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Lunedì 04 APRILE 2022
Covid. Il certificato “impossibile” per Ddi e televisite



Gentile Direttore,
il disposto del comma 9 art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 prevede “specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute  dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata (DDI)” per gli alunni delle scuole primarie, delle  scuole  secondarie  di primo e secondo grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  formazione professionale in isolamento.
 
Molti istituti scolastici stanno richiedendo tali certificati, teoricamente rilasciabili da qualunque medico ma che , in pratica, ricadono sui medici di medicina generale e sui pediatri di libera scelta. Tra l’altro tali certificazioni, non essendo previste dagli accordi collettivi e potendo essere redatte da ogni medico, sembrerebbero a pagamento.
 
Il rilascio di un tale certificato, comporterebbe una visita medica ad un soggetto in isolamento, con tutte le conseguenze del caso in termini di rischi per la salute del medico, al solo fine di valutare un’idoneità alla DDI a meno che non si intendano “sdoganare” a questo scopo le valutazioni mediche a distanza.
 
La questione della “televisita” non ha ancora ricevuto l’attenzione e la discussione che merita per le innumerevoli implicazioni sociali, sanitarie, medico legali.
 
La Toscana (Delibera n.464 del 06-04-2020), ha normato  le televisite e il teleconsulto sulla base dell'intesa sancita in data 20 febbraio 2014 in sede di Conferenza Stato - Regioni, con il documento su “Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali”.
 
Tali prestazioni affiancano e non sostituiscono la prestazione sanitaria tradizionale, e sono effettuate solo da medici specialisti per la continuità assistenziale (follow up) di pazienti:
1)  con diagnosi nota o sospetto diagnostico già formulato in una precedente visita tradizionale, eventualmente in corso di approfondimento
2)  E con eventuale terapia già in corso
3)  E per i quali non è necessario acquisire informazioni rilevanti da una semeiotica diretta o dallo esecuzione di prestazioni strumentali, diagnostiche o terapeutiche contestuali.
 
Si tratta dunque di prestazioni limitate ad alcune situazioni ben circoscritte ed eseguibili solo da medici specialisti del SSR.
 
Oltre alle considerazioni sulla visita a distanza o in presenza quali modalità di valutazione sarebbero tecnicamente idonee a garantire che un alunno affetto da COVID sia domani in condizioni psicofisiche di partecipare “pienamente alla DDI”, in una patologia rapidamente evolutiva e mutevole? I rischi per il medico di dover rispondere legalmente per eventuali danni riconducibili a scarse performances dell’alunno malato durante la DDI sono altissimi.
 
Occorre  dunque rimediare, non ricorrendo ad arzigogoli semantici per limitare le responsabilità del certificatore, ma riconoscendo che si è fatto un errore e modificando al più presto una norma che costringe il medico a improbabili contorsionismi e lo pone in difficoltà con i propri giovani pazienti e le loro famiglie.
 
Luca Puccetti
Segretario Provinciale FIMMG Pisa

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