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Lunedì 21 LUGLIO 2014
Precari PA. Da sentenza Corte di giustizia UE possibile ondata di stabilizzazioni



Gentile direttore,
Finalmente ci siamo. Dopo una lunga attesa, il 17 luglio anche l’ultimo tassello della causa precari in Corte di giustizia è stato incardinato. Ora attendiamo una sentenza storica ed epocale che ripristinerà il diritto ad una tutela effettiva e dissuasiva per i precari, presumibilmente nel mese di ottobre 2014, per l’abuso dei contratti a termine da parte dello Stato italiano.
Con delle conclusioni di una chiarezza disarmante depositate il 17 luglio, l’Avvocato Generale della Corte di giustizia Maciej Szpunar nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, fuga definitivamente ogni dubbio sull’esito della sentenza che la Corte di Giustizia dell’unione europea emetterà in autunno, aprendo una autostrada alle stabilizzazioni.
Già le l’Ordinanza “Papalia” e la Sentenza “Carratù” emanate dalla Corte di Giustizia il 12 dicembre 2013 hanno avuto del clamoroso, questo però non è bastato a mutare alcuni orientamenti sbagliati di alcuni giudici di non garantire il diritto, alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato e al risarcimento del danno per i precari che si sono visti abusare per anni da parte della PA.

Finalmente le cose in autunno cambieranno, ponendo fine una volta per tutte al precariato pubblico.
Fino ad oggi lo Stato italiano ha potuto, in diversi settori tra cui la sanità, la scuola, gli enti locali, la ricerca, utilizzare personale con contratto a termine per moltissimi anni, senza che nessuna tutela fosse loro garantita. Precari a vita senza alcuna forma di tutela, senza strumenti per prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti a termine. La Cassazione per andare incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica da parte dello Stato italiano, al fine di non garantire alcun risarcimento al personale precario che per anni si è visto rinnovare illegittimamente il proprio contratto, si è “inventata” il principio della probatio diabolica. Questo in sostanza ha costretto i precari, al fine di poter ottenere il risarcimento del danno, a dover provare (inutilmente) l’effettivo danno subito per l’abuso ricevuto sull’utilizzo del contratto a termine, insomma una vera assurdità contraria come vedremo alle sentenze e principi della Corte di giustizia.
Andiamo in ordine e cerchiamo di fare il punto su quello che è avvenuto e che sta per avvenire.

La Commissione europea il 20 novembre 2013 inviando una missiva all’Italia, ha concluso la procedura di infrazione aperta nel 2011 solo per il personale della scuola e nel 2013 estesa a tutto il pubblico impiego per abuso dei contratti a termine, invitando il nostro paese a fornire entro 60 giorni dettagliate motivazione sulle azioni poste in essere al fine di superare il fenomeno del precariato. Dopo pochissimi giorni dalla messa in mora della Commissione, il 2 dicembre la Corte di Cassazione italiana con la sentenza n. 26951 cambia orientamento dicendo “SI” al risarcimento danni per i precari in seguito ad abuso dei contratti a termine. La Cassazione in questo modo cancella con un colpo di spugna le sue due precedenti sentenze 392 e 10127 del 2012, statuendo che “una normativa nazionale che escluda la conversione in contratto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego”, è necessario che “contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato”. La Corte di Cassazione ha applicato un principio già sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-180/04 “Vassallo” del 07.09.2006 secondo cui “il lavoratore che sia stato assunto illegittimamente ha diritto ad essere risarcito per effetto della violazione delle norme imperative in materia”, anticipando di qualche mese le prossime sentenze della Corte di Giustizia (cause “Mascolo e a.” e “Napolitano” C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13)

La sentenza Carratù e l’ordinanza Papali: risvolti sul precariato pubblico
La Sentenza “Carratù” (C-361/12) sul collegato lavoro (art. 32 legge 183/2010) rappresenta una svolta epocale, confermando quanto asserito da tempo, cioè che alla Pubblica amministrazione si applica il Dlgs 368/2001 e quindi le tutele dell’art . 18 della legge 300/70 con relativa conversione del contratto a termine.
Il dlgs 368/2001 essendo la norma di recepimento della DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, appare pacifico che va applicata in toto anche alla P.a., e quindi prevedere la conversione del contratto anche per tutte le fattispecie, e non solo per chi ha superato i 36 mesi. Basterebbe quindi un unico contratto illegittimo, oppure una doppia proroga per determinare giudizialmente la conversione del contratto a termine.
La Corte di Giustizia nella sentenza (C-361/12) esaminando in primo luogo il settimo quesito pregiudiziale sottoposto dal Giudice remittente, e rispondendo che alla P.a. si applica il Dlgs 368/2001, chiude definitivamente la questione e anticipa di qualche mese la sentenza che emetterà in autunno relativamente ai rinvii pregiudiziali del Tribunale di Napoli e della Consulta.

