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Mercoledì 15 FEBBRAIO 2023
Commissariamenti in sanità. La Consulta sul Molise: “Si protrae da 13 anni senza che gli obiettivi siano stati raggiunti”

I giudici bocciano la legge regionale 11/2022 che stabilisce, anche con riferimento ai rapporti con le strutture private accreditate, le funzioni e il ruolo dei presidi ospedalieri nell’ambito della rete assistenziale  “contrasta” con il piano di rientro e “interferisce” con i poteri del commissario ad acta, che infatti ne aveva chiesto l’abrogazione. Ma nella sentenza la Consulta sottolinea “l’anomalia di un commissariamento della sanità regionale che si protrae da oltre 13 anni”. LA SENTENZA

La legge regionale 11/2022 “Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza”, approvata il 23 giugno 2022 dal Consiglio Regionale del Molise, è illegittima. Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza appena depositata sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha impugnato l’intero testo della legge in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Per il Governo, infatti, va considerato che la Regione Molise è commissariata e in piano di rietro e la legge regionale impugnata interferirebbe direttamente con i compiti del commissario ad acta, nella persona del Presidente della Regione Molise, “che infatti – con nota del 28 giugno 2022 – ha intimato al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del2009, di provvedere nel termine di sessanta giorni all’abrogazione della legge in esame, emanata in violazione delle competenze legislative regionali”, si ricorda nella prima parte della sentenza, in cui si presentano le contestazioni del ricorrente.

Per i Giudici il ricorso va accolto, perché “la legge regionale impugnata − attenendo in via esclusiva alla organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, anche con riferimento ai rapporti con le strutture private accreditate − contrasta con il piano di rientro concernente il disavanzo sanitario molisano, come attuato dai relativi programmi operativi, ed interferisce altresì con i poteri dell’attuale commissario ad acta”; da ciò consegue “la violazione, rispettivamente, degli artt. 117,terzo comma, e 120, secondo comma, Cost”.

Nella sentenza la Consulta rileva inoltre “l’anomalia di un commissariamento della sanità regionale che si protrae da oltre tredici anni (si ricorda che la nomina del primo commissario ad acta risale al 24 luglio 2009), senza che gli obiettivi per cui è stato predisposto siano stati raggiunti, con tutte le ripercussioni che esso determina sulla forma di governo regionale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sull’equilibrio finanziario della sanità”. “Del resto – prosegue la sentenza -, questa Corte ha già affermato in diverse occasioni che «il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell’andamento di questo processo, cosicché si accentua l’esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite» (sentenza n. 117 del 2018, relativa alla Regione Campania; nello stesso senso, sentenza n. 168del 2021, relativa alla Regione Calabria)”.

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