La legge della Regione Puglia numero 21 del 2024 ha istituito il Centro regionale pubblico di riabilitazione ospedaliera di Ceglie Messapica, prevedendo il 'transito' nell'organico della Asl di Brindisi del personale in servizio presso la struttura, fino ad allora gestita da un ente di diritto privato. Nell'impugnare la legge regionale, il Governo ha sostenuto che la norma avrebbe determinato una modifica della pregressa programmazione sanitaria e un significativo aumento delle spese a carico del bilancio pubblico, l'una e l'altro preclusi alle Regioni che, come la Puglia, sono assoggettate a un piano di rientro dal deficit sanitario. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 57 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le censure di violazione degli articoli 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. Lo fa sapere la stessa Consulta.
Nel ribadire che alle Regioni in fase di rientro dal disavanzo sanitario è preclusa l'adozione di provvedimenti, anche legislativi, in contrasto con gli obiettivi concordati, nonché la deliberazione di spese per l'erogazione di prestazioni sanitarie superiori ai livelli essenziali di assistenza (Lea), la Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto che il ripristino dell'originaria gestione pubblica del presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, da sempre classificato quale struttura pubblica pur se provvisoriamente affidato ad un ente di diritto privato, è totalmente in linea con l'ancora vigente programma operativo per il triennio 2016-1018. Secondo la Corte, inoltre, non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all'internalizzazione dei servizi di riabilitazione, che rientrano nei Lea e configurano quindi una spesa obbligatoria.
E' stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla violazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione - precisa la Consulta - perché l'articolo 4, comma 2, della legge regionale impugnata consente alla Asl di Brindisi di procedere all'assunzione interamente riservata del personale già in servizio alle dipendenze dell'ente di diritto privato e, dunque, senza il necessario concorso pubblico e in assenza delle condizioni per consentire una deroga al suddetto principio.