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Coronavirus. Marsilio firma ordinanza. L'Abruzzo segue le disposizioni del Decreto Speranza


Anche l’Abruzzo emette una nuova ordinanza alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del ministro per le regioni non cluster. L’Ordinanza ricalca fedelmente il decreto. Stop a gite scolastiche e gemellaggi fino al 15 marzo, obbligo di autodenuncia da chi arriva dalle zone a rischio e imponente campagna di sanificazione e di comunicazione sulle misure igieniche. L’ORDINANZA

27 FEB - Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza con tutte le nuovi disposizioni che verranno seguite in Abruzzo nei prossimi giorni  in relazione all'emergenza da Coronavirus. L’Ordinanza ricalca fedelmente il decreto Decreto firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per dare indicazioni omogenee da seguire alle Regioni non cluster.

Ecco, in sintesi, le principali misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
 
Informazione e prevenzione
1. le scuole, le università, gli uffici della pubbliche amministrazioni devono esporre il volantino con le misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute
 
2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti e degli utenti le soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani
 
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione informazioni sulle misure di prevenzione presso gli esercizi commerciali
 
4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi
 
5. sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
 
6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (la trasmissione droplet). 
 
Misure di profilassi e trattamento delle persone che arrivano dalle aree a rischio
7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente che lo comunica al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che assistono il soggetto
 
8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e il 112 o numero verde 800.118.800 dedicato, gli operatori delle centrali devono comunicati generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente
 
9. alla prescrizione della permanenza domiciliare provvedono l'operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente, secondo le modalità di seguito indicate:
- ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente la persona e assume tutte le informazioni necessarie per valutare il rischio di esposizione
- accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore d informa il paziente e il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini della certificazione Inps

- in caso di necessità di certificazione per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine
 
10. l’operatore di Sanità Pubblica deve, tra le altre cose, accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi
11. allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
- mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
- divieto di contatti sociali;
- divieto di spostamenti e/o viaggi;
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;


12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- avvertire immaediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.


Monitoraggio dell’isolamento
13. l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza.

27 febbraio 2020
© Riproduzione riservata

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