La stessa Corte Costituzionale, stufa delle ambiguità del legislatore italiano, con l’ordinanza 207/2013 depositata in cancelleria il 18/07/2013, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una serie di quesiti riguardante il precariato scolastico, che avranno risvolti su tutto il Pubblico Impiego. La Consulta per la prima volta non si comporta da Giudice di ultima istanza, ma da Giudice di merito e rinvia alla Corte europea la questione del precariato, iniziando così una cooperazione e dialogo tra le Corti.

La Corte di Giustizia nella Sentenza “Carratù” statuisce “che La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane SpA”; la Corte dice a chiare lettere che poste italiane è “Stato” e quindi essendo stato non possono essere emanare norme che modifichino a proprio favore i processi in corso, destrutturando e depotenziando in questo modo il collegato lavoro , rendendolo inapplicabile. Ma non solo, la Corte identificando Poste italiane come “Stato”, stabilisce un principio inequivocabile, cioè che la clausola 4 della Direttiva UE 1999/70, la quale vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto a termine, deve essere applicata direttamente nei rapporti tra i lavoratori e la società. Intuibili i risvolti per i precari della sanità.

Nella Ordinanza “Papalia” la Corte statuisce che “nell’ipotesi di utilizzo abusivo di contratti a termine da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di avere sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di avere dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile., o eccessivamente difficile, l’esercizio da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’unione”, sconfessando e superando le precedenti sentenze della Cassazione 392 e 10127/2012. Secondo la Corte se in uno Stato membro, si vieta la conversione del contratto, deve essere adottata una sanzione per abuso dei contratti a termine non soltanto proporzionata, ma sufficientemente effettiva e dissuasiva (Corte di Giustizia, ordinanza Marrosu e Sardino del 7/9/2006). L’art. 36 del Dlgs 165/2001 ha previsto come sanzione per illegittima apposizione e abuso dei contratti a termine il risarcimento del danno, che secondo la Corte di Giustizia nella Ordinanza “Papalia” deve essere “effettivo” e non subordinato alla prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, statuendo un risarcimento del danno in “re ipsa” e quindi portando al vaglio del Giudice nazionale la compatibilità dell’art.36 con la disciplina europea.

In attesa della storica sentenza
L’Avvocato Generale Maciej Szpunar nelle conclusioni inviate Corte di giustizia nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13 concordando con la tesi sostenuta dal Tribunale di Napoli, dagli avvocati difensori dei precari, delle Organizzazioni sindacali CGIL, FLC CGIL e GILDA costituitesi in adiuvandum e con la Commissione europea dichiara la normativa italiana non conforme a quella europea, ritenendo nello specifico che “Una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, che, da una parte, autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l’obiettivo perseguito e necessario a tal fine, e, dall’altra, non prevede alcuna misura per prevenire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Tuttavia, è ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che spetterà valutare se ricorrano tali circostanze nell’ambito dei procedimenti principali”.

L’avvocato generale, accogliendo le tesi dei lavoratori, constata che la normativa italiana non prevede né il numero di contratti successivi che possono essere stipulati né la loro durata massima. Secondo Szpunar inoltre, le restrizioni finanziarie nel settore scolastico (e quindi anche in sanità) non giustificano il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato senza aver fissato alcun termine preciso per l’espletamento dei concorsi per l’assunzione di personale di ruolo, generando una vera e propria incertezza totale. Secondo l’avvocato generale nessun settore può essere escluso da campo di applicazione della direttiva 70/1999, cosa che lo Stato italiano ha invece ha in sostanza fatto, escludendo scuola e sanità dall’applicazione della direttiva e della tutela effettiva.

Queste conclusioni se accolte dalla Corte di giustizia nella sentenza C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13 che verrà emanata a breve, consentiranno ai giudici di disapplicare la normativa italiana e procedere alla conversione dei contratti a termine e/o al risarcimento del danno per tutti i precari che hanno fatto ricorso al Tribunale del lavoro per illegittima apposizione del termine sui contratti di lavoro e/o superamento dei 36 mesi di servizio. Pacifico appare il fatto che se i giudici di merito, invece di convertire i contratti dichiarati illegittimi, dovessero propendere per il risarcimento del danno, lo Stato italiano andrebbe in totale default, quindi l’unica strada da percorrere che mi sento di consigliare al Presidente Renzi e al Ministro Madia è quella delle stabilizzazioni.

Dott. Pierpaolo Volpe
Infermiere forense 

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