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Martedì 16 MAGGIO 2023
Autonomia differenziata. Rischio di ulteriori diseguaglianze tra Regioni: “Quelle più povere potrebbero non riuscire a acquisire funzioni aggiuntive”. Il dossier del Servizio bilancio del Senato

Come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni? Questo uno dei quesiti sollevati dal Servizio di Bilancio del Senato che ha passato al setaccio il provvedimento targato Calderoli, rilevando diverse criticità. IL DOSSIER

Il disegno di legge sull'autonomia differenziata potrebbe acuire ulteriormente le diseguaglianze tra le diverse Regioni. A mettere nero su bianco questo pericolo è stato in un dossier il Servizio di Bilancio del Senato che ha passato al setaccio il provvedimento targato Calderoli, rilevando diverse criticità.

Nel caso, ad esempio, del trasferimento alle regioni di un consistente numero di funzioni oggi svolte dallo Stato (e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie), "ci sarebbe una forte crescita del bilancio regionale ed un ridimensionamento di quello statale, col rischio di non riuscire a conservare i livelli essenziali delle prestazioni presso le regioni non differenziate. Le regioni più povere, oppure quelle con bassi livelli di tributi erariali maturati nel proprio territorio, potrebbero avere maggiori difficoltà a finanziare, e dunque ad acquisire, le funzioni aggiuntive".

Le risorse attribuite mediante compartecipazione infatti, si spiega nel documento, "sono influenzate dal gettito del tributo erariale che a sua volta dipende dal ciclo economico che caratterizza in un dato momento il Paese. In una fase avversa dell’economia è lecito aspettarsi una riduzione del gettito del tributo erariale e una riduzione delle risorse da compartecipazione in assenza di una sua rideterminazione. la compartecipazione sui gettiti dei tributi erariali limita i margini di manovra
delle regioni rispetto agli effetti determinati dalle politiche di intervento del governo centrale sui medesimi tributi, salvo poter ricorrere ai propri spazi di autonomia tributaria. In altre parole, con le compartecipazioni le regioni non hanno quel margine di manovrabilità tipico dei tributi propri in quanto è assente la potestà di variazione dell’aliquota stabilita dallo Stato".

E poi ancora, il trasferimento delle nuove funzioni amministrative a comuni, province e città metropolitane da parte delle regioni differenziate "potrebbe far venir meno il conseguimento di economie di scala, dovuto alla presenza dei costi fissi indivisibili legati all’erogazione dei servizi la cui incidenza aumenta al diminuire della popolazione. Andrebbe dunque assicurato che tale ulteriore attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali avvenga in assenza di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dei predetti enti territoriali".

Infine, quanto alla clausola di invarianza finaziaria, "effetti onerosi potranno concretizzarsi al momento della determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m). Ulteriori effetti onerosi potrebbero inoltre derivare nella fase successiva alla determinazione dei LEP, in sede di verifica su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché in sede di monitoraggio degli stessi. Altra circostanza che potrebbe far emergere profili onerosi discende dall’attribuzione alla Commissione paritetica del compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa".

Uno specifico chiarimento viene poi richiesto sulle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, dovranno conciliare questa condizione con quella di trasferire alle Regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. "In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni".

G.R.

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