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Mercoledì 07 AGOSTO 2024
Peste suina. Ministero indica misure straordinari e più controlli
Atto congiunto del Dg della Direzione Salute animale, Giovanni Filippini, e del dg dell'ex Direzione Sicurezza alimentare, Ugo Della Marta, per rafforzare la lotta alla peste suina. Le misure, in vigore fino al 19 agosto, prevedono, tra le altre cose, il divieto di movimentazioni di suini vivi all'interno delle zone di sorveglianza e di protezione di Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna. Obbligo di segnalare ogni aumento di mortalità e/o mortalità anomale. IL DOCUMENTO
Tenuto conto dei recenti focolai di Peste suina africana notificati in alcuni allevamenti con orientamento produttivo da riproduzione, situati nelle province di Milano, Pavia, Novara e Piacenza, i Direttori generali della Direzione Salute animale, Giovanni Filippini, e dell'ex Direzione Sicurezza alimentare, Ugo Della Marta, lo scorso 1 agosto, hanno emanato un atto che indica la necessità di rafforzare il sistema e i controlli disponendo una serie di misure straordinarie.
Le nuove misure, che resteranno in vigore fino al 19 agosto, "quando saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva” (e fermo restando che le Regioni, sulla base di una valutazione del rischio, possono inoltre estendere tali misure ad ulteriori Province del proprio territorio, anche se non interessate da zone di restrizione per PSA), prevedono, in sintesi:
Movimentazioni da vita e da macello
Il divieto di movimentazioni da vita “da e verso stabilimenti siti all’interno delle zone di sorveglianza e protezione e delle zone di restrizione” delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Nei medesimi territori sono consentite unicamente le movimentazioni verso il macello e solo a seguito dell’esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall’autorità competente locale che preveda:
• la visita clinica nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali, compresi quelli destinati a essere spostati, e ripetuta ogni 72 ore, verificando anche l’andamento della mortalità;
• il prelievo di milza da almeno due soggetti morti di recente, possibilmente da non oltre 5 giorni, da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il primo carico e da ripetere ogni 72 ore per i carichi successivi.
Nel caso non ci fossero animali morti di recente, il prelievo va effettuato sugli animali morti da meno tempo possibile.
Resta fermo l’obbligo da parte dell’operatore e del veterinario libero professionista o di filiera di segnalare e comunicare ogni aumento di mortalità e/o mortalità anomale.
Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2024, nel caso in cui all’arrivo delle partite al macello venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l’intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate.
Movimentazioni di altri mezzi di trasporto
In riferimento al trasporto di cose o prodotti diversi dagli animali (mangimi, carcasse, sottoprodotti di origine animale e ogni altro elemento funzionale alla gestione dell’allevamento) si raccomanda di verificare la tracciabilità di detti movimenti attraverso la puntuale e accurata registrazione degli automezzi nel registro degli accessi nonché di verificare le procedure di accesso all’allevamento, inclusa la disinfezione esterna del mezzo e la gestione delle operazioni di carico e scarico.
Notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, indagine epidemiologica, flusso dei campioni
È raccomandata la tempestiva alimentazione del sistema sia dei sospetti che delle conferme.
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