Con un’ultima decisione resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, n 318 del 2 maggio 2023, il massimo Consesso siciliano, adito per la riforma della sentenza resa dal TAR Sicilia, sez. III, n. 2736/2018, ha ribadito che non è necessaria una puntuale indicazione dei confini delle nuove sedi di farmacia evidenziando gli elementi su cui fondare la perimetrazione delle nuove sedi farmaceutiche e l’esatta collocazione sul territorio comunale delle farmacie nella ricerca di un punto di equilibrio tra ragioni di carattere economico imprenditoriali, da un lato, e tutela della salute dall’altro lato.
Detta ultima decisione, ad avviso dello scrivente, impone una seppur breve ma puntuale analisi dell’evoluzione dei criteri utilizzati dai Comuni in occasione delle svariate revisioni delle “piante organiche” delle farmacie e dell’ultima giurisprudenza in materia.
Come noto, la scelta del Legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 D.L. 1/2012 (conv. con mod. L. n. 27/2012), di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio (Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2023, n. 3665).
Alla luce della nuova normativa citata, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono, quindi, connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 30 marzo 2023, n. 1066; Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3338).
Le finalità perseguite dalla riforma di settore, con la L. n. 27/2012, di ottimizzare l’offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost. impongono così ai Comuni di fare riferimento non alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione residente e fluttuante, mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni individuati per centri di insediamento, o di aggregazione, delimitati da precise direttrici di traffico.
Una visione rigida della zonizzazione non risulta coerente con il nuovo approccio alla regolazione del servizio farmaceutico che ha ispirato la riforma del 2012 ( l’alleggerimento dell’obbligo dei Comuni di delimitare territorialmente le sedi farmaceutiche - Cons. Stato, sez. III, 1 marzo 2017, n. 959) e comporta, dunque, necessariamente anche l’ampliamento della possibilità per le nuove sedi di stabilire i propri esercizi, nel rispetto della distanza di 200 metri ancora prevista, in tutto l’ambito ad esse assegnato (Cons. Stato, sez. III, il 21 giugno 2022, n. 5096).
Nella determinazione della relativa “pianta organica”, quindi, l’autorità pubblica dispone di una discrezionalità amministrativa piuttosto ampia dovendo essa avere di mira il soddisfacimento dei bisogni degli utenti (Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 31 marzo 2023, n. 152).
In questo contesto, resta saldo l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati (Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2021, n. 327) e la distribuzione degli esercizi sul territorio deve essere pianificata autoritativamente (Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4030).
In conclusione, ogni pianta organica dovrebbe essere formulata in modo tale da non lasciare né spazi vuoti, né sovrapposizioni e se ciò accadesse, a questo punto, potrebbero soccorrere solo gli strumenti dell’impugnazione o dell’intervento d’ufficio di autoannullamento o di modifica ed allo stesso modo, nel caso di sovrapposizione di sedi, ciascuno dei farmacisti interessati è libero , subordinatamente all’autorizzazione dell’autorità sanitaria, di trasferirsi nella porzione di territorio assegnata a più sedi, valendo, in tal caso, il criterio della prevenzione oltre alla regola generale della distanza minima fra un esercizio e l’altro (Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2021, n. 7184).
Avv. Paolo Leopardi