Pubblicità sui farmaci. Corte Giustizia Europea: gli Stati Ue possono autorizzare azioni pubblicitarie per l'acquisto di prodotti su prescrizione non specificati, sotto forma di sconti
La sentenza specifica che tali azioni pubblicitarie riguardano in realtà unicamente la scelta della farmacia, e non promuovono il consumo di tali medicinali. Infatti, quando il paziente riceve una prescrizione medica, l'unica scelta che gli resta da compiere, per quanto riguarda il medicinale soggetto a prescrizione medica, è quella della farmacia presso la quale acquisterà tale medicinale
27 FEB - Qualsiasi azione pubblicitaria realizzata per medicinali non specificati (anche con obbligo di ricetta) non rientra automaticamente nell'ambito di applicazione della direttiva europea 2001/83 che detta il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, prevedendo da un lato che gli Stati membri vietino la pubblicità presso il pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica, mentre i medicinali non soggetti a prescrizione medica possono, fatte salve talune condizioni e restrizioni, essere oggetto di pubblicità presso il pubblico. Per applicare questa direttiva, occorre che tale azione sia intesa a promuovere la prescrizione medica, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. Se ciò non avviene, allora la direttiva non si applica. E' quanto si legge in una
sentenza della Corte di giustizia europea.
La vicenda ha origine in Germania per iniziativa della DocMorris, una farmacia olandese di vendita per corrispondenza, ha condotto dal 2012, a destinazione della clientela nel Paese, diverse azioni pubblicitarie realizzate per l'acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica. Si trattava, da un lato, di sconti e di pagamenti di importo esatto su medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica e, dall'altro, di un premio di importo compreso tra 2,50 e 20 euro che dava luogo a un pagamento, ma il cui importo esatto non era noto in anticipo. Peraltro, la DocMorris offriva, per l'acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, buoni per il successivo acquisto di altri prodotti, vale a dire per medicinali non soggetti a prescrizione medica e prodotti per la salute e la cura personale. Su richiesta dell'ordine dei farmacisti della Renania settentrionale, il Tribunale del Land, a Colonia, ha adottato alcuni provvedimenti provvisori che vietavano le azioni pubblicitarie condotte dalla DocMorris. Tuttavia, poiché la maggior parte di tali provvedimenti provvisori è stata successivamente annullata, la DocMorris chiede, dinanzi ai giudici tedeschi, un risarcimento di circa 18,5 milioni di euro all'ordine dei farmacisti. Secondo la DocMorris, i provvedimenti provvisori erano fin dall'inizio privi di giustificazione. La Corte federale di giustizia tedesca ha interrogato la Corte di giustizia sulla questione se il diritto tedesco - che consentiva le azioni pubblicitarie mediante uno sconto e pagamenti di importo esatto, mentre vietava le altre azioni pubblicitarie - fosse conforme alla direttiva 2001/83 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Al riguardo, la Corte constata che la direttiva non si applica nei confronti di azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti o di pagamenti di importo esatto o di un premio il cui importo esatto non era noto in anticipo. Tali azioni pubblicitarie riguardano in realtà unicamente la scelta della farmacia, e non promuovono il consumo di tali medicinali. Infatti, quando il paziente riceve una prescrizione medica, l'unica scelta che gli resta da compiere, per quanto riguarda il medicinale soggetto a prescrizione medica, è quella della farmacia presso la quale acquisterà tale medicinale. La direttiva non osta quindi a che tali azioni pubblicitarie, qualora assumano la forma di una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato, siano lecite nel diritto tedesco. Ciò posto, sulla base di altre diposizioni del diritto dell’Unione, uno Stato membro può vietare, per motivi di protezione dei consumatori, come sembra avvenire in Germania, azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica che offrano un premio di cui il cliente non conosca in anticipo l’importo esatto 3. Infatti, un simile divieto permette di evitare che i consumatori sopravvalutino l’importo del premio. Per quanto riguarda i buoni offerti per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica nonché di prodotti per la salute e la cura personale, la Corte ritiene che la direttiva sia applicabile, in quanto tali buoni promuovono il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica. Pertanto, secondo la Corte, la direttiva non osta a un divieto, nel diritto nazionale, di questo tipo di azioni pubblicitarie. Dato che il consumatore può scegliere tra l'acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica e l'acquisto di altri prodotti, come i prodotti per la salute e la cura personale, i buoni acquisto assimilano i medicinali non soggetti a prescrizione medica a tali altri prodotti, sviando così il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di prendere detti medicinali.
27 febbraio 2025
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