quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Giovedì 12 SETTEMBRE 2013
Lavoro e salute. Prorogati al 31 marzo 2014 termini presentazione dati sui lavoratori

In Gazzetta il decreto del ministero della Salute. Soddisfatte le richieste dei medici competenti, che avevano scritto a Lorenzin denunciando l’impossibilità di rispettare il termine del 30 giugno 2013 a causa di problemi tecnici con il nuovo sistema telematico dell'Inail. 

È approdato sulla Gazzetta Ufficiale 2012 del 10 settembre 2013 il decreto 6 agosto 2013 che proroga al 31 marzo 2014 il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

Il decreto ha così soddisfatto la richiesta del Co.Na.Me.Co (l’associazione che riunisce i medici competenti) che lo scorso luglio avevano scritto una lettera al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per chiedere la proroga del termine segnalando l’impossiblità, per i medici competenti, di rispettare la scadenza a causa di una serie di difficoltà con il nuovo sistema telematico dell’Inail.
 
Sulla questione era intervenuta anche la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), inviando ai Gruppi Politici Parlamentari, alla Conferenza Stato Regioni, alle forze sociali ed alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, una serie di richieste condivise e sostenute da 1.366 medici del lavoro-medici competenti. In particolare, la SIMLII ribadiva il proprio assenso e sostegno all’avvio di un sistema che garantisca una più adeguata e moderna raccolta delle informazioni che coinvolga anche i Medici Competenti, ma chiedeva un "profondo ripensamento sulle modalità con le quali stabilire tale rapporto informativo tra i Medici Competenti e Ssn".

Ora, l’art. 1 del decreto 6 agosto 2013, in particolare, modifica l’art. 4 del D.M. 9 luglio 2012, prorogando la trasmissione dei dati di cui all’allegato 3B del D.Lgs. 81/08 al primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL (quindi al 31 marzo 2014), ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo.
 
“Di fatto – secondo la Fnomceo - si può ritenere che, correlativamente a tale disposizione, che proroga il periodo di sperimentazione al fine di consentire di verificare l’efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell’allegato 3B, sia sospesa anche l’applicazione dell’apparato sanzionatorio di cui all’art. 58, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA