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Riforma sanitaria. Governo impugna la legge Omnibus della Sardegna

di Elisabetta Caredda

In attesa della pubblicazione del ricorso, il Consiglio dei Ministri spiega in generale che alcune disposizioni della legge, “eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 3, 9, 81, terzo comma, 97, 117, primo comma, secondo comma, lettera c), h), l) e s) e terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione”.

24 GEN - Nulla da fare per la legge della Regione Sardegna n. 17 del 22/11/2021 sulle “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”, detta anche legge Omnibus. Dopo le osservazioni espresse dagli uffici del dipartimento della Ragioneria dello Stato che fa capo al Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri ha deliberato venerdì scorso l’impugnazione della norma.

A trasmetterlo è lo stesso Governo che attraverso un comunicato ne anticipa in generale anche le motivazioni: il CdM spiega che talune disposizioni della legge, “eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 3, 9, 81, terzo comma, 97, 117, primo comma, secondo comma, lettera c), h), l) e s) e terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione”.

In attesa della pubblicazione del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri davanti la Corte Costituzionale, si ricorda che, in materia di sanità, il dipartimento della Ragioneria dello Stato ha sollevato perplessità sull’articolo 34 relativo alle modifiche della legge regionale n. 24 del 2020 di riforma del sistema sanitario. Nello specifico, la Ragioneria si sofferma sul comma 1 con il quale viene istituita “la Gestione Sanitaria liquidatoria con l’attribuzione degli oneri a carico del fondo sanitario regionale dell’ARES”, chiedendo informazioni alla Regione in merito alla provenienza delle risorse che a tale fine verranno destinate. Ciò, tenendo conto “che tali oneri non possono essere posti a carico del finanziamento per il Servizio sanitario regionale destinato all’erogazione corrente dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e riportato nell’Intesa Stato Regioni concernente il riparto del fabbisogno sanitario standard”.

Elisabetta Caredda

24 gennaio 2022
© Riproduzione riservata

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