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Martedì 04 FEBBRAIO 2020
Potenziamento Fse e nuove assunzioni per il Ministero della Salute. Gli altri emendamenti del Governo

Il Ministero della Salute verrà autorizzato ad avviare un reclutamento straordinario di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica, di tredici dirigenti di livello non generale. Potenziamento e rafforzamento delle disposizioni concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Questi, insieme alla proposta di modifica dei tetti per la spesa farmaceutica, gli emendamenti al decreto milleproroghe, riguardanti la sanità, presentati dal Governo in Commissione Bilancio alla Camera.
 
Per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico, come spiegato nella relazione illustrativa, nel corso della fase realizzativa sarebbero emerse alcune criticità che richiederebbero modifiche dell’art. 12 Dl n. 179/2012, le quali riguardano i seguenti aspetti:
 
-  estensione della definizione di FSE a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del Ssn che fuori del Ssn. Ciò, al fine di potenziare l’efficacia degli obiettivi di cui al FSE, attraverso la maggior esaustività delle informazioni del FSE.
 
- estensione delle finalità del FSE anche al monitoraggio della spesa sanitaria (art. 12, comma 2, lettera c) DL 179/2012), al fine di consentire a tutti i soggetti individuati dal comma 6 del medesimo art. 12 anche il perseguimento di tale finalità, nell’ambito delle proprie competenza istituzionali, nel rispetto delle disposizioni che garantiscono la riservatezza delle informazioni e la sicurezza dei sistemi. Infatti, il pieno utilizzo del FSE (nella fase a regime) da parte dei professionisti sanitari costituisce un importante e utile strumento a supporto della cura dei propri assistiti, in quanto consente loro di conoscerne la storia clinica (per le informazioni che i singoli assistiti ritengano di rendere consultabili). Ciò, al fine di evitare duplicazioni di prescrizioni, con evidente riduzione dei costi a cari del SSN, anche in termini di riduzione dei tempi di attesa nell’ottica generale di un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati, sia per gli assistiti che gli operatori sanitari, con conseguente contenimento della spesa sanitaria, sia a carico del SSN sia a carico del singolo. Peraltro, tale finalità rientra anche nell’ambito del progetto europeo concernente la possibilità, attraverso l’interconnessione dei FSE dei Paesi UE, di controllo delle prestazioni erogate all’estero, sia a carico del SSN sia a carico del singolo.
 
- estensione (art. 12, comma 6 DL 179/2012), anche al Ministero dell’economia e delle finanze – Dip. della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), della possibilità di trattamento dei dati FSE al solo fine di monitoraggio della spesa sanitaria. In particolare, il medesimo comma 6 prevede che regioni/PA, Ministero della salute e Ministero del lavoro perseguono le finalità di cui al comma 2 lettere b) e c), nel mentre per il MEF- RGS sarebbero perseguibili le sole finalità di monitoraggio della spesa sanitaria, incluse, per effetto della presente proposta di emendamento, nella lettera d) del comma 2. Infatti, il MEF-RGS, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, potrebbe utilizzare i dati FSE, in forma anonima e aggregata per regione e per tipologia di prestazione a supporto delle seguenti attività:
• verifica e monitoraggio regioni in Piano di rientro e verifica del Tavolo di monitoraggio degli adempimenti regionali: la disponibilità dei dati sopra indicati agevola l’attività di spending review che viene svolta in tali tavoli e che favorisce l’analisi delle componenti di spesa sanitaria e il contenimento della stessa;
• monitoraggio di breve periodo della spesa sanitaria e correlazione con le prestazioni erogate, ai fini dei documenti di finanza pubblica
• modello per le previsioni di medio-lungo periodo della spesa sanitaria e socio- sanitaria: come noto, la spesa sanitaria costituisce una delle componenti della spesa age-related la cui proiezione nel lungo periodo è determinante ai fini della stima dell’evoluzione del debito pubblico e quindi del calcolo degli indicatori di sostenibilità dello stesso, la conoscenza e l’interazione tra spesa sostenuta dal SSN
e spesa sanitaria “privata” rappresenta un’importate fonte di analisi;
• riscontro e confronto con i dati di spesa sanitaria a carico del SSN e privata (c.d. “out of pocket”) dell’OCSE;
• utilizzo dei dati della spesa privata per simulazioni dell’impatto in materia di fondi integrativi.
 
