, in quanto ente di governo del sistema sanitario sul proprio territorio, a dover verificare e garantire il rispetto dei limiti, attraverso una programmazione coerente dei fabbisogni di personale delle aziende. Questo approccio consente anche una forma di compensazione interna tra enti, per cui eventuali scostamenti di una singola azienda possono essere bilanciati dalle economie di altre, purché si mantenga l’equilibrio complessivo.
La Corte ha inoltre precisato che il tetto derivante dalla legge 191/2009, pur non più vigente come norma autonoma, può ancora essere utilizzato in via alternativa nei casi in cui risulti più favorevole rispetto al limite del 2018. Si tratta, quindi, di una soglia “di salvaguardia” che può ampliare, ma non restringere, la capacità assunzionale degli enti.
La deliberazione vincola le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, che d’ora in avanti dovranno conformarsi al principio di diritto espresso. Ciò comporta che, in sede di verifica sui bilanci delle aziende sanitarie, eventuali superamenti del limite da parte dei singoli enti dovranno essere valutati nel contesto del bilancio consolidato regionale, chiamando la Regione a fornire spiegazioni e, se necessario, ad adottare misure correttive.
11 aprile 2025
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