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Martedì 04 DICEMBRE 2012
Prescrizioni per principio attivo. Approvato in commissione Senato emendamento a Dl Sviluppo
Via libera della commissione Industria del Senato all’emendamento 13.0.100 dei relatori che modifica le norme previste dalla Speding Review in materia di prescrizioni e farmaci equivalenti. Il Decreto Sviluppo, approvato dalla X Commissione, dovrebbe quindi approdare in Aula già nel pomeriggio di oggi.
Ok della commissione Industria del Senato all'emendamento 13.0.100 al Decreto Sviluppo presentato dai relatori per rivedere le norme fissate dalla Spending review sulle modalità di prescrizione dei generici.
A riferirlo è la scheda di seduta della commissione Industria, che ha dato il via libera definitivo al testo del provvedimento. E già oggi pomeriggio l'Aula del Senato dovrebbe iniziare la discussione del decreto.
L'emendamento 13.0.100 dei relatori al decreto legge "Crescita", che riprende l'emendamento precedentemente proposto dalla senatrice Germontani (Api-Fli).
Il testo dell’emendamento accantonato ammorbidisce la norma del governo prevedendo per il medico la doppia possibilità: o scrivere il principio attivo oppure scrivere sia il principio attivo che il nome commerciale del medicinale generico.
Novità anche per i farmacisti che saranno autorizzati a sostituire il generico con un altro prodotto a prezzo uguale, qualora sia il cliente a chiederlo e ciò anche in caso di indicazione del nome del medicinale sulla ricetta da parte del medico.
Resta invece il divieto di sostituire il medicinale qualora il medico abbia posto sulla ricetta la dicitura “non sostituibile” debitamente motivata. L'indicazione del medicinale da parte del medico è vincolante per il farmacista anche in caso di prodotti a parità di prezzo, salvo, appunto, diversa richiesta del cliente.
Ulteriore novità, la possibilità per le aziende farmaceutiche di ridurre il prezzo dei propri medicinali a brevetto scaduto in contemporanea all’entrata in commercio di un equivalente. Con una norma del 2009, che l’emendamento abroga, queste aziende, per i primi nove mesi successivi all’immissione in commercio dell’equivalente, possono infatti abbassare i prezzi ma non a livello di quelli dell’equivalente (cfr. comma 4, art.13, legge 77/2009).
E infine l’obbligo per le Regioni di attenersi alle indicazioni dell’Aifa in riferimento all’equivalenza terapeutica tra medicinali con diversi principi attivi.
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