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Mercoledì 15 MAGGIO 2013
Prescrizione infermieristica. L’Italia si adegui a direttiva Ue su assistenza transfrontaliera



Gentile direttore,
la libera circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi ha rappresentato il principale obiettivo del lungo processo di edificazione dell'Europa unita, dalla istituzione della comunità Economica Europea con il Trattato di Roma nel lontano 1957, fino al Trattato di Maastricth che nel 1993 ha posto le premesse per l'attuazione di un ‘mercato interno’ tra gli Stati che compongono la Comunità, da allora definitivamente nominata Unione Europea.
 
Fra questi due momenti si collocano le numerose tappe attraverso le quali si è via via realizzata la libera circolazione delle persone, dapprima nei confronti dei lavoratori subordinati, successivamente, a partire dal 1975, anche di quelli autonomi, in particolare dei professionisti.
Le professioni sanitarie sono state, tra le professioni intellettuali, le prime per le quali gli organi della Comunità hanno adottato misure per l'attuazione della libera circolazione. Nel caso dei professionisti, il presupposto indispensabile ai fini della libera circolazione - come precisa l'art. 57 del Trattato istitutivo - è il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione universitaria e di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, che richiede, a sua volta, l'armonizzazione da parte degli Stati membri, delle rispettive legislazioni in materia di percorsi formativi, per quanto concerne contenuti didattici, durata dei corsi, insegnamenti teorici, tirocini pratici e così via.
Il diritto comunitario ha cercato, nel corso del tempo, di assicurare il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi garantendo il riconoscimento dei diplomi abilitanti, dal punto di vista tecnico giuridico, secondo modalità diverse: mentre inizialmente si sono adottate direttive di tipo settoriale (medici, infermieri, dentisti, veterinari, farmacisti, etc.), alla fine degli anni ottanta si è passati ad un sistema generale basato sulla mutua fiducia (direttiva 89/48/CEE in seguito integrata dalla direttiva 92/51/CEE), e con la recente direttiva 98/5/CE, relativa al diritto di stabilimento per gli avvocati, il principio chiave si è ulteriormente evoluto preoccupandosi di garantire “trasparenza” in vista di una sostanziale “tutela del consumatore”. Il riconoscimento professionale avviene secondo procedure previste dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di attuazione delle stesse.
 
In Italia l'attuazione della direttiva 2001/19/CE (che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico) si ottiene il 14 ottobre del 2003, data in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 8 luglio 2003, 277 (Supplemento Ordinario n.161 alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003).
 
Il dato preoccupante è che dal 2003 ad oggi non c’è mai stato un aggiornamento delle tabelle di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e dei titoli universitari. Si potrebbe sottolineare innanzitutto che oggigiorno non è assolutamente corretto parlare di "infermieri professionali", ma volendo tralasciare questo dato, sarebbe necessario ribadire che l'attuale percorso formativo italiano per diventare infermieri e per proseguire gli studi - una volta conseguito il titolo che abilita all'esercizio professionale - si sviluppa secondo le disposizioni del decreto del ministero dell'Università del 3 novembre 1999 n. 509 e successivamente modificato dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, il tutto in linea con le nuove direttive europee.
In tutta Europa è stato ridisegnato il percorso accademico degli infermieri; in Italia l'attuale percorso di laurea in Infermieristica (L) è stato ridefinito con DM 19 febbraio 2009; per il percorso di laurea magistrale (LM) - (ex Laurea specialistica in Scienze infermieristiche LS) è stato emanato il DM 8 gennaio 2009).
E allora perchè non modificare il Decreto legislativo 277/2003 tenendo conto dei nuovi percorsi accademici?
Quali sono i titoli universitari comunitari che consentono l'accesso alle funzioni specialistiche e dirigenziali degli infermieri?
 
Dove stanno le nuove tabelle che consentono agli infermieri comunitari di poter circolare liberamente e di poter vedere garantito il riconoscimento professionale e specialistico conseguito nel proprio Paese?
 
