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Mercoledì 10 LUGLIO 2013
I Massofisioterapisti: “E’ solo una delle tante sentenze”

Una sentenza del Consiglio di Stato costituisce “una” sentenza e non “la” sentenza definitiva.
In merito alla corretta qualificazione giuridica della figura sanitaria del massofisioterapista (il CDS affronta la questione della figura professionale del Massaggiatore Massofisioterapista in via meramente incidentale) il corretto orientamento giuridico è da ricercare in numerose sentenze del Cds (Cons. Stato sent.n.ro 4476/2003-5225/2007-3218/2011) , secondo le quali : “…le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell’intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della “tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati” rispetto a quella di livello universitario, così che - ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all’attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) - i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie (aggettivate come “ausiliarie”), sia pure con utilità minori e diverse dall’abilitazione diretta alla professione stessa". (Cons. Stato, IV, 5 agosto 2003, n. 4476).
 
Luca De Martino
Presidente SIMMAS, Sindacato italiano massofisioterapisti e massaggiatori sportivi
 

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