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Venerdì 27 FEBBRAIO 2015
Privacy e Sanità. Il Garante alle Regioni: “No al silenzio-assenso. Sufficienti le norme già in vigore”

L’Autorità risponde alle Pa di Trento e Bolzano e al Friuli che avevano proposto la misura per facilitare le cure dei pazienti. “Le esigenze prospettate trovano già adeguata risposta nelle forme di semplificazione già previste dal Codice e dai provvedimenti del Garante nel settore sanitario”. LA LETTERA DEL GARANTE

Il Garante della Privacy ‘boccia’ la proposta sul silenzio-assenso avanzata dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in ambito di privacy e sanità. In una lettera inviata alle Regioni l’Autorità precisa che “la modifica normativa in favore di una forma di ‘silenzio-assenso’ sarebbe non solo contraria alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, ma anche non necessaria rispetto alle esigenze prospettate che, invece, a parere di questa Autorità, trovano adeguata risposta nelle forme di semplificazione già ampiamente previste dal Codice e dai provvedimenti del Garante nel settore sanitario. Tale quadro normativo, infatti, assicura un equo bilanciamento degli interessi in gioco e la piena tutela dei diritti fondamentali della persona sia alla protezione dei dati personali, sia alla salute”.
 
Il Garante  precisa anche come “non risulta all’Autorità che in altri ordinamenti di Paesi UE (e in particolare Austria e Germania) ‘le direttive europee in materia di dati personali in ambito sanitario’ siano state ‘ratificate nel senso di un silenzio assenso’”.
 
Ma l’Autorità nel bocciare il silenzio assenso specifica che già il Codice “per le attività indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità del soggetto, prevede significative semplificazioni degli obblighi relativi al rilascio dell’informativa (che può essere unica per trattamenti correlati) e, soprattutto del consenso”.
 
In merito proprio al consenso informato l’Autorità ricorda che “in deroga alla forma scritta prevista per i dati sensibili, è ammessa l’espressione orale del consenso (purché sia annotato) e, soprattutto, è possibile prestare un unico consenso a fronte di trattamenti di dati effettuati anche da più soggetti per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato (artt. 75-81 del Codice)”.
 
 
Luciano Fassari

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