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Giovedì 09 DICEMBRE 2021
“Incostituzionale la proroga del divieto di pignoramenti nei confronti delle Asl fino al 31 dicembre 2021”. La sentenza

Secondo la Corte Costuzionale la norma che aveva bloccato le azioni esecutive nei confronti delle Asl fino al 31 dicembre 2020 era tollerabile ab origine, ma la misura è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il diritto di tutela giurisdizionale, nonché, al contempo, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo esecutivo. LA SENTENZA

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Dl 183/2020 che prorogava al 31 dicembre 2021 il divieto di azioni esecutive nei confronti del SSN in ragione della pandemia prevista dal Dl 34/2020 fino al 31 dicembre 2020.
 
La Presidenza del Consiglio aveva sottolineato la ragionevolezza della proroga in ragione dell’imprevedibile sviluppo della pandemia, che avrebbe reso necessaria, a tutela dell’«ottimale funzionamento delle strutture sanitarie», una durata del “blocco” delle esecuzioni più ampia, sia in termini assoluti, che in raffronto ad altre fattispecie (segnatamente, quella delle esecuzioni per rilascio di immobili ad uso abitativo).

La contesa avanti la Consulta si è però conclusa con la dichiarazione illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che aveva appunto disposto la proroga del “blocco” per un intero anno, fino al 31 dicembre 2021.

La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 186 del 2013, che ha affermato che uno svuotamento legislativo degli effetti di un titolo esecutivo giudiziale non è compatibile con l’art. 24 Cost. se non è limitato ad un ristretto periodo temporale ovvero controbilanciato da disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano per altra via l’effettiva realizzazione del diritto di credito.

Nel caso di specie, l’originaria durata del “blocco” delle esecuzioni e dell’inefficacia dei pignoramenti disposti dall’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 era contenuta in poco più di sette mesi, dall’entrata in vigore del 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre dello stesso anno, e si esauriva quindi nella prima fase dell’emergenza pandemica da COVID-19 – quella più acuta e destabilizzante –, allorché una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata.

Al contrario, nonostante l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e la possibilità di ricalibrare su di essa la programmazione di cassa, l’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 ha prorogato la misura in danno dei creditori per un intero anno senza alcun aggiornamento della valutazione comparativa tra i loro diritti giudizialmente accertati e gli interessi dell’esecutato pubblico. In tal modo, gli effetti negativi della protrazione del “blocco” delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori, tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti che concorrono, come nel caso della casa di cura calabrese Villa S. Anna, uno dei soggetti ricorrenti, all’erogazione delle medesime prestazioni assistenziali rientranti nei LEA.

Costituzionalmente tollerabile ab origine, la misura è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il diritto di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. nonché, al contempo, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo esecutivo.

In buona sostanza, la Consulta ha ritenuto incompatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. la proroga per un intero anno del divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale, aggiuntiva rispetto ai sette mesi già disposti nel corso del 2020, e ha ritenuto assorbita la questione di cui all’art. 3 Cost.

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