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Giovedì 30 MARZO 2023
Fine dell'incompatibilità, ma non per i tecnici della prevenzione



Gentile Direttore,
l'articolo 11 del c.d. “Decreto bollette” prevede che “alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicheranno le incompatibilità previste dalla legge”. Insomma, anche per le professioni sanitarie non c'è più il vincolo di esclusività.

Grande soddisfazione da parte della FNO TSRM e PSTRP. Peccato che si siano dimenticati dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (o almeno, di gran parte di essi). Nell'ambito delle malattie tropicali per parlare di quelle dimenticate, trascurate, ignorate si usa l'espressione “malattie neglette”.

Ecco: i Tecnici della Prevenzione sono i negletti delle professioni sanitarie. Molti di essi si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui il testo-base è il D.Lgs 81/08, che, all'articolo 13 comma 5, prevede quanto segue: “Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza”.

Concetto ribadito con l'interpello 2/2018, in cui la Regione Lazio chiedeva se quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del D.Lgs 81/08 (“il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”) fosse da intendersi “rivolto a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria”.

La Commissione Interpelli chiariva: “Il disposto dell’articolo 39, comma 3, del D.Lgs 81/08, è da ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita”.

Questa “dimenticanza” sulla professione del Tecnico della Prevenzione ci porta a tre ennesime conferme:

1) Perchè mai scegliere questa professione sanitaria? Una giovane o un giovane oggi perché mai dovrebbe scegliere di fare il Tecnico della Prevenzione? Prima c'era l'imbarazzante e oscena discrepanza tra stipendi di medici e veterinari e quelli delle professioni sanitarie, ora la discrepanza è con le stesse altre professioni sanitarie. Se io posso lavorare solo con l'Azienda sanitaria locale, perché non mi viene pagata l'esclusività?

2) La mancata valorizzazione sociale di una professione che ha come obiettivo la tutela dei consumatori (igiene degli alimenti), dei cittadini (igiene pubblica ed ambientale) e dei lavoratori (sicurezza e salute nei luoghi di lavoro). Questo per colpa di una totale mancanza di conoscenza della professione da parte dell'opinione pubblica e, temo, anche della stessa FNO TSRM e PSTRP. Vogliamo finalmente rimboccarci le macchine e far conoscere questa professione, incentivarla socialmente, culturalmente, economicamente? Vogliamo iniziare a volere bene alle “Tecniche della Prevenzione”?

3) Ed è l'ennesima dimostrazione di come, tramite una scarsa considerazione delle professioni della prevenzione, ci sia una scarsa considerazione della stessa attività di prevenzione: la distorta forma mentis italiana alla lungimiranza della prevenzione ha sempre privilegiato l'immediatezza della cura e della riabilitazione (quando, insomma, il danno c'è già stato), nonostante la prevenzione fosse al centro della L.833/78 e di tutto il Servizio sanitario nazionale. Che ormai purtroppo può essere considerato come un corpo esanime destinato all'estrema unzione (si veda la puntata del 27 marzo di Presadiretta “Salviamo la sanità pubblica”, l'ultimo numero di FQ Millennium “Camici bianchi cappucci neri” e l'articolo “Disservizio sanitario nazionale” sull'ultimo numero de La Lettura). Salvo miracoli.

Alfredo Gabriele Di Placido
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

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