- estensione dell’alimentazione dei FSE (art. 12, comma 3, DL n. 179/2012) anche ai documenti clinici per prestazioni erogate al di fuori del SSN (pagate dal cittadino), al fine di rendere sempre più completa l’informazione presente nel FSE. Ciò attraverso il potenziamento (art. 12, comma 15-septies, DL n. 179/2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 d. lgs. n. 175/2014) e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (artt. 10-bis e 17 del DL n. 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del comma 15-ter) prevede le modalità di messa a disposizione per il FSE dei dati del Sistema TS di cui al comma 15-septies.
 
- estensione alla generalità degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito del novero dei soggetti abilitati a perseguire le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 12;
 
- estensione delle funzioni “in sussidiarietà” di INI (comma 15-ter, numero 3), a supporto delle regioni “in ritardo”, anche per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’amministrazione digitale. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo di cui al punto 3) del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del medesimo punto 3) del comma 15-ter) prevede le funzionalità e i servizi “in sussidiarietà” per le regioni che ne fanno richiesta;
 
- potenziamento di INI (comma 15-ter, numeri 4-bis, 4-ter, 4-quater), per il trattamento, in conformità del GDPR, anche delle necessarie informazioni inerenti le deleghe (es. dei minori), la gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE. Con riferimento al Portale Nazionale FSE, trattasi di intervento volto a garantire all’assistito continuità nell’accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una regione diversa, come indicato all’art. 10 del DM 4 agosto 2017 e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche previste dalla Circolare Agid n. 3 del 2/9/2019;
 
- accelerazione dell’alimentazione del FSE, con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l’interconnessione di INI con i Sistemi interessati (art. 12, comma 15-octies, D.L. n. 179/2012). Il previsto decreto dovrà definire le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché dei livelli di accesso.
 
Quanto poi alle nuove assunzioni per il Ministero della Salute, l'emendamento, come spiegato nella relazione illustrativa, punta a realizzare un reclutamento straordinario, attraverso appositi concorsi pubblici, banditi dal Ministero stesso:
a) di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica, appartenente all’Area III (posizione economica F1). A tale reclutamento, considerata l’attuale situazione degli organici del Ministero della salute, che al contempo sono saturi ma non sufficienti all’assolvimento dei progressivi compiti istituzionali ad esso attribuiti, fa fronte un corrispondente incremento della dotazione organica, finanziato con risorse proprie del Ministero; sul punto si precisa che ai nuovi e maggiori compiti che il Ministero della salute è chiamato ad assolvere non può farsi fronte con il contingente di personale previsto dal DL n. 22 del 2019, c.d decreto Brexit che all’art. 17 ne prevede l’utilizzo in via esclusiva per i compiti di controllo degli Uffici periferici del Ministero della salute, conseguenti all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea;
 
b) di tredici dirigenti di livello non generale di cui di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari. Anche in questo caso, è previsto un corrispondente aumento della dotazione organica della dirigenza di II fascia, finanziato con risorse proprie del Ministero. Al riguardo, si rammenta che il nuovo status giuridico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, accorpata nella qualifica unica a decorrere dal 1° gennaio 2019, prevede un ingresso nei ruoli dell’Amministrazione in qualità di dirigente sanitario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) e la possibilità, in base a quanto previsto anche dal decreto interministeriale 9 agosto 2019, di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa, individuati nell’ambito della dotazione organica della dirigenza di II fascia del Ministero. Inoltre, è utile segnalare che dei 111 posti da dirigente di II fascia previsti dalla vigente dotazione organica del Ministero della salute, allo stato ne risultano coperti, o in via di copertura in esito a procedure già bandite, ben 110 posti, pertanto, si rende necessaria la misura normativa in esame, in quanto finalizzata ad incrementare l’aliquota di personale dirigenziale in misura sufficiente ad assolvere i più ampi compiti assegnati al Ministero della salute.
 
Per questo viene autorizzata una spesa annua pari ad euro 2.240.000,00 per l’anno 2020 e di euro 4.480.000,00 a decorrere dall’anno 2021.
 

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