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Mercoledì 13 APRILE 2022
Dl Pnrr: Al via il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

La creazione del SNPS è prevista dal nuovo decreto oggi sul tavolo del Cdm. Obiettivo: migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici. Previste risorse per il potenziamento dei dipartimenti di prevenzione. LA BOZZA

“Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici”. È quanto prevede una misura contenuta nella bozza del nuovo Dl Pnrr oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

a) i Dipartimenti di prevenzione;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
c) gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
d) l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.

Con decreto del Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti.

Sarà invece un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, a definire le modalità di interazione del SNPS con il SNPA.  Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti del SNPA, designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Gli oneri derivanti dall’istituzione del SNPS e dal rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi connessi, a livello nazionale, regionale e locale sono quantificati in 415.379.000 euro.

Per il potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione a decorrere dall’anno 2023, è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare al reclutamento con contratti a tempo indeterminato di due professionisti sanitari ogni 200.000 abitanti, di cui uno con qualifica dirigenziale e uno di categoria D, anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui al primo periodo, che, nella quota assegnata, valgono quale tetto di spesa assunzionale.

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