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Martedì 14 DICEMBRE 2021
Psicologo di base. Quella sulla Campania è una sentenza storica

Non è quindi, per la Corte Costituzionale, illegittimo che una Regione legiferi sull’istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie, notizia quanto mai opportuna ora che si sta prospettando quanto il PNRR dovrà realizzare nella ricostruzione della Sanità territoriale: è augurabile che Agenas, Ministero della Salute e Regioni ne prendano nota e ne tengano conto nel varare il c.d. DM 71 dando cittadinanza piena allo psicologo di cure primarie nelle Case di Comunità e negli altri servizi e presidi distrettuali

Ci sono soddisfazioni che ogni tanto arrivano, tra queste certamente la recente sentenza dell’Alta Corte che boccia il ricorso del Governo contro la Regione Campania che aveva legiferato sull’istituzione del Servizio di psicologia di base o di cure primarie che dir si voglia, certo, in precedenza, nella analoga questione della legge della Regione Puglia, l’Alta Corte aveva dato ragione al Governo, ma essendo diversa nei contenuti e nella forma quella della Regione Campania la Corte ne ha tenuto conto e l’ha promossa a pieni voti, adilià di ogni ottimistica previsione: è una sentenza storica, destinata a fare giurisprudenza.
 
Già in un articolo di oltre un anno fa avevo posto dei seri dubbi sulla giustezza del Governo nell’impugnare le leggi regionali della Puglia e della Campania dimenticando che già stata approvata una norma primaria che prevede l’inserimento e l’intervento dello psicologo nell’ambito delle cure primarie, inserita proprio nelle modifiche introdotte all’articolo 8 del dlgs 502/92; nessuna invasione di campo quindi, ma esercizio dell’autonomia organizzativa che la Costituzione assegna alle Regioni.
 
Non è quindi, per la Corte Costituzionale, illegittimo che una Regione legiferi sull’istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie, notizia quanto mai opportuna ora che si sta prospettando quanto il PNRR dovrà realizzare nella ricostruzione della Sanità territoriale: è augurabile che Agenas, Ministero della Salute e Regioni ne prendano nota e ne tengano conto nel varare il c.d. DM 71 dando cittadinanza piena allo psicologo di cure primarie nelle Case di Comunità e negli altri servizi e presidi distrettuali.
 
I contenuti della sentenza della Corte Costituzionale sono di una enorme valenza, ripeto e confermo, storica dando indicazioni certe e ormai non impugnabile per Stato e Regioni allorché intendano dar vita al servizio di psicologia di cure primarie innanzitutto perché parte proprio dalla norma madre cioè l’art. 8, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall’art. 12, comma 6, lettera a), del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, norma che sancisce il fatto che i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta debbano aderire i modelli organizzativi multi-professionali, ivi compresa la professione di psicologo, inteso non come dipendente del MMG o del PLS ma come componente del servizio di psicologia di base che è un’articolazione funzionale dei distretti del Servizio sanitario regionale e non quale componente degli studi dei medici di base e loro dipendenti, bensì quali dipendenti o convenzionati con la competente Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione interprofessionale con gli stessi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
 
Per negare al Governo l’accettazione del ricorso l’Alta Corte ha ricordato allo stessa che ad abundatiam la legge regionale della Campania è in piena sintonia con quanto dispone l’art. 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui, «al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell’eccezionale situazione causata dall’epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell’applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l’attività degli psicologi in un’unica funzione aziendale” e a questo articolo, introdotto in sede di conversione in legge con un emendamento a prima firma dalla senatrice Paola Boldrini, lo stesso Governo aveva dato parere favorevole.
 
Così come è esemplare il disposto con cui la Consulta smentisce il Governo sulle presunte violazioni sulle questioni del rapporto di lavoro, sui requisiti culturali e professionali richiesti, sul fatto che non si istituisce un nuovo profilo professionale, apprezzando, invece, che la legge regionale in questione istituendo il servizio di psicologia di base, nel regolamentare le competenze degli psicologi delle cure primarie, le modalità di costituzione degli elenchi, con i relativi requisiti di iscrizione, disciplina l’organizzazione delle attività di tali servizi prevedendo, magistralmente, anche verifica, monitoraggio e controllo della qualità della stessa attività psicologica, dando vita ad un osservatorio quale organismo terzo e autonomo di vigilanza.
 
Altrettanto esemplare è il rigetto del rilievo governativo sulla presunta violazione del rapporto di lavoro, riconoscendo, invece l’Alta Corte che “la normativa in esame non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico degli psicologi di base in rapporto convenzionato, affidata alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta la fonte di disciplina del rapporto di lavoro (sentenze n. 20 del 2021 e n. 53 del 2020)” e a tal proposito vorrei ricordare e citare a favore un intervento su questo giornale del segretario nazionale del SUMAI e Presidente del più numeroso Ordine dei medici, quello della Provincia di Roma, Antonio Magi: articolo con cui già da allora legittimava anche contrattualmente la possibilità di dar vita allo psicologo di cure primarie .
 
Per una caso fortunato la notizia data da QS nell’articolo di ieri sulla bocciatura del Governo è arrivata mentre a Galatina, nello stupendo Salento, si svolgeva un affollatissimo convegno con la partecipazione di Antonio Antonaci, medico di medicina generale, testimone di un’esperienza positiva pluriennale di collaborazione con i psicologi di cure primarie, il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi David Lazzari, la senatrice Boldrini, proponente il ddl sull’istituzione dello psicologo di cure primarie, il senatore Dario Stefano Presidente della Commissione politiche europee e il senatore Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato alla Salute, da questo evento è emerso l’impegno, condiviso anche dal rappresentante del Governo, per l’approvazione nellìattuale legislatura del disegno di legge che istituisce l’incarico di psicologo di cure primarie.
 
Speriamo che il Governo, impari la lezione non impugnando più quelle leggi regionali e quegli atti aziendali che, invece, bene interpretano e attuano, anche se nella forma più estensiva possibile ma senza debordare dalla norma stessa, le leggi che il Parlamento ha approvato e il Presidente della Repubblica ha firmato e sono rintracciabili sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana…è più un augurio che una certezza…
 
Comunque il compianto medico, professore, senatore, ministro, ma soprattutto mitico partigiano, Adriano Ossicini, padre della legge istitutiva della professione di psicologo, certamente, sarebbe stato quanto mai contento e onorato di questa sentenza della Corte Costituzionale.
 
Saverio Proia

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