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Usca. Tar Sicilia cheide alla Regione di rivedere la direttiva su incarichi medici Ca  

Accolta la richiesta di sospensione della Fimmg Sicilia con ricorso alla misura di remand, con cui i giudici chiedono alla Regione “il riesame del proprio operato, anche coinvolgendo il sindacato”. Per i giudici la direttiva, che non consente ai medici già incaricati di C.A. l’aumento delle ore settimanali di incarico, vanifica la normativa nazionale che individua nei medici di CA la categoria prioritaria per la copertura degli incarichi presso le Usca. L'ORDINANZA

09 DIC - Il Tar accoglie la richiesta della Fimmg e sospende, ricorrendo a una misura cautelare atipica di remand, la direttiva prot.0034184 del 23.07.2021 dell'Assessore della salute della Regione siciliana sul reperimento dei medici per le Usca. Per i giudici amministrativi, infatti, “a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, quantomeno in relazione al primo motivo di ricorso nella parte in cui la direttiva impugnata non consente ai medici già incaricati di C.A. l’aumento delle ore settimanali di incarico presso le USCA (unità speciali per l’assistenza domiciliare), così di fatto vanificando la previsione normativa che espressamente individua la categoria ricorrente quale destinataria prioritaria per la copertura degli incarichi presso tali strutture (art. 4-bis D.L. n.18/2020)”.

La direttiva prevedeva che al fine del conferimento dell’incarico  presso le sedi Usca, il medico fosse tenuto ad accettare un incarico di CA per almeno 12 ore settimanali presso l’Asp. Oltre all’incarico di CA, il medico avrebbe potuto svolgere ulteriori ore “esclusivamente presso le Usca della medesima azienda sanitaria” fino alla “concorrenza di complessive 38 ore settimanali”.

Per i giudici il limite fissato nella direttiva impugnata di 38 ore settimanali “non appare irragionevole atteso il prolungarsi della pandemia e la conseguenziale necessità di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle Usca da parte dell’Assessorato resistente”.
 
Il Tar ha quindi deciso di sospendere la direttiva ma tenendo conto che “il danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare mediante una misura cautelare atipica di remand volta al riesame del proprio operato da parte dell’Amministrazione, anche coinvolgendo il sindacato istante ove ritenuto necessario, e che comunque tenga nel debito conto le osservazioni formulate dai ricorrenti nei propri scritti”.

La trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 12 maggio 2022.

09 dicembre 2021
© Riproduzione riservata

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