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Lunedì 23 DICEMBRE 2013
Decreto ‘Salva Roma’/1. Nuova proroga a ottobre 2014 per accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e termali

Modificata la finanziaria del 2007 che prevedeva la cessazione degli accreditamenti provvisori non trasformati in definitivi entro il 1 gennaio 2010. Il termine era già stato prorogato diverse volte. Ma stavolta, se si superreà il limite, scatterà il commissariamento per le Regioni inadempienti con la nomina di un commissario ad acta. IL TESTO DEL DECRETO E LE MODIFICHE DI SENATO E CAMERA.

Nuova proroga per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture del Ssn. La prevede il decreto "Salva Roma" (comma 6-bis) che stabilisce il limite del 31 ottobre 2014 per la cessazione di quelli non trasformati in accreditamenti definitivi. La norma riguarda le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché gli stabilimenti termali. Il testo ha avuto il via libera in prima lettura dal Senato lo scorso giovedì 19 dicembre e oggi il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera (340 sì e 155 no, il voto finale il 27 dicembre). Il testo poi tornerà al Senato per il sì definitivo. 
 
Ecco la norma approvata che sostituisce la lettera t) del comma 796 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con la seguente:

6-bis. “Le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell’adozione dei predetti provvedimenti".

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