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Martedì 11 NOVEMBRE 2014
Tabacco. Cambiano le accise. Salgono di più per quello trinciato per sigarette e per prodotti a basso costo. Sconto per le elettroniche

L'obiettivo dell'intervento è generare "un riposizionamento verso l’alto dei prodotti di prezzo basso e molto basso". Lo schema prevede un “onere fiscale minimo”, l’accisa più Iva, pari a 170 euro il chilogrammo. Per le sigarette elettroniche uno sconto delle accise pari al 50%.

In arrivo un aumento dei prezzi per chi fuma le sigarette della fascia bassa, cioè quelle meno costose. E’ una delle misure contenute nel decreto legislativo in attuazione della delega per la riforma fiscale, approvato in Cdm, di “modifica alla tassazione sui tabacchi lavorati, dei loro succedanei e di fiammiferi”.

Il decreto modifica il regime di imposizione della cosiddetta “accisa minima” che, spiega una nota del Governo, “nei fatti esiste ormai solo sul piano formale, tenuto conto delle ripetute pronunce di sua disapplicazione, e assicura il mantenimento dell’attuale gettito erariale”. Lo schema prevede un “onere fiscale minimo”, l’accisa più Iva, pari a 170 euro il chilogrammo.

“Questa previsione risulta coerente con gli obiettivi propri di un onere minimo di tassazione (esigenza di tutela degli interessi erariali e della salute pubblica), in quanto incide in misura più rilevante sui prezzi molto bassi ed in misura più attenuata sui prezzi via via più elevati, così da implicare un riposizionamento verso l’alto dei prodotti di prezzo basso e molto basso. Il provvedimento pertanto eleva l’aliquota dal 58,6 per cento al 58,7 per cento, con un leggero inasprimento fiscale”.

Il decreto prevede anche la modifica dell’accisa minima del “tabacco trinciato fino” per arrotolare le sigarette, con l’applicazione di un’accisa minima pari a euro 115 il chilogrammo. Oggi l’accisa minima è pari a euro 105,30 il chilogrammo.

Il testo introduce poi la nuova categoria dei “tabacchi da inalazione senza combustione”, per i quali prevede una disciplina specifica, sia rispetto alle normali sigarette sia rispetto ai prodotti per l’inalazione senza combustione di sostanze diverse dal tabacco già in commercio. Per questi prodotti si prevede una tassazione calibrata su quella che grava sulle sigarette, attraverso l’introduzione di un’accisa pari al 50 per cento di quella che grava sull’equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale. “La minore tassazione si giustifica considerando la minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali”.

Lo schema di decreto legislativo rivede anche la tassazione dei liquidi, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette “sigarette elettroniche”. In particolare, la norma stabilisce, anche per questa tipologia di prodotti, l’applicazione di un’imposta commisurata a quella delle sigarette ma ridotta, in considerazione della loro minore nocività. Analogamente ai tabacchi da inalazione senza combustione, anche in questo caso è previsto un procedimento per determinare l’equivalenza con un chilogrammo convenzionale di sigarette e, da qui, determinare l’accisa, in misura ridotta del 50 per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale.

Viene anche eliminata l’imposta di consumo sui fiammiferi, con conseguente liberalizzazione della produzione e della vendita. I rivenditori che dispongono di un magazzino di fiammiferi sui quali hanno già corrisposto l'imposta di consumo, godranno di un corrispondente credito d'imposta.
Al fine di consentire una migliore distribuzione della vendita di tabacchi lavorati nei comuni fino a 2000 abitanti vengono ritoccati al ribasso i requisiti minimi previsti per l'istituzione dei "patentini" per la vendita dei tabacchi nei pubblici esercizi (in particolare bar, ristoranti, alberghi) in tali comuni.
 

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