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Lunedì 07 OTTOBRE 2024
Sanità ed economia, un matrimonio imposto e purtroppo inscindibile



Gentile direttore,
la Parifica del Rendiconto Generale da parte della Corte dei conti in una delle nostre Regioni per l’esercizio 2023, richiama al corretto uso delle risorse pubbliche per offrire prestazioni sanitarie garantite ai cittadini che rientrano nei c.d. LEA.

Nello specifico ha rilevato alcune criticità in ciascuna delle tre macro-aree (prevenzione collettiva, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) che strutturano il sistema anche se ciò non ha impedito il conseguimento di un complessivo giudizio di adeguatezza in relazione al rispetto degli indicatori del sistema ministeriale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.

Parallelamente, comunque, ha rinnovato l’auspicio a che le diverse criticità che connotano il settore sanitario regionale possano trovare soluzione nel programma operativo 2024-2026, sollecitato dai Tavoli tecnici incaricati di verificare il rispetto degli obiettivi previsti dal piano di rientro sanitario.

In ciò ricordando come la Regione in questione sia tuttora interessata dal piano di rientro dal deficit sanitario attivo dall’anno 2010 e che, quindi, gli interventi in materia sanitaria debbano essere sottoposti alla valutazione dei Ministeri competenti.

È lo stesso legislatore (art. 2, co. 80, della legge n. 191/2009) a disporre che gli interventi individuati dal piano di rientro siano vincolanti per la Regione, la quale è obbligata a rimuovere i provvedimenti anche legislativi (e a non adottarne di nuovi) che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

È appena il caso di ricordare che i LEA – introdotti dal d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 502 – per rappresentare l’insieme di prestazioni, servizi ed attività che il SSN ha il dovere di offrire ai cittadini, in condizioni di parità su tutto l’intero territorio nazionale, sono strettamente condizionati dalle risorse di bilancio.

L’essenzialità dei livelli, proprio per ricomprendere tutte le prestazioni ritenute importanti e l’interezza dell’intera comunità amministrata, non possono essere negate ai cittadini.

Purtuttavia, da sempre, problemi di bilancio e di copertura finanziaria spesso non lo consentono.

Dal rapporto definitivo del Sistema di Garanzia 2022, redatto dal Ministero della Salute si evince che sono ben 8 le Regioni che non garantiscono appieno i LEA per il mancato raggiungimento del punteggio minimo fissato in 60, notoriamente soglia di sufficienza data dagli 88 indicatori (che vanno dalle vaccinazioni, alle liste d’attesa, alle prestazioni ospedaliere, alla prevenzione, ecc……) e che attribuiscono ciascuno un punteggio da 0 a 100.

Al top quelle settentrionali (con qualche eccezione), insuccessi per quelle meridionali e per le isole.

In quella in esame, i giudici contabili hanno evidenziato il superamento dei LEA a favore di prestazioni sanitarie non obbligatorie.

E, pur considerando “l’apprezzabile volontà del legislatore regionale di assicurare ai cittadini migliori o ulteriori prestazioni sanitarie incrementando la spesa sanitaria” ribadiscono che si “deve cedere il passo alla necessità di portare a termine il procedimento di risanamento relativo al piano di rientro dal disavanzo sanitario”.

Con ciò entrando, con un giuridichese incomprensibile, in un tecnicismo tale da confondere chi burocrate non è, gettandolo nello sconforto più totale, atteso che secondo una logica lineare e stringente, il concetto di assistenza sanitaria con difficoltà fa rima con la limitatezza di risorse.

Eppure, esiste un’innegabile correlazione tra LEA ed il piano di rientro delle Regioni e tra questi e la facoltà di erogare ulteriori livelli rispetto ai LEA.

Anche qui, è appena il caso di ricordare che l’istituto del piano di rientro, lungi dall’essere un concetto appannaggio esclusivo del mondo economico, riguarda e condiziona la sanità in modo pieno, atteso che le Regioni – per effetto dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 – sono tenute a presentarne uno in ipotesi di disavanzo pari o superiore al 7% calcolato sulla base dei risultati del tavolo tecnico degli adempimenti.

Consentendo così che l’ammontare dovuto dal debitore al creditore venga suddiviso in rate con ammontare e tempistica concordati in un accordo tra loro intercorso.

In tali situazioni, quindi, non è consentito garantire prestazioni sanitarie che travalicano quanti previsto dai LEA perché, scrivono ancora i giudici contabili in merito, “la facoltà di erogare ulteriori livelli rispetto ai Lea è preclusa alle regioni sottoposte a piano di rientro poiché non possono erogare prestazioni non obbligatorie”.

La Corte costituzionale, proprio con riferimento alla Regione in questione ha avuto modo di pronunciare censure di legittimità costituzionale nel corso dell’anno 2022 dando precise indicazioni in ordine ai criteri che devono guidare il legislatore regionale in tale ambito sanitario.

Ricorda, a tal proposito il giudice contabile che con ben due sentenze il giudice della legittimità si è pronunciato in merito alla legge regionale riguardante il servizio di analisi genomica avanzata, precisando in una, in termini generali, che l’assoggettamento ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese non obbligatorie.

Nell’altra – dichiarando l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di un articolo della legge regionale riguardante il rimborso delle spese per la vaccinoterapia – parimenti ha avuto occasione di precisare che la tutela apprestata al diritto alla salute dall’art. 32 della Costituzione non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie di cui dispone, fermo restando che da ciò non può derivare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute quale ambito inviolabile della dignità umana.

Le Regioni, quindi, possono prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto ai livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA), nell’ambito dei quali rientra anche l’erogazione di farmaci, purché non siano Regioni (come attualmente quella in esame) assoggettate al piano di rientro.

Con una terza sentenza, ancora, la Corte costituzionale, alla luce di detti principi che hanno consolidato la propria posizione giurisprudenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un altro articolo della legge regionale (riguardante lo screening gratuito del tumore al colon-retto) in quanto, essendo la Regione medesima impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, non le è consentito porre a carico del servizio sanitario regionale livelli di assistenza ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza (c.d. 37 LEA).

Con tutto ciò sancendo che l’assoggettamento ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario non consente l’incremento della spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese non obbligatorie.

Ciò a dire quanto affermato in apertura di commento, ovvero che la facoltà di erogare livelli ulteriori rispetto ai LEA è preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro poiché queste ultime, per espresso disposto normativo (art. 1, co. 174, della legge n. 311/2004), non possono erogare prestazioni non obbligatorie.

Analoghi problemi sono stati rilevati in rapporto ad altra legge regionale del 2022, riguardante lo screening sul tumore mammario, che però non risulta sottoposta al vaglio costituzionale.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

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