Il problema diventa ancora più rilevante se si tiene conto che, in numerosi Paesi dell'U.E., la professione infermieristica ha già portato a termine il processo di valorizzazione del proprio profilo, con funzioni specialistiche ed avanzate che in Italia risultano ancora attualmente misconosciute (si pensi ai percorsi accademici che seguono i "Nurse practitioner prescriber" inglesi i gli "Enfermeros prescriptores" spagnoli, ma gli esempi di percorso accademico infermieristico europeo potrebbero essere innumerevoli).
 
E mentre in Italia l'Ordine dei medici, forte dei propri indiscussi percorsi accademici, condivisi a livello comunitario, continua a contrastare l'evoluzione dell'infermieristica italiana,gli Infermieri italiani, stanchi di essere marionettati e gestiti da altre professioni, iniziano a domandarsi quando il Ministero della Salute e la Federazione Nazionale IPASVI vorranno farsi portavoce del diritto di libera circolazione e di riconoscimento professionale e specialistico degli infermieri!
Tenuto conto che la direttiva 2001/19/CE sottolinea l'importanza del concetto di "formazione regolamentata" e stabilisce che gli Stati membri debbono tener conto dei titoli accademici conseguiti dai professionisti, nonché l'esperienza professionale acquisita dagli esercenti in uno Stato membro, considerata di rilevanza comunitaria, urge la modifica del Decreto legislativo 277 del 2003. 
In questo marasma normativo che, di fatto preclude alla professione infermieristica italiana l'autonomia professionale, il Parlamento italiano ha tempo entro il 25 ottobre 2013 per adeguarsi alla DIRETTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO che disciplina il diritto all'assistenza transfrontaliera.  
 
Un punto fondamentale della Direttiva europea riguarda le prescrizioni farmacologiche che dovranno essere riconosciute in tutti i paesi dell'UE; questo per assicurare che l'assistenza sanitaria possa proseguire adeguatamente quando il paziente rientra nel proprio paese. Il dato significativo, che evidentemente forse più di qualcuno in Italia sta trascurando o peggio ignorando,  che il farmacista in Italia non potrà rifiutarsi di consegnare ai clienti i farmaci e dispositivi medici prescritti dagli "infermieri prescrittori" esercenti nel resto d'Europa.
 
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, la Commissione è tenuta ad adot­tare un elenco non esauriente dei dati che devono essere presenti in queste ricette. L’elenco permetterà al farmacista di verificare l’autenticità della ricetta e se questa è stata rilasciata da un membro di una professione del settore sanitario regolamentata legal­mente abilitato. 
In base alla Direttiva di Esecuzione 2012/52/UE della Commissione, l'identificazione del professionista prescrivente deve contenere: Cognomi, Nomi (scritti per esteso, vale a dire non solo le iniziali), Qualifica professionale, Dati di contatto diretto (indirizzo di posta elettronica e telefono o fax, questi ultimi entrambi con il prefisso internazionale), Indirizzo professionale (deve contenere il nome dello Stato membro in questione), Firma (forma scritta o digitale in base al mezzo scelto per l’emissione della ricetta). 
 
In diversi Paesi Europei esistono già gli Infermieri prescrittori, abilitati alla prescrizione di ricette mediche (dove per "ricette mediche" non si intende "ricette del medico" ma ricette "volte alla identificazione dei prodotti medicinali o dei dispo­sitivi medici" prescritte da un professionista sanitario avente una qualifica professionale abilitata). 
L'Italia, così come gli altri Stati europei, deve porre in atto le disposizioni legisla­tive, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle succitate Direttive Europee: il tutto entro il 25 ottobre 2013.
 
Oggi più che mai, se l'infermieristica italiana vuole essere credibile quale "scienza", se vuole davvero affermarsi nel mondo accademico e contribuire al miglioramento dei servizi sanitari nazionali ed internazionali, non può permettersi di essere da meno rispetto all'infermieristica europea.

Emiliano Boi
Dottore in Infermieristica.

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