Dimagranti in farmacia. Ministero Salute predispone nuovo decreto. Limitato elenco sostanze vietate
Marcia indietro da parte del Ministero della Salute dopo il divieto imposto ai farmacisti di utilizzo di circa 40 sostanze per preparazioni ai fini dimagranti. Dopo l'istituzione di un Tavolo tecnico chiesta dalla Fofi, che ha visto la partecipazione anche di Federfarma, Sifo, Utifar e Fnomceo, il dicastero ha preparato un nuovo decreto che limita notevolmente l’elenco delle sostanze vietate.
30 MAR - Lo scorso gennaio, con decreto del 22 dicembre 2016, il Ministero della Salute aveva vietato la prescrizione e l’allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti il principio attivo Sertralina ed altri. In questo modo erano state precluse al farmacista nelle sue preparazioni ai fini dimagranti circa 40 sostanze, tra le quali anche tè verde, finocchio e arancio amaro. In considerazione dei possibili pregiudizi sull’autonomia professionale, la Federazione dell'Ordine dei farmacisti ha chiesto ed ottenuto l’attivazione tempestiva di un confronto con il Ministero della Salute, l’Aifa e l’Istituto Superiore di Sanità, per approfondire alcuni aspetti tecnici dello stesso decreto.
Da qui l'istituzione di un Tavolo tecnico a cui hanno partecipato la Federazione, la Federfarma, la Sifo e l’Utifar, nonché la Fnomceo. Contestualmente, al fine di individuare, in modo condiviso, criticità e soluzioni, la Fofi ha promosso presso la propria sede un incontro, lo scorso 9 gennaio, con Asfi, Assofarm, Farmacie unite, Federfarma, Sifap, Sifo e Utifar.
Il 29 marzo, il Ministero della salute, recependo le proposte della Federazione degli Ordini condivise anche dalle altre Organizzazioni partecipanti, ha predisposto un decreto modificativo del D.M. 22.12.2016, che limita notevolmente l’elenco delle sostanze vietate, circoscrivendo il divieto di prescrizione ed allestimento alle sole preparazioni a scopo dimagrante.
Inoltre, l’art. 2 - che prevede il generico divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione - sarà interamente sostituito e nella nuova versione introdurrà un sistema di monitoraggio di tali prescrizioni ai sensi della L. 94/1998.
30 marzo 2017
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