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Rete penitenziaria. Dalla Regione gli indirizzi operativi per individuare il Coordinatore regionale

di Elisabetta Caredda

La nomina era stata affidata nella scorsa legislatura ad Ares, che ha però rappresentato di non avere una dotazione organica medica sufficiente a soddisfare quanto previsto dalle norme dedicate. Bartolazzi: “Ora potrà essere considerata come base di calcolo la dotazione organica medica presente a livello regionale e non ‘di singola azienda’; d’altronde il Coordinatore abbraccia, di fatto, gli interessi di tutte le ASL presenti nella Regione”. La delibera

16 LUG - La Regione interviene con un nuovo atto di indirizzo interpretativo dell'articolo 5, comma 43, della L.R. n. 17/2023 (legge di stabilità 2023) che regolamenta l’individuazione del Coordinatore regionale della rete penitenziaria, perché possa essere applicato, tenendo conto di quanto stabilito dal DL n. 502/1992 sul riordino della disciplina in materia sanitaria.

“La deliberazione della Giunta regionale n. 4/44 del 15 febbraio 2024 che riguarda la figura del Coordinatore regionale della rete penitenziaria – spiega a Quotidiano Sanità l’assessore Armando Bartolazzi -, così come introdotto dall'articolo 5, comma 43, della L.R. n. 17/2023, stabilisce che l'Azienda regionale della salute (ARES) definisca le modalità di assegnazione dell'incarico e il trattamento economico ad esso spettante, in armonia al DL n. 502/1992 sul riordino della disciplina in materia sanitaria”.

“Nella soprarichiamata deliberazione – prosegue l’assessore - si apprende che il professionista in questione, ossia il Coordinatore, dovrà essere un medico che, ‘oltre ai requisiti previsti per legge, dimostri comprovata esperienza nel campo della gestione delle problematiche legate alla sanità penitenziaria’”.

“Nel DL n. 502/1992 è stabilito inoltre che ‘i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria (…) a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali (…) e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo’ ”.

“Cosa è però avvenuto? Dopo l'approvazione di suddetta deliberazione l'ARES ha rappresentato di non avere una dotazione organica medica tale da consentire il computo della percentuale prevista dal DL n. 502/1992. Alla luce di ciò, in armonia alla L.R. n. 31/ 1998 e s.m.i. (che riguarda la disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), ho proposto e abbiamo condiviso in Giunta di adottare un nuovo atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 5, comma 43, della L.R. n. 17/2023, al fine di considerare come base di calcolo della percentuale richiesta dal DL n. 502/1992 l'organico medico presente in quota parte in tutte le Aziende sanitarie locali (ASL), ad eccezione dell’AOU di Cagliari e di Sassari e dell'ARNAS G. Brotzu”.

“Quindi, potrà essere considerata come base di calcolo la dotazione organica medica presente a livello regionale e non ‘di singola azienda’, e ciò poiché, ad ogni buon conto, l'opera professionale del Coordinatore della rete sanitaria penitenziaria abbraccia, di fatto, gli interessi di tutte le aziende sanitarie locali presenti nella Regione che ora potranno procedere alla sua individuazione” – conclude Bartolazzi.

Elisabetta Caredda

16 luglio 2024
© Riproduzione riservata

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