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Martedì 31 MAGGIO 2022
Consiglio di Stato dà ragione alla Asp di Reggio Calabria e blocca esecuzione atti ingiuntivi

Accolto il ricorso in appello proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria che era stata condannata dal Tar a dare esecuzione ad un decreto ingiuntivo non opposto. Respinte anche le questioni di legittimità costituzionale della norma che blocca le procedure esecutive delle aziende sanitarie calabresi fino al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Asp di Reggio Calabra e conseguentemente ha annulato la sentenza del Tar Calabria che aveva condannato la stessa Asp a dare esecuzione ad un decreto ingiuntivo non opposto nonostante la legge attuale preveda il blocco delle procedure esecutive delle aziende sanitarie calabresi fino al 31 dicembre 2025 [1]..

Lo stabilito la Sezione III del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3844 del 17 maggio 2022, che ha accolto il ricorso in appello proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria avverso la sentenza del Tar Calabria - Sezione di Reggio Calabria n. 101 del 9 febbraio 2022.

La sentenza impugnata, con la quale l’A.s.p. di Reggio Calabria era stata condannata a dare esecuzione ad un decreto ingiuntivo non opposto, ritenendo ammissibile e fondato il ricorso d’ottemperanza, aveva disapplicato il succitato articolo ravvisando “la incompatibilità rispetto al diritto dell’Unione europea e, segnatamente, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 47 CDFUE), con il principio della libertà di impresa (art. 16 CDFUE), nonché con il principio di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE), dei pagamenti (art. 63, comma 2 TFUE) e con il principio di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE)”.

Secondo i giudici di primo grado, si trattava di una disciplina che è “lungi dall’essere espressione” … “di interesse generale indistintamente applicabile, quanto piuttosto di un interesse tutto particolare delle aziende sanitarie calabresi, che si applica solo nei confronti degli enti della regione Calabria, con conseguente inopponibilità ad imprese o cittadini di altri Stati membri”. Il Tar Calabria ha dunque ritenuto opportuno optare per la disapplicazione dell’art. 16 septies, comma 2, lett. g), che preclude sino al 31 dicembre 2025 l’esercizio di azioni esecutive per ottenere l’adempimento del titolo e dunque lo slittamento dei termini di pagamento, al fine di non violare i principi comunitari.

Le siffatte tesi sono state completamente stravolte dal Consiglio di Stato, secondo cui bene ha fatto il legislatore, al fine di consentire una corretta quantificazione del debito pregresso del SSR calabrese ed il conseguente pagamento di quelli scaduti, ad introdurre una normativa eccezionale diretta a superare la fase commissariale valorizzando, con l’impiego di una task force, il settore del credito sanitario.

Siffatta impostazione, sarebbe dunque rispondente alla salvaguardia dell’interesse collettivo al mantenimento dei servizi sanitari senza arrecare alcun nocumento ai creditori. La posizione di questi ultimi non parrebbe sacrificata, poiché il legislatore ha previsto “da un lato, uno stanziamento di una posta economica, espressamente destinata a soddisfare i creditori e, dall’altro, il richiamato impegno, per vero serio, degli organi pubblici i quali, mediante l’accantonamento delle somme necessarie alla conclusione dell’avviato procedimento, assegnerà loro, entro i termini stabiliti, il pagamento dei debiti pregressi, dopo che sarà quantificata l’entità di detto debito pregresso”.

Non è dunque stato posto un blocco da intendere “in senso stretto”, poiché nella norma si ravvisa il ruolo esplicito dello Stato e della Regione Calabria, quali parti attive, mediante la predisposizione della posta economica e delle risorse umane specializzate, impegnate a definire il complesso procedimento di ricognizione del debito finalizzato al successivo superamento del commissariamento. 

Per il Consiglio di Stato, le succitate questioni, prospettate dalla parte appellata con riferimento ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di uguaglianza, risultano manifestamente infondate poiché il legislatore, con la norma in esame, non ha semplicemente stabilito l’improponibilità delle azioni esecutive ma ha disposto un corredo di azioni, di carattere organizzativo, con l’attribuzione di specifiche risorse economiche, precipuamente finalizzate al risanamento delle Aziende ed al pieno soddisfacimento dei creditori, come già accennato sopra.

Il Consiglio di Stato è poi intervenuto anche sulla questione di legittimità costituzionale posta dal Tar sottolineando che, “le relative questioni di costituzionalità – prospettate dalla parte appellata anche con riferimenti al principio di uguaglianza e a quello di effettività della tutela giurisdizionale – risultano manifestamente infondate, poiché la legislazione nazionale – integrando la normativa generale che ha limitato la proponibilità di azioni esecutive nei confronti delle ASL – ha mirato al risanamento delle ASL del territorio della Regione Calabria, senza prevedere sic et simpliciter l’improponibilità di tali azioni, ma disponendo articolate misure di carattere organizzativo e attribuendo specifiche risorse economiche”. 

Infine, giova ricordare che, stante la vigenza della normativa civilistica non derogata nel caso di specie, per il ritardo del pagamento sino al 31 dicembre 2025 dei crediti in questione, i relativi importi si dovranno ritenere incrementati degli elementi accessori. La portata dirompente delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato, non dovrà dunque produrre degli effetti unicamente sull’oggetto del contenzioso, ma dovrà avere un impatto a livello sistemico sul giudizio di legittimità costituzionale in atto.

Avv. Vincenzo Massimo Pezzuto

[1] L’articolo 16 septies, comma 2, lett. g), del decreto legge n. 146 del 2021 prevede che “al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025”